Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31751 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 07/12/2018, (ud. 19/06/2018, dep. 07/12/2018), n.31751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9841-2014 proposto da:

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 36,

presso lo studio dell’avvocato MARIO MASSANO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ENRICO CORNELIO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO e LIDIA

CARCAVALLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 516/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/11/2013, R.G.N. 964/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/06/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ENRICO CORNELIO;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza numero 516/2013 ha rigettato l’appello proposto da V.S. avverso la sentenza che aveva respinto la sua domanda di ricostituzione della pensione erogatagli dall’Inps.

A fondamento della sentenza la Corte territoriale rilevava che l’appellante era titolare di pensione a carico della gestione coltivatori diretti con decorrenza dal maggio 1994 e dal settembre 2005 aveva ottenuto la riliquidazione della pensione originaria con la rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto; sosteneva inoltre che l’Inps aveva proceduto alla liquidazione computando 492 contributi CD/CM e n. 1327 contributi FPLD, ai fini della misura e fino alla contribuzione massima accreditabile di 2080; affermava altresì che dal ricorso di primo grado, per quanto estremamente sintetico e non del tutto chiaro, sembrava effettivamente evincersi che la pretesa riguardasse la riliquidazione della pensione nella gestione FLD, mentre in grado d’appello l’appellante censurava la sentenza non in ordine all’individuazione della gestione, ma con riferimento ai contributi utilizzabili; che ad ogni buon conto, secondo la Corte territoriale, andava condivisa la sentenza di primo grado in quanto conforme alla sentenza delle Sezioni Unite numero 28261/2005 secondo cui il cumulo anche automatico dei contributi accreditati in più gestioni concerne esclusivamente il caso della liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, mentre ai fini della liquidazione della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti è necessario che il requisito contributivo sussista con riferimento all’iscrizione presso detta gestione ed in relazione ai contributi alla stessa versati. In applicazione di tali principi la Corte rilevava che anche con la rivalutazione per amianto il V. non raggiungeva il requisito minimo contributivo nella gestione dei lavoratori dipendenti; e che la suddetta rivalutazione aveva colmato la scopertura contributiva aggiungendosi ai contributi già accreditati ed utilizzati, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 613 del 1966, art. 20 non potendo sostituirsi ad essi. Neppure era rilevante il richiamo della sentenza numero 201/1999 con la quale la Corte costituzionale aveva ribadito il principio della neutralizzazione della minore contribuzione versata nell’ultimo quinquennio ma nella diversa ipotesi in cui il perfezionamento del minimo contributivo fosse già avvenuto e l’ulteriore contribuzione dovesse solo aggiungersi al minimo.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione V.S. con un unico motivo illustrato da memoria, al quale ha resistito l’Inps con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 613 del 1966, art. 20 e della L. n. 257 del 1992, art. 13 anche con riferimento ai principi di cui alle sentenze della Corte Costituzionale nn. 201/99, 498/92 e 264/94, in quanto, come era stato focalizzato dal CTU in primo grado, il conteggio eseguito sarebbe stato diverso utilizzando prima i contributi come lavoratore dipendente e una parte dei contributi come coltivatore diretto, in modo da tale da raggiungere il limite massimo di 2080; ciò in applicazione del principio secondo cui il pensionato ha diritto a rinunciare agli effetti dell’anzianità e dei periodi contributivi a lui sfavorevoli, ove raggiunga comunque l’anzianità necessaria per ottenere la prestazione pensionistica di cui si tratta. E nel caso di specie il signor V. raggiungerebbe la massima anzianità pensionabile utilizzando totalmente i contributi per amianto e neutralizzando la parte iniziale dei contributi che aveva cumulato come coltivatore diretto. L’art. 20 cit. al secondo comma stabilisce infatti che “in favore dell’assicurato e dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultano perfezionati nell’assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nella gestione predetta”; quindi, ad avviso del ricorrente, non era di nessuna importanza che la pensione fosse stata liquidata nell’ambito della gestione dei coltivatori diretti e non fin dall’origine in quella dei lavoratori dipendenti; perchè il criterio era sempre quello della liquidazione dell’intera pensione maturata nell’Ago “quando tutti i requisiti di legge risultano perfezionati nell’assicurazione stessa.” Pertanto la pensione che doveva essere liquidata al V. era quella sulla base dell’utilizzo integrale dei contributi figurativi e non del fondo della gestione generale obbligatoria e neutralizzando i contributi a lui nocivi per l’importo eccedente il n. di 2080 contributi, effettuando la neutralizzazione nell’ambito dei contributi iniziali.

