Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31745 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, (ud. 08/11/2018, dep. 07/12/2018), n.31745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28992-2013 proposto da:

LE AGAVI HOTEL A POSITANO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

TARANTO 132, presso lo studio dell’avvocato PAOLA TRIPODI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCARLO GARGIONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POSITANO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO CAMAGGIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 235/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 18 luglio 2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08 novembre 2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza del 13 giugno 2012 questa Corte cassava con rinvio la sentenza resa dalla commissione tributaria regionale della Campania nel giudizio promosso dalla srl Le Agavi Hotel di Positano contro il Comune di Positano per l’annullamento di avvisi di accertamento per tasse di smaltimento dei rifiuti;

2. la società riassumeva il giudizio ma depositava il ricorso, entro trenta giorni dalla sua notifica, anzichè nella la segreteria della CTR della Campania, giudice del rinvio, nella segreteria della CTP di Salerno, giudice di primo grado; successivamente, su disposizione del Presidente della commissione provinciale, il ricorso veniva trasmesso alla segreteria della commissione regionale e veniva qui iscritto a ruolo;

3. la CTR della Campania, con sentenza 18 luglio 2013, n. 235/9/13, in accoglimento dell’eccezione del Comune di Positano, dichiarava inammissibile il ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992 , art. 22, precisando che il difetto di tempestiva costituzione della srl Le Agavi Hotel di Positano non poteva considerarsi sanato dalla costituzione in giudizio del Comune, peraltro avvenuta al preciso scopo di eccepire l’inammissibilità della riassunzione, in quanto il dell’art. 22, comma 2, espressamente escludeva che tale costituzione potesse avere effetto sanante; rilevava, inoltre, che non ricorrevano i presupposti per rimettere la ricorrente in termini, sia perchè il mancato rispetto del termine di cui all’art. 22 era ad essa imputabile sia perchè, per di più, l’istanza di rimessione in termini era stata presentata soltanto all’udienza di discussione della causa;

4. Le Agavi Hotel di Positano s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria;

5. il Comune di Positano resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, la società lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. art. 22,53 e 63 per avere la commissione trascurato che il deposito del ricorso si era perfezionato mediante un unico procedimento, iniziato prima della scadenza del termine di cui all’art. 22 e articolatosi nel deposito presso la segreteria della commissione provinciale, nella trasmissione dell’atto da parte del presidente della stessa commissione alla segreteria della commissione regionale e nella iscrizione a ruolo della causa da parte di questa segreteria;

2. il motivo è infondato, in quanto veicola una tesi in contrasto con la lettera del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma l, (“Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità, deposita nella segreteria della Commissione Tributaria adita, l’originale del ricorso notificato…”), norma che descrive in modo inequivocabile tale adempimento come un atto singolare, la cui omissione non è sanabile per raggiungimento dello scopo;

3. con il secondo motivo di ricorso, la società lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22, 53 e 63 e dell’art. 156 c.p.c. per avere i giudici della sentenza impugnata errato nell’affermare che la costituzione del Comune non ha avuto, ex art. 22, comma 2 (“L’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce…”) effetto sanante del vizio di tardiva costituzione di essa ricorrente nella segreteria della commissione regionale, in quanto il vizio a cui doveva aversi riguardo, e che era stato sanato dalla costituzione del Comune, era quello integrato dal deposito del ricorso nella segreteria della commissione provinciale;

4. il motivo è infondato, in quanto veicola un sofisma facilmente svelabile sol che si consideri che il deposito del ricorso presso la segreteria di una commissione diversa da quella adita equivale all’omesso deposito del ricorso presso la segreteria della commissione adita e che è a tale omissione che deve unicamente aversi riguardo ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, commi 1 e comma 2, cit.;

5. con il terzo motivo la società lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22, 28 e 58, dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. per avere i giudici della sentenza impugnata, con il dichiarare inammissibile il ricorso per riassunzione, violato il giudicato formatosi sul provvedimento con cui il Presidente della commissione provinciale aveva disposto il trasferimento del ricorso dalla propria segreteria alla segreteria della commissione regionale;

6. il motivo è infondato per la ragione assorbente che solo provvedimenti resi nell’esercizio della funzione giurisdizionale, ossia in un processo, possono assumere forza di giudicato, mentre il provvedimento presidenziale in parola, a prescindere da ogni questione sulla sua legittimità, è espressivo di una mera funzione amministrativa;

7. con il quarto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c. o dell’art. 184 bis, c.p.c. per avere i giudici erroneamente negato ad essa ricorrente la rimessione in termini richiesta per poter nuovamente provvedere alla costituzione, malgrado che la decadenza fosse imputabile al personale della segreteria della commissione provinciale, il quale avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 74 disp. att. del c.p.c. controllare il deposito e segnalare trattarsi di deposito da effettuare nella segreteria di altra commissione;

8. il motivo, che deve essere riferito all’art. 153 c.p.c, introdotto con L. 18 giugno 2009, n. 69 e non all’art. 184 bis c.p.c., abrogato con la stessa legge, è infondato, in quanto la norma consente la rimessione in termini alla “parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile” e nel caso di specie, come esattamente detto dai giudici di appello, la ricorrente è incorsa in decadenza per causa a sè imputabile (ovvero per suo errore consistito nel depositare il ricorso per riassunzione nella segreteria di una commissione diversa da quella nella quale avrebbe dovuto essere depositato), senza che la condotta addebitata al personale della commissione provinciale possa porsi come causa successiva giustificativa ed assorbente, atteso che il controllo sulla “regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti inseriti” nel fascicolo della parte (art. 74 disp. att., c.p.c.), è funzionale alla regolarità del processo e non a prevenire od a rimediare ad errori di individuazione della sede processuale da parte dell’interessato;

9. il ricorso deve pertanto essere integralmente rigettato;

10. le spese del giudizio seguono la soccombenza;

11. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna Le Agavi Hotel di Positano s.r.l. a rifondere al Comune di Positano le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge;

dà atto dell’obbligo, a carico della parte ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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