Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31742 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 04/12/2019), n.31742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18418/2018 R.G. proposto da:

D.B., rappresentato e difeso dall’avv. Franco De

Laurentiis, con domicilio eletto in Roma, Piazza Dante 9/19, presso

l’avv. Giuseppe Rizzo.

– ricorrente –

contro

S.A., rappresentata e difesa dall’avv. Arcangelo

Maurizio Passiatore, con domicilio eletto in Manduria, in Via

Giovanni Falcone.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 331/2017,

depositata in data 11.10.017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

4.7.2019 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato in data 1.3.017, D.B. ha adito il tribunale di Taranto, chiedendo di essere reintegrato nel possesso di un terreno sito in (OMISSIS), in catasto al fl. (OMISSIS), part. (OMISSIS), che asseriva di aver posseduto dal 1982, e di cui era stato spogliato mediante l’abbattimento di taluni alberi e con l’apposizione di paletti in ferro. Espletata l’istruttoria e respinta l’istanza di provvedimento interdittale, il tribunale, all’esito della fase a cognizione piena, ha rigettato la domanda.

La sentenza è stata confermata in appello.

La Corte di Lecce, ritenute credibili le dichiarazioni dei testi e le informative assunte nella fase sommaria e valutata, infine, la condotta processuale delle parti, ha stabilito che il bene versava in condizioni di abbandono e non era posseduto dal resistente al momento dello spoglio, ritenendo irrilevante che l’immobile fosse stato promesso in vendita alla convivente del D., non essendovi prova della consegna anticipata del terreno, osservando inoltre che l’eventuale detenzione anticipata non era stata dedotta a fondamento dell’azione di spoglio.

La cassazione della sentenza è chiesta da D.B. sulla base di un unico motivo di ricorso.

S.A. ha depositato controricorso e memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve darsi atto della tardività della memoria illustrativa depositata dalla resistente solo in data 2.7.2019, quindi oltre la scadenza del termine ex art. 380 bis c.p.c..

2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e l’omessa, