Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3175 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 09/02/2021), n.3175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16066-2019 proposto da:

A.O.W., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO ORLANDO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 864/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 12 marzo/9 aprile 2019, la Corte di Appello di Bari respinse il gravame proposto da A.O.W. contro l’ordinanza, resa, D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35 e D.Lgs. n. 150 del 2011 ex art. 19, dal tribunale di quella stessa città il 21 novembre 2016, reiettiva della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari).

1.1. In particolare, quella corte ritenne inattendibili le dichiarazioni del richiedente (perchè contraddittorie, vaghe e generiche) e, comunque, i motivi addotti da lui a sostegno delle sue richieste inidonei a consentirne l’accoglimento.

2. Avverso questa sentenza A.O.W. ricorre per cassazione, affidandosi a cinque motivi. Resiste, con controricorso, il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate censure recano un’intestazione comune, “violazione e falsa applicazione della legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5 e 6, nonchè 8 del D.Lgs. n. 23 del 2008 – Vizio di motivazione – Carenza istruttoria – Contraddizione – Violazione del diritto di difesa”, e prospettano, poi, in particolare, rispettivamente:

I) “Sulla protezione internazionale – Violazione di legge – Violazione dell’obbligo istruttorio”, contestandosi la valutazione di ritenuta inattendibilità del racconto dell’odierno ricorrente;

II) “Sul riconoscimento dello status di rifugiato – Omessa valutazione e carenza di motivazione”, insistendosi sulla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato ed ascrivendosi alla corte distrettuale di aver omesso ogni valutazione la situazione di insicurezza e pericolosità dell’area di nascita dell’odierno ricorrente;

III) “Sulla protezione sussidiaria – Carenza istruttoria – Difetto di motivazione”, per avere la corte barese respinto la richiesta di protezione sussidiaria omettendo di accertare la complessiva situazione della Nigeria;

IV) “Sulla protezione umanitaria – Applicabilità”, censurandosi la corte distrettuale in ordine al mancato riconoscimento, in favore del richiedente, della protezione umanitaria;

V) “Patrocinio a spese dello Stato – Violazione del diritto di difesa ed alla retribuzione”, contestandosi l’avvenuta revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. I primi quattro motivi, esaminabili congiuntamente perchè evidentemente connessi, sono complessivamente insuscettibili di accoglimento.

2.1. Giova premettere, invero, che questa Corte, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 25444 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito che: a) il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto, intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente (perchè, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro) ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua (pur corretta) interpretazione (cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra, invece, violazione di legge, nè falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poichè essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass., Sez. U., n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).

2.2. Costituisce, poi, principio pacifico quello secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020). Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 5353 del 2007).

2.3. Nella specie, la corte territoriale: i) ha condiviso la valutazione di non credibilità del racconto del ricorrente, già affermata dalla Commissione territoriale e poi dal giudice di prime cure, con valutazione in fatto (“…l’ A. non è stato in grado di meglio collocare temporalmente l’attacco di Boko Haram, che ha assunto di aver vissuto nella sua città, così non consentendo alcuna attività di riscontro sui siti internazionali; inoltre, il medesimo non è stato in grado di riferire da cosa avesse dedotto che quell’univo episodio al quale aveva assistito fosse 0-ettivamente stata opera delle milizie di Boko Haram, che egli non aveva mai incontrato in precedenza e delle quali non era stato in grado di fornire alcuna descrizione (…).

