Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31748 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 04/12/2019), n.31748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4299-2018 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 53/A, presso

lo studio dell’avvocato ANGELA MARIA LORENA CORDARO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE BALISTRERI;

– ricorrente –

contro

P.G., INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 368/2017 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 18/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO

LUIGI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 18.11.2017, la Corte d’appello di Caltanissetta, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato illegittimo il preavviso di fermo di beni mobili notificato da Riscossione Sicilia s.p.a. a P.G. limitatamente alle iscrizioni a ruolo concernenti sei cartelle esattoriali già notificategli a mezzo agenti postali privati;

che avverso tale pronuncia Riscossione Sicilia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che P.G., l’INAIL e l’INPS sono rimasti intimati;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per non avere la Corte di merito rilevato che, essendo stata la notifica delle cartelle esattoriali in realtà effettuata da Poste Italiane s.p.a., cui si era rivolto l’agente postale privato al quale era stata affidata la notifica, quest’ultima avrebbe dovuto ritenersi regolare, giusta i principi affermati in fattispecie analoga da questa Corte con sentenza n. 7156 del 2016;

che il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo trascritto nel corpo del ricorso il contenuto delle relate di notifica in questione e nemmeno precisandosi quando e come il fatto di cui esse sarebbero supporto documentale, che è vicenda di cui la sentenza nulla dice, avrebbe formato oggetto di discussione tra le parti, ossia in quale momento e con quale atto del giudizio di merito sarebbero stata allegata la circostanza di fatto del cui omesso esame ci si duole in questa sede e se ne sarebbe data (o si sarebbe chiesto di darne) prova documentale o testimoniale (Cass. S.U. n. 8053 del 2014); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere gli intimati svolto attività difensiva;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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