Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31743 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, (ud. 08/11/2018, dep. 07/12/2018), n.31743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24157-2013 proposto da:

IMMOBILIARE PARCO DELLE ROSE A RL, domiciliato in ROMA VIA VINCENZO

PICCARDI 4, presso lo studio dell’avvocato CORRADO PASCASIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO DE MARI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO

DENZA 50-A, presso lo studio dell’avvocato NICOLA LAURENTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO MARIA FERRARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 20 febbraio 2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08 novembre 2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza del 20 febbraio 2013, n. 52/50/2013, rigettava l’appello proposto dalla srl Immobiliare Parco delle Rose contro la pronuncia di primo grado e ribadiva la legittimità della cartella impugnata dalla società, notificatale dal Comune di Napoli per il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi del 2007 relativa ad un immobile di sua proprietà, sito in (OMISSIS);

2. a fondamento del ricorso la società aveva sostenuto di non essere tenuta al pagamento dell’imposta in quanto l’immobile era stato detenuto in locazione fino all’ottobre del 2007 da Automax s.r.l. ed era successivamente rimasto inutilizzato;

3. la CTR ha motivato la propria decisione affermando di non poter ritenere provato l’assunto dell’appellante sulla scorta della documentazione da questa prodotta, ovvero la corrispondenza intercorsa fra la società ed il Comune di Napoli nel 2010, ben tre anni dopo il 2007, ed una dichiarazione dell’Enel attestante la cessazione dell’utenza dell’energia da parte di Automax riferita ad altro numero civico ((OMISSIS) in luogo del (OMISSIS));

4. Immobiliare Parco delle Rose chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di tre motivi con i quali, rispettivamente, lamenta: violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118, disp. att., c.p.c., per avere la commissione omesso di motivare la propria decisione; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, per avere la commissione negato valore alla corrispondenza tra essa società ed il Comune, in quanto intercorsa nel 2010, senza considerare che essa aveva ricevuto solo nel 2009, con la cartella, la richiesta di pagamento dell’imposta; violazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 63 e 70, per avere la commissione trascurato il fatto che essa non aveva mai occupato o detenuto l’immobile;

5. il Comune di Napoli resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. in riferimento sia al primo che al secondo motivo di ricorso, che prospettano censure attinenti alla motivazione della sentenza impugnata, merita premettere che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ai ricorsi per cassazione relativi a sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012, secondo cui la sentenza è impugnabile “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, deve essere interpretata nel senso che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al caso di motivazione che totalmente pretermetta uno specifico fatto storico decisivo e controverso, oltre che ai casi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. sez. Unite 7 aprile 2014, n. 8053);

2. il primo motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente lamenta la totale assenza di motivazione della sentenza impugnata è infondato, in quanto la commissione tributaria regionale della Campania, affermando che la documentazione prodotta dalla società non era idonea a fornire la prova di cui la stessa era onerata, ha fornito una giustificazione sintetica, ma congrua della propria decisione, involgente i fatti sottoposti al suo esame;

3. il secondo motivo di ricorso è inammissibile perchè non riguarda un fatto decisivo per il processo, il cui esame sia stato pretermesso dalla commissione, risultando del tutto influente, ai fini di un diverso esito della controversia, accertare la ragione che aveva determinato il tardivo scambio di corrispondenza fra società e Comune;

4. il terzo motivo di ricorso è infondato atteso che, come questa Corte ha già precisato “in tema di tassa per lo smaltimento dei rfiuti solidi urbani, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 63, nel contemplare espressamente e distintamente come debitori della tassa coloro che “occupano” o “detengono” il bene assoggettato a tributo, chiaramente inserisce nella seconda categoria non solo i soggetti esercenti la detenzione della cosa nei sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 1140 c.c., comma 2, nè tanto meno intende rivolgersi esclusivamente al conduttore dell’immobile, bensì assoggetta alla tassa chiunque possa disporre a qualsiasi titolo (proprietà, possesso, detenzione) del bene stesso, quand’anche di fatto non lo occupi” (Cass. 05 novembre 2004, n. 21212);

5. il ricorso deve essere pertanto rigettato;

6. le spese del giudizio seguono la soccombenza;

7.ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna Immobiliare Parco delle Rose s.r.l. a rifondere al Comune di Napoli le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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