Ed ancora l’ A., con riferimento alla presunta minaccia subita, non è stato in grado di esporre la ragione per la quale credeva che provenisse da uno dei membri del gruppo Boko Haram; Infine non è credibile che il richiedente protezione abbia, nel riferito contesto di guerriglia e di massiccia presenza sul territorio di Boko Haram, deciso comunque di fuggire lasciando sul posto la propria famiglia, composta dalla moglie e dai figli minori…”. Cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) qui evidentemente non sindacabile (se non nei ristretti limiti e con le peculiari modalità – cfr. Cass., SU. n. 8053 del 2014 – in cui è oggi prospettabile, giusta l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa nell’aprile 2019, il vizio motivazionale, nella specie, peraltro non adeguatamente denunciato secondo le indicazioni di Cass. n. 21142 del 2019 e Cass. n. 3340 del 2019); ii) ha ponderato, indicando le fonti del proprio convincimento (ecoi.net e Consiglio di Sicurezza ONU del 29.6.2018) la situazione sociale politica ed economica della specifica zona della Nigeria (Delta State) di provenienza dell’odierno ricorrente (dove, dunque, questi andrebbe, se del caso, rimpatriato), escludendo che la stessa potesse configurarsi in termini di gravità quale descritta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

2.3.1. A tanto deve aggiungersi che: i) in tema di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, riguarda senz’altro le domande volte ad ottenere il riconoscimento dello status predetto e quelle formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), del menzionato decreto (cfr., ex multis, Cass. n. 4892 del 2019), laddove, con riguardo all’ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo articolo, si è già riferito che il provvedimento oggi impugnato ha, sebbene sinteticamente, comunque esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza del richiedente, onde la corrispondente doglianza di quest’ultimo è insuscettibile di accoglimento, in quanto, sostanzialmente, volta ad ottenere la ripetizione del giudizio di fatto, attività qui preclusa in virtù della funzione di legittimità; ii) in tema di protezione internazionale dello straniero, nell’ordinamento italiano la valutazione della “settorialitò” della situazione di rischio di danno grave deve essere intesa, alla stregua della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25 del 2007, nel senso che il riconoscimento del diritto ad ottenere lo status di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, mentre non vale il contrario, sicchè il richiedente non può accedere alla protezione se proveniente da una regione o area interna del Paese d’origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre regioni o aree invece insicure (cfr: Cass. n. 25862 del 2019; Cass. n. 13088 del 2019); iii) il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” è stato condivisibilmente interpretato da questa Corte nel senso che l’obbligo di acquisizione delle informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro il cittadino straniero lamentarsi della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi riferita a circostanze non dedotte, ai fini del riconoscimento della protezione (cfr. Cass. n. 30105 del 2018, in motivazione, ribadite dalle più recenti Cass. n. 9842 del 2019 e Cass. n. 25862 del 2019); iv) circa l’invocata protezione umanitaria, la corte distrettuale ha rimarcato pure la carenza di allegazione di specifiche condizioni di vulnerabilità dell’odierno ricorrente, ricordandosi, peraltro, che, come affermato, ancora di recente, da Cass. n. 231 del 2019, il tema della generale violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza costituisce senz’altro un necessario elemento da prendere in esame nella definizione della posizione del richiedente: tale elemento, però, deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale dell’istante, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 2007, art. 5, comma 6, che, nel predisporre uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei “seri motivi” attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese, con onere in capo al medesimo quantomeno di allegare i suddetti fattori di vulnerabilità. Infatti, la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (cfr. Cass. n. 19197 del 2015).

2.3.2. Alla stregua dei suesposti principi, qui pienamente condivisi, ne consegue che A.O.W., con i motivi in esame, per come concretamente argomentati, tenta sostanzialmente di opporre alla valutazione fattuale contenuta nella sentenza impugnata una propria alternativa interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica del vizio motivazionale e/o di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un ulteriore grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex multis, Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

2.4. Inammissibile, infine, è anche la censura di cui al quinto motivo, atteso che, come ripetutamente affermato da questa Corte, la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata come nella specie – con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione stesso D.P.R. ex art. 170, dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal D.P.R. citato, art. 113 (cfr., ex multis, Cass. n. 25622 del 2020; Cass. n. 7785 del 2020; Cass., n. 1987 del 2020; Cass. n. 28885 del 2019; Cass. n. 28871 del 2019; Cass. n. 27953 del 2019; Cass. n. 32028 del 2018; Cass. n. 3028 del 2018; Cass. n. 29228 del 2017).

3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna A.O.W. al pagamento, nei confronti del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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