Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31750 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 07/12/2018, (ud. 20/04/2018, dep. 07/12/2018), n.31750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18939-2016 proposto da:

C.R., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI GIACOMO MESSINA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA NUOVA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FABRIZIO DAVERIO, STEFANO PIROSO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 590/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/12/2015 R.G.N. 28/2016.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva confermato il licenziamento intimato da Banca Nuova s.p.a. a C.R., direttore della filiale di (OMISSIS), al quale erano stati addebitati una serie di inadempimenti ed irregolarità nella procedura di concessione di affidamenti a 16 correntisti, tutti presentati da uno di essi.

2. Il giudice di appello, disattesa l’eccezione di inammissibilità del reclamo, ha poi accertato la fondatezza degli addebiti ed ha ritenuto, al pari del Tribunale, che si trattava di violazioni che per la loro oggettiva gravità non necessitavano di essere espressamente previste dal codice disciplinare ed avevano determinato la irrimediabile lesione del vincolo di fiducia che deve sorreggere il rapporto tenuto conto in particolare del ruolo apicale rivestito dal lavoratore,direttore di una filiale della Banca. Quanto alla eccepita tardività la Corte di merito ha ritenuto che il tempo trascorso si era reso necessario per ricostruire la complessa situazione emersa nel corso degli accertamenti ispettivi. Con riguardo infine alla denunciata violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, comma 5 per essere stata irrogata la sanzione tre giorni dopo che erano pervenute le giustificazioni, nella sentenza è chiarito che il termine decorre dalla contestazione dell’addebito e non è necessario attendere che trascorra una volta che sono pervenute le giustificazioni.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso Rosario Cassaro affidato a tre motivi. Resiste con controricorso Banca Nuova s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2104,2106 e 2119 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene la ricorrente che la Corte di merito nel valutare la gravità dei fatti contestati avrebbe dovuto accertare l’intenzionalità delle condotte e verificare l’esistenza di un pregiudizio per la Banca datrice. Al contrario i giudici di appello hanno stabilito che il licenziamento era legittimo senza analizzare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito contestato e si sono limitati a prendere atto che i fatti, così come rappresentati dalla Banca, avevano trovato conferma nella denuncia querela sporta dallo stesso lavoratore. Sottolinea poi che nel giudizio di proporzionalità della sanzione la Corte avrebbe dovuto essere calibrato sulla gravità della colpa e sull’intensità della violazione alla luce di ogni circostanza utile ad apprezzare l’effettivo disvalore ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro, tenuto conto altresì della lunga durata del rapporto di lavoro, dell’assenza di precedenti disciplinari e della mancanza di danno anche in relazione alla violazione delle disposizioni antiriciclaggio.

5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 per avere la Corte di merito ritenuto non necessaria l’affissione del codice disciplinare in relazione alle condotte addebitate che integravano una violazione degli obblighi di diligenza prescritti dagli artt. 2104 e 2105 c.c. laddove invece si era trattato semmai di violazioni di regole tecnico operative interne della banca, finalizzate all’apertura di posizioni di credito che avrebbero dovuto essere tipizzate e riportate nel codice disciplinare affisso.

6. Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza per avere con motivazione omessa o insufficiente trascurato di considerare aspetti giuridici del presunto illecito disciplinare relativi alla normativa ed alla qualità del rapporto di lavoro, all’inquadramento del ricorrente al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato e le norme violate ed all’intensità dell’elemento soggettivo. Inoltre la Corte non avrebbe espresso con motivazione chiara le ragioni della deroga all’art. 7 dello Statuto con riguardo alla mancata affissione del codice disciplinare.

7. Le censure, da esaminare congiuntamente poichè investono per vari aspetti, formali e sostanziali, l’accertamento della legittimità del recesso, sono infondate e per alcuni profili inammissibili.

7.1. In via generale va ribadito che a norma degli artt. 21042105 e 2106 c.c. possono essere assoggettate a sanzione solo quelle negligenze ed infedeltà del lavoratore che sono qualificate dal dolo o dalla colpa. L’art. 2119 c.c., poi, permette il licenziamento in tronco se il comportamento del lavoratore renda impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. Nel valutare la legittimità o meno del provvedimento sanzionatorio il giudice, pertanto, deve prendere in considerazione le situazioni che escludono l’antigiuridicità di un comportamento – quali la legittima difesa o lo stato di necessità – ed anche quelle circostanze che attenuano l’oggettiva gravità dell’infrazione, come la reazione in stato d’ira al fatto ingiusto altrui ed ogni altra circostanza rilevante per la determinazione della gravità del fatto. Deve tenere conto dei motivi che lo hanno determinato e della personalità del lavoratore.

