Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31749 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 04/12/2019), n.31749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25190-2018 proposto da:

A.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSANDRO PRATICO’;

(Ammesso p.s.s. 13 dicembre 2018 Ord. Avv. Milano);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 52130/2017 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Milano, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 5,7 e 14-17 e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, per aver il decidente denegato l’accesso alle misure reclamate in ragione di una sfavorevole valutazione della credibilità soggettiva del ricorrente, operata peraltro senza far uso delle potestà istruttorie accordate dalla legge e senza minimamente tenere presente “i riscontri oggettivi” collegati a fatti notori; 2) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 35 del 2008, art. 8, per aver il decidente respinto la domanda di protezione sussidiaria richiamandosi alla situazione del paese di provenienza (Ghana) senza darsi cura di valutare compiutamente la condizione del ricorrente riguardo ad essa in rapporto ai “riscontri oggettivi” dal medesimo forniti; 3) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, ed art. 8 CEDU per aver il decidente respinto la domanda di protezione umanitaria con motivazione apparente o con motivazione “generica ed insufficiente” senza verificare se, in rapporto alla dedotta condizione personale, fosse sussistente il richiesto presupposto della vulnerabilità.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Tutti i sopradetti motivi sono affetti da precoce inammissibilità.

3. Riguardo al primo va dato atto che, dovendo in materia l’accertamento del giudice di merito avere ad oggetto innanzi tutto la credibilità soggettiva dei fatti narrati dal richiedente, qualora a mezzo di un apprezzamento di fatto, che il decidente di merito è così chiamato ad operare – e che non è censurabile in cassazione se non sotto il profilo motivazionale ovvero in guisa di omesso esame di un fatto decisivo oppure come violazione di legge incidente sulla motivazione della decisione (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340) -, le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso in ossequio al dovere di cooperazione istruttoria (Cass., Sez. VI-I, 27/06/2018, n. 16925), poichè l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente e la parallela attivazione dei poteri officiosi per contro assegnati al giudice sono ravvisabili solo nel caso in cui i fatti narrati si reputano veritieri (Cass., Sez. VI-I, 30/10/2018, n. 27503), e tanto meno se ne può invocare l’esercizio in relazione a pretesi “riscontri oggettivi” su cui il ricorso è totalmente silente.

4. Non diversamente, riguardo al secondo motivo, per quanto esso non resti altrimenti assorbito da ciò che si è detto in ordine al primo -segnatamente rivelandosi inconsistente l’allegazione in punto di “riscontri oggettivi” – o non si rende del pari inammissibile stante la genericità della censura, dato che la violazione di legge lamentata omette di specificare a quale delle diverse fattispecie previste dalla norma il ricorrente intende richiamarsi, va più in generale osservato che, poichè il rischio di un danno grave ed individuale alla vita o alla persona postula una contestualizzazione del pericolo paventato in rapporto alla situazione interna del paese di provenienza, non è fonte di una affermazione errata, e non è certo censurabile sotto il profilo di diritto denunciato, il giudizio a mezzo del quale il decidente ha ritenuto che “in Ghana non è in corso alcun conflitto caratterizzato da violenza di grado tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria”.

5. Parimenti le allegazioni operate con il terzo motivo estendono, pur sotto l’apparente veste di un preteso errore di diritto, una critica puramente motivazionale, non più rappresentabile alla stregua del novellato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale idoneo vizio cassatorio, e sollecitano perciò una rivisitazione delle risultanze di fatto della vicenda e del giudizio riguardo ad esse enunciato dal giudice di merito, che ha inteso escludere, con ciò sottraendosi pure al denunciato vizio di motivazione apparente, le ragioni di concessione della misura richiesta dando, tra l’altro, atto insieme all’insussistenza di oggettivi fattori di rischio in caso di rimpatrio e degli stabili agganci che il ricorrente conserva con il suo paese dove vive la sua numerosa famiglia, dell’insufficiente livello di integrazione sociale raggiunto in Italia.

6. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.

7. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Non è dovuto il raddoppio del contributo, godendo il ricorrente di gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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