Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3175 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/02/2017, (ud. 02/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13949-2011 proposto da:

EAV BUS S.R.L., già VESUVIANA MOBILITA’ S.R.L. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO D’APONTE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell’avvocato FABIO FABBRINI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEOPOLDO

SPEDALIERE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3884/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/05/2010 R.G.N. 5118/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/11/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale D’APONTE MARCELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’improcedibilità o in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 17 maggio 2010 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda dell’autoferrotranviere M.G., dichiarando che lo stesso aveva diritto a percepire l’indennità di diaria ridotta pari al 9% della normale retribuzione di cui all’art. 21 del CCNL del 1976 per ogni giorno di effettiva presenza dal gennaio 2004 al dicembre 2006 e condannando per l’effetto la Vesuviana Mobilità al pagamento della somma di Euro 3.910,15, oltre accessori e spese.

La Corte territoriale, interpretando la contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie, ha dichiarato il diritto del dipendente, accertando che lo stesso, nel periodo controverso, prestava la sua attività fuori dalla residenza di servizio in territori extraurbani in comuni diversi da quelli del deposito cui era assegnato, protraendo la prestazione per non meno di sei ore continuative.

2.- Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Srl EAV Bus, già Vesuviana Mobilità Srl, con due motivi. Ha resistito con controricorso M.G.. All’udienza pubblica il procuratore della ricorrente ha depositato sentenza dichiarativa del fallimento della società.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

4.- Preliminarmente occorre rammentare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, al giudizio di cassazione, in quanto dominato dall’impulso d’ufficio, non sono applicabili le comuni cause di interruzione previste in via generale dalla legge (tra le altre Cass. n. 17450 del 2013; Cass. n. 8685 del 2012; Cass. n. 14786 del 2011; Cass. n. 21153 del 2010; Cass. n. 25749 del 2007; Cass. n. 23294 del 2004; Cass. n. 5626 del 2002).

5.- Con il primo motivo si denuncia: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed erronea interpretazione delle norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionale applicabili alla fattispecie. Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: la nozione di residenza accolta dal contatto collettivo nazionale di lavoro”.

Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed erronea interpretazione delle norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionale applicabili alla fattispecie: la nozione di residenza accolta dal contatto collettivo nazionale di lavoro: sulla durata della prestazione del ricorrente ed in ordine alla quantificazione dell’indennità riconosciuta come dovuta”.

6.- Ciò posto, occorre rilevare che con entrambi i motivi si denuncia una violazione o falsa applicazione di “contratti e accordi collettivi nazionali” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In tali casi, Come le Sezioni Unite di questa Corte insegnano, l’onere di deposito sancito, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve avere ad oggetto l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010).

Tale onere è soddisfatto, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, mediante il deposito di quest’ultimo, specificandosi, altresì, nel ricorso l’avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile (Cass. SS.UU. n. 25038 del 2013; Cass., SS. UU. n. 7161 del 2010; conformi: Cass. nn. 17602 del 2011 e n. 124 del 2013).

Orbene, nella specie l’istante non ha specificato nel ricorso per cassazione, come prescritto dall’insegnamento di questa Corte innanzi ricordato, l’avvenuta produzione integrale del CCNL richiamato e la sede in cui tale documento era rinvenibile.

7.- Conclusivamente il ricorso è improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna Eav Bus Srl al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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