Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31746 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, (ud. 08/11/2018, dep. 07/12/2018), n.31746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5328-2015 proposto da:

MEDCAFFE’ SRL, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della rappresentato e difeso CORTE DI CASSAZIONE, dall’Avvocato

VINCENZO BIZZARRO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

e contro

COMUNE DI MARCIANISE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

CASTRENSE 7, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI TAGLIALATELA,

che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 6544/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 02 luglio 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08 novembre 2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 6544/15/2014, in data 30 giugno 2014, riformava la sentenza di primo grado e rigettava l’impugnazione proposta dalla srl Medcaffè contro la cartella notificatale dal Comune di Marcianise per il pagamento della tassa, relativa all’anno 2012, di smaltimento dei rifiuti speciali;

2. a sostegno della decisione il giudice d’appello rilevava: che il Comune, in modo rispettoso del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62 e della Del. dello stesso comune 23 luglio 1998, n. 85, aveva incluso i rifiuti prodotti da Medcaffè fra quelli speciali non pericolosi, in quanto tali assimilabili ai rifiuti urbani (con conseguente obbligo della suddetta srl di avvalersi del servizio comunale di smaltimento e di corrispondere la tassa); che, peraltro, la srl non aveva presentato la dichiarazione di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, necessaria, quand’anche i rifiuti fossero stati da qualificarsi come pericolosi e non assimilabili ai rifiuti urbani, per poter escludere le superfici suscettive di dar luogo alla produzione di quei rifiuti, dalla applicazione del tributo; che infine il Comune, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, aveva provato il regolare funzionamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in questione, nella zona ove operava Medcaffè, attraverso la nota prot. (OMISSIS) del 5 luglio 2012 del proprio Ufficio Ambiente;

3. Medcaffè s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza, sulla base di tre motivi;

4. il Comune di Marcianise resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, la srl Medcaffè lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma l, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, per non avere la commissione tributaria regionale rilevato, con riguardo al valore della causa (superiore al limite di cui all’art. 12 cit., comma 5), il difetto del potere del Sindaco, a mezzo del quale il Comune aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado, di stare in giudizio senza assistenza tecnica;

2. con il secondo motivo la società lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, del D.Lgs. n. 4 del 2008, art. 2, del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, come modificato della L. n. 179 del 2002, art. 23, del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 195, del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, per avere la commissione erroneamente avallato la tesi del Comune secondo cui i rifiuti prodotti da essa ricorrente erano da qualificarsi come rifiuti speciali non pericolosi, in base alla Delib. del consiglio comunale n. 85 del 23 luglio 1998, trascurando che questa delibera aveva previsto la assimilazione di certi rifiuti speciali, quali quelli in concreto prodotti da essa ricorrente, ai rifiuti urbani, senza fissare, in contrasto con la normativa di legge evocata, alcun limite quantitativo alla assimilazione;

3. con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullità della sentenza o del procedimento, error in procedendo, violazione dell’art. 112 c.p.c.”, per avere la commissione ritenuto istituito il servizio di raccolta rifiuti speciali (nonostante vi fosse prova in atti della sua mancata attivazione ed organizzazione, secondo quanto accertato dal primo giudice) sulla scorta di una mera dichiarazione proveniente dallo stesso Comune;

4. il principio di economicità dei mezzi processuali, che trova radicamento nell’art. 111 Cost., induce esaminare per primo il terzo motivo di ricorso, essendo la questione veicolata da questo motivo di più liquida soluzione rispetto a quelle dedotte negli altri motivi;

5. la questione attiene alla errata applicazione delle regole sull’onere della prova (artt. 2697 s.s.) ed è fondata, in quanto la commissione tributaria regionale della Campania, nell’accogliere il motivo d’appello con cui il Comune di Marcianise aveva contestato il contrario accertamento in fatto del primo giudice, ha ritenuto provati l’istituzione ed il funzionamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sulla scorta di un unico documento, di formazione unilaterale (di un ufficio) del medesimo Comune (interessato ad avvalersene), privo di valore di certificazione, cui non poteva essere annessa alcuna valenza probatoria;

6. in ragione di ciò che precede, il terzo motivo di ricorso va accolto, gli altri restano assorbiti e la sentenza deve essere cassata;

7. dato che la istituzione del servizio è condizione imprescindibile della debenza della tassa (il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, stabilisce che “la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa”), non essendovi ulteriori accertamenti in fatto da svolgere, è possibile decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con accoglimento dell’iniziale ricorso della contribuente;

9. le spese del merito devono essere compensate in ragione del complessivo sviluppo della vicenda processuale;

10. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente ed annulla la cartella impugnata; compensa le spese del merito;

condanna il Comune di Marcianise a rifondere alla srl Medcaffè le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1800,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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