Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31748 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, (ud. 08/11/2018, dep. 07/12/2018), n.31748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29190-2015 proposto da:

COMUNE DI POSITANO, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

DEI MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO CAMAGGIO;

– ricorrente –

contro

LE AGAVI HOTEL A POSITANO SRL;

– intimato –

e da:

LE AGAVI HOTEL A POSITANO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

AURELIANA 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO UMBERTO

PETRAGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCARLO GARGIONE;

– controricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI POSITANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5105/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 28 maggio 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08 novembre 2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

RILEVATO

che:

1) con sentenza n. 5105/15, depositata il 27 maggio 2015, la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla srl Le Agavi Hotel a Positano, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, con la quale era stato rigettato il ricorso della contribuente contro l’avviso emesso dal Comune di Positano per il pagamento della tassa di smaltimento rifiuti (TARSU) dell’anno 2005 e per il pagamento di sanzioni del D.Lgs. n. 507 del 1993 , ex art. 76, rispetto al quale (avviso) la contribuente aveva fatto valere: ì) in primo luogo, di avere diritto, in relazione al carattere stagionale della propria attività, alla esenzione dall’imposta o alla riduzione tariffaria di cui al predetto D.Lgs., art. 66, comma 3, lett. e); ìì) in secondo luogo, che il debito d’imposta era stato determinato dal Comune includendo nella superficie suscettiva di produzione di rifiuti, spazi inidonei a produrli; ììì) in terzo luogo, con riguardo alle sanzioni, che per esse, ove effettivamente irrogabili, avrebbe dovuto applicarsi il regime di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, in ragione della applicazione di sanzioni anche per accertamenti di debiti TARSU per altre annualità;

2. la CTR, rilevato che dalla licenza di esercizio risultava dimostrato il carattere stagionale dell’attività svolta dalla appellante, dichiarava che tale carattere, sebbene non giustificasse l’esenzione dall’imposta, prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1992, art. 62, comma 2, comportava tuttavia la riduzione di un terzo della tariffa e ciò direttamente in forza del D.Lgs. n. 507, art. 66, comma 3, ed a prescindere quindi dal fatto che il regolamento adottato dal comune di Positano per l’applicazione della tassa non prevedesse alcuna riduzione per attività stagionali;

3. la CTR escludeva poi che la contribuente potesse invocare il regime di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, non avendone allegati i presupposti applicativi;

4. avverso la sentenza il Comune di Positano ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria;

5. la srl Le Agavi Hotel a Positano ha proposto controricorso contenente ricorso incidentale basato su un motivo, illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, il Comune di Positano lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66, comma 3, per avere la commissione tributaria regionale dichiarato che, in ragione del carattere stagionale dell’attività svolta, la contribuente aveva diritto alla riduzione di un terzo della tariffa, direttamente in forza del D.Lgs. n. 507, art. 66, comma 3 ed a prescindere dal fatto che il regolamento adottato dal Comune di Positano per l’applicazione della tassa non prevedesse alcuna riduzione per attività stagionali;

2. con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66, comma 5 e art. 70, per avere la CTR trascurato che, anche se la riduzione fosse stata prevista, la contribuente non avrebbe comunque potuto fruirne in quanto la stessa non aveva presentato l’indispensabile denuncia di cui agli articoli evocati;

3. con il terzo motivo il Comune lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. 29 marzo 2001, n. 135, art. 9, comma 3, per avere la commissione tributaria errato nel ritenere dimostrata la stagionalità dell’attività della contribuente sulla base della licenza di esercizio (che non conteneva riferimenti alla circostanza) e malgrado la contribuente non avesse mai presentato la dichiarazione (prevista dall’art. 9 cit.) di chiusura dell’albergo nel periodo invernale;