2. Il ricorso è infondato. Va rilevato anzitutto che nel ricorso non risulta adeguatamente censurata, nè in fatto nè in diritto, la tesi espressa in sentenza secondo cui anche con la integrale utilizzazione della contribuzione derivante dalla rivalutazione per esposizione ad amianto il V. non raggiungeva il requisito minimo contributivo per la maturazione della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti. Nè può valere l’argomentazione fatta valere nella memoria ex art. 378 c.p.c. con la quale si contesta per la prima volta tale tesi affermandosi che la sentenza avrebbe confuso “forse” la provvista contributiva necessaria per la pensione di anzianità con quella valevole per la pensione di vecchiaia di cui il ricorrente avrebbe maturato invece i requisiti. Ma con tale affermazione il ricorrente non solo viola il divieto di introdurre novità in sede di memorie ex art. 378 c.p.c.; ma introduce anche un ulteriore elemento di contraddizione a quelli già presenti in ricorso nel quale pure più volte si confonde la gestione dei CD/CM con la gestione relativa al fondo lavoratori dipendenti, da una parte; mentre si afferma pure, dall’altra, che non ha nessuna importanza che la pensione venga liquidata nell’ambito della gestione dei coltivatori diretti e non in quella dei lavoratori dipendenti.

3.- Ciò posto va pure rilevato che sotto questo aspetto la sentenza risulta invece conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 28261 del 21/12/2005) secondo la quale per individuare, in relazione alle disposizioni della L. n. 335 del 1995, art. 1, commi 25 e ss., le regole che disciplinano la maturazione del diritto alla pensione di anzianità, deve farsi riferimento a quelle vigenti nella gestione previdenziale che eroga la prestazione. Ed infatti la regola del cumulo, anche automatico, dei contributi accreditati in più gestioni, concerne, esclusivamente, la liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, mentre, ai fini della liquidazione di una pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti, è necessario che il requisito contributivo sussista con riferimento ai contributi alla stessa versati. Pertanto, ove il lavoratore dipendente, in possesso di contributi versati in parte presso la gestione lavoratori autonomi e in parte presso la gestione lavoratori dipendenti, non abbia maturato i requisiti sufficienti per il conseguimento della pensione di anzianità nella gestione dei lavoratori dipendenti, e reclami la pensione di anzianità sul presupposto di aver comunque maturato la relativa anzianità contributiva, non sussiste il diritto all’attribuzione della prestazione, non potendo cumularsi i contributi versati nelle due gestioni.

4. Va inoltre rilevato che la sentenza impugnata è del pari corretta laddove afferma che nel caso in esame non rilevi l’istituto della neutralizzazione di cui alle citate sentenze nn. 201/99, 498/92 e 264/94 della Corte Costituzionale; dato che in queste pronunce si affronta l’unico problema della determinazione della retribuzione pensionabile in base al criterio retributivo di calcolo nell’ipotesi in cui, fermo restando il raggiungimento del diritto a pensione sulla base dei requisiti contributi (produttivi di un importo più favorevole per il lavoratore), occorra neutralizzare successivi periodi di minore retribuzione che incidono negativamente sull’importo della pensione. Nel caso di specie, invece, la pretesa del ricorrente è diversa ed opposta, poichè egli chiede di sostituire i contributi successivi (per amianto) con quelli precedenti maturati all’inizio dell’attività lavorativa nella gestione dei coltivatori diretti (senza fare neppure riferimento al momento di maturazione dei requisiti, nè ad un criterio di computo di tipo retributivo).

5. In realtà, pur con le aporie indicate, il ricorso pone semmai il problema del cumulo dei contributi versati in gestioni diverse (secondo la disciplina dettata dalla L. n. 613 del 1966 ed L. n. 9 del 1963, art. 6 per i lavoratori autonomi). La premessa, già ricordata, è che la pensione venga liquidata secondo le regole che disciplinano l’assicurazione generale obbligatoria quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati nell’assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nella gestione dei lavoratori autonomi. Il cumulo invece opera ai fini della liquidazione della pensione nell’ambito della gestione autonoma.

6.- Rimane il punto su criteri e modalità attraverso cui va operato il cumulo dei contributi versati in più gestioni. Ebbene su questo aspetto specifico la sentenza sostiene che la contribuzione accreditata nell’ambito dell’ago (nella fattispecie maturata per rivalutazione di periodi contributivi dovuta ad esposizione all’amianto) è rivolta a colmare scoperture contributive aggiungendosi ai contributi accreditati ed utilizzati, non potendo invece sostituirsi ad essi. Ma anche questa affermazione della sentenza di merito non viene adeguatamente e specificamente censurata dal ricorso il quale si limita ad affermare il criterio della liquidazione dell’intera pensione maturata nell’Ago “quando tutti i requisiti di legge risultano perfezionati nell’assicurazione stessa”; mentre in nessuna delle norme indicate nel motivo di ricorso si afferma aldilà del criterio della neutralizzazione introdotto ad altri fini dalla Corte Costituzionale – il diritto del lavoratore di sostituire contributi già versati nella gestione che eroga alla pensione con i successivi e più favorevoli contributi comunque accreditati al lavoratore (anche per esposizione ad amianto o meno.).

7. In conclusione, poichè la sentenza impugnata si sottrae alle censure fatte valere con il motivo, il ricorso va rigettato.

8.- Le spese del giudizio possono essere compensate considerata la natura della controversia è la mancanza di specifici precedenti di legittimità. Dato l’esito del giudizio deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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