7.2. nel caso in esame il giudice di appello ha proceduto ad una attenta verifica dei fatti contestati al lavoratore, che ha meticolosamente ricostruito e riscontrato con le emergenze dell’istruttoria svolta. Ne ha valutato i profili soggettivi per stabilire la gravità della condotta accertata ed ha tenuto conto del rilevante grado di negligenza tenuta dal lavoratore. E’ infatti risultato provato che questi aveva consegnato ad un cliente la documentazione relativa ad affidamenti concessi su 16 rapporti in mancanza di autorizzazione; aveva dato disposizioni illegittime ad una collaboratrice per l’inserimento di dati non coerenti e non verificabili; aveva abusato del ruolo di direttore imponendo comportamenti anomali ai dipendenti; aveva preso in consegna tutta la documentazione relativa ad alcuni rapporti, documentazione mai più rinvenuta; aveva deliberato affidamenti in mancanza di firme dei clienti; aveva fornito informazioni errate alle funzioni di controllo aziendale; aveva omesso di verificare la canalizzazione dello stipendio per cinque posizioni. La Corte, in esito a tale ricostruzione, ha quindi ritenuto che in tal modo il C. avesse disatteso regole procedurali ostacolando anche la funzione di controllo antiriciclaggio, e con tale ripetuta condotta avesse violato le regole ed i doveri di diligenza che devono guidare il lavoratore nel rendere la sua prestazione. Nell’accertare la violazione e nel ricondurla ad un inadempimento così grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, la Corte territoriale ha tenuto conto espressamente della posizione lavorativa del C. (direttore di filiale con potere di accordare fidi ed erogare mutui) e dell’idoneità della condotta accertata ad arrecare pregiudizio agli interessi della Banca. In tal modo il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte secondo cui la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell’ elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità del profilo intenzionale, dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell’ elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare(cfr. tra le tante Cass. 18/09/2012 n. 15654 e 26/04/2012n. 6498 e più recentemente in tema di lavoro bancario vedi Cass. 13/05/2015 n. 9802). La giusta causa di licenziamento, quale evento “che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall’interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge. Per quanto concerne l’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo questo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici (cfr. Cass. n. 6498 del 2012 cit.).

7.3. Non solo, quindi, la Corte territoriale non è incorsa nella violazione o falsa applicazione degli artt. 2104,2106 e 2119 c.c., ma neppure si può ritenere che abbia errato nell’affermare che le condotte accertate non dovessero essere esplicitamente sanzionate dal codice disciplinare. L’onere di pubblicità del cosiddetto codice disciplinare, previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 1, si applica al licenziamento disciplinare soltanto nei limiti in cui questo sia stato intimato per una delle specifiche ipotesi di comportamento illecito vietate e sanzionate con il provvedimento espulsivo da norme della contrattazione collettiva o da quelle validamente poste dal datore di lavoro – entrambe soggette all’obbligo della pubblicità per l’esigenza di tutelare il lavoratore contro il rischio di incorrere nel licenziamento per fatti da lui non preventivamente conosciuti come mancanze – e non anche quando, senza avvalersi di una di queste specifiche ipotesi, il datore di lavoro contesti un comportamento che, secondo quanto accertato in fatto dal giudice del merito, integri una violazione di una norma penale, o sia manifestamente contrario all’etica comune, ovvero concreti un grave o comunque notevole inadempimento dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quali sono gli obblighi di diligenza e di fedeltà prescritti dagli artt. 2104 e 2105 c.c., poichè in tali casi il potere di licenziamento deriva direttamente dalla legge (cfr. tra le tante Cass. 10/11/2000 n. 14615 e più recentemente Cass. 30/04/2015 n. 8784). Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità l’affermazione secondo la quale in materia di licenziamento disciplinare, il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica nei casi in cui il licenziamento, come nel casso in esame, faccia riferimento a situazioni concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro (cfr. Cass. n. 8784 del 2015 cit.).

7.4. Quanto alla omessa e insufficiente motivazione osserva il Collegio che la censura è inammissibile trovando applicazione alla controversia l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia. (Cass. 12/10/2017 n. 23940). Nessuna di queste censure è formulata con il motivo in esame che si limita a dolersi, nella sostanza, della ricostruzione complessiva da parte del giudice di appello dei fatti e del materiale probatorio. Conseguentemente la censura è inammissibile.

8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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