4. la ricorrente incidentale, eccepita l’inammissibilità del ricorso principale per mancanza di una sufficiente descrizione dei fatti di causa, chiede la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, deducendo che i giudici di appello avrebbero dovuto escludere ogni sanzione, in quanto essa contribuente non era tenuta a presentare alcuna denuncia per l’anno 2006 non essendo intervenute variazioni della superficie tassabile rispetto a quella accertata dal Comune ai fini della tassa relativa al 2002, od avrebbero almeno dovuto applicare il regime sanzionatorio attenuato di cui al D.Lgs. n. 472 del 1992, art. 12, comma 5, attesa la pendenza sempre in grado di appello del giudizio di impugnazione di altri avvisi di accertamento notificatile per il pagamento della TARSU relativa ad annualità successive al 2005, con irrogazione di sanzioni, con conseguente possibilità per i giudici di avere piena contezza della sussistenza dei presupposti applicativi della norma;

5. l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata da Le Agavi è infondata, atteso che il Comune, dato conto, in modo sintetico, del contenuto dell’avviso di accertamento e delle vicende del primo grado di giudizio, ha poi diffusamente rappresentato quali sono state le posizioni, propria e della contribuente, davanti alla commissione regionale, così pienamente assolvendo all’onere di rendere conoscibili a questa Corte i fatti necessari a decidere sulle questioni controverse;

6. il primo motivo del ricorso principale è fondato;

il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66, comma 3, prevede che “la tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di… c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività”, e così – con il termine “può”- rimette alla scelta del Comune e, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, subordina alla determinazione dell’ente, l’applicazione per le attività stagionali della riduzione tariffaria (in questo senso la Corte si è già pronunciata più volte; v., tra altre, la sentenza n. 17524 del 28/07/2009 e la sentenza n. 10361 del 07/05/2007);

7. il secondo e il terzo motivo di ricorso restano assorbiti;

8. il ricorso incidentale propone, sotto l’unica rubrica di violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, due censure distinte che sono entrambe infondate;

8.1. la prima perchè la CTR, respingendo la tesi della contribuente secondo cui essa non era tenuta a presentare una denuncia in variazione per gli anni successivi al 2002, con riferimento al quale il Comune aveva già accertato l’esatta, maggior superficie tassabile, ha deciso conformemente alla legge (sul punto basta richiamare la pronuncia di questa Corte n. 23572 del 6 novembre 2009: “In tema di tassa comunale sulla pubblicità, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 8, comma 3, consente al contribuente di limitarsi a denunciare quelle sole variazioni, intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, da cui possa conseguire un diverso ammontare dell’imposta, senza, quindi, dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno. Siccome, però, ad ogni anno solare corrisponde una obbligazione tributaria, qualora la denunzia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l’obbligo di formularla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che l’inottemperanza a tale obbligo comporta l’applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo”);

8.2. la seconda perchè il giudice d’appello – che, in mancanza di qualsivoglia specifica deduzione o di allegazione di documenti, non era certo tenuto a verificare l’eventuale pendenza, fra le medesime parti e nel medesimo grado, di altri giudizi aventi oggetto connesso a quello sul quale era stato chiamato a pronunciare – si è limitato ad affermare di non disporre dei dati necessari a decidere sulla domanda di riduzione della sanzione (“l’appellante non ha espressamente indicato le annualità per le quali ha avanzato la richiesta di applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, non ha prodotto idonea documentazione, ad esempio i singoli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Positano per diverse annualità, al fine di consentire a questa Commissione di verificare la sussistenza del principio di continuazione, che le violazioni contestate fossero della stessa indole pur se commesse in periodi di imposta diversi e di effettuare l’eventuale cumulo giuridico tra le sanzioni imposte dall’Ente pubblico”);

9. in ragione di quanto precede, il ricorso principale va accolto, il ricorso incidentale va rigettato, la sentenza va cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, è possibile decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con rigetto dell’iniziale ricorso della contribuente;

10. le spese del merito sono compensate in ragione dell’evoluzione della vicenda processuale;

11. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;

12. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della srl Le Agavi Hotel a Positano, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi, e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente;

compensa le spese del doppio grado di merito;

condanna la srl Le Agavi Hotel a Positano a rifondere al Comune di Positano le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge;

dà atto dell’obbligo, a carico della srl Le Agavi Hotel a Positano, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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