Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31744 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, (ud. 08/11/2018, dep. 07/12/2018), n.31744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26984-2013 proposto da:

COMUNE DI MARCIANISE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO Q.

VISCONTI 11, presso lo studio dell’avvocato ANGELA FIORENTINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ENZO NAPOLANO;

– ricorrente –

contro

MEDCAFFE’ SRL, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

VINCENZO BIZZARRO;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 173/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 18 marzo 2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08 novembre 2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 173/1/2013, in data 18 marzo 2013, confermava la sentenza di primo grado di annullamento della cartella notificata dal Comune di Marcianise alla srl Medcaffè per il pagamento della tassa relativa all’anno 2010, di smaltimento dei rifiuti speciali, qualificati dal Comune come assimilabili ai rifiuti urbani, con conseguente obbligo della suddetta srl di avvalersi del servizio comunale di smaltimento e di corrispondere l’imposta;

2. la commissione motivava l’annullamento affermando: che il Comune non aveva “mai attivato ed organizzato un servizio di prelevamento” dei rifiuti prodotti da Medcaffè; che tali rifiuti, per le loro caratteristiche qualitative e per la loro quantità, dovevano essere definiti, avuto riguardo ai requisiti richiesti dal Reg., art. 17, approvato con Delib. del consiglio comunale n. 50 del 4 giugno 2007, come rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani;

che dunque era onere del produttore di provvedere – come Medcaffè aveva incontestatamente fatto – al relativo smaltimento, senza alcun obbligo di pagamento della tassa;

3. il Comune di Marcianise ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale, sulla base di tre motivi;

4. la parte intimata resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, il Comune lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma l, n. 3, violazione e falsa applicazione del Reg., art. 17 e della Delib. del consiglio comunale n. 85 del 23 luglio 1998, per avere la commissione ritenuto applicabile al caso di specie, relativo all’anno di imposta 2010, il Reg., art. 17, approvato con Delib. del consiglio comunale n. 50 del 4 giugno 2007, malgrado che con una serie di delibere consiliari la relativa entrata in vigore fosse stata più volte rinviata fino ad essere fissata al 1 gennaio 2013, con la conseguenza che, per l’anno in questione, doveva invece ritenersi applicabile la Delib. n. 85 del 1998, in base alla quale i rifiuti prodotti dalla srl Medcaffè erano da considerarsi come rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani con conseguente applicazione, per il loro smaltimento, della tassa così come richiesta;

2. con il secondo motivo di ricorso, il Comune lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma l, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70, per avere la commissione trascurato che, quand’anche i rifiuti prodotti dalla Medcaffè fossero da qualificarsi come non assimilabili ai rifiuti urbani, la stessa, per sottrarsi all’obbligo di pagare la tassa, avrebbe dovuto effettuare la denuncia prevista dall’art. 70 citato e necessaria per poter escludere determinate superfici suscettive di dar luogo alla produzione di rifiuti, dalla applicazione del tributo;

3. con il terzo motivo di ricorso, il Comune lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma l, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, per avere la commissione erroneamente qualificato i rifiuti prodotti dalla Medcaffè come rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, trattandosi, al contrario, di rifiuti speciali non pericolosi, assimilabili a quelli urbani ai sensi della ricordata delibera 85 del 1998;

4. in riferimento ai tre motivi di ricorso, richiamato il disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 (“la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa”), è assorbente il rilievo che la commissione tributaria regionale ha accertato che il Comune, per i “rifiuti prodotti dall’azienda… non ha mai attivato ed organizzato un servizio di prelevamento”;

5. i motivi, che non contestano il suddetto accertamento in fatto, integrante autonoma ratio decidendi, di per sè giustificativa della decisione dr annullamento della cartella impugnata, devono pertanto essere dichiarati inammissibili;

6. le spese seguono la soccombenza;

7. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il Comune di Marcianise a rifondere alla srl Medcaffè le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1600,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge;

dà atto dell’obbligo, a carico della parte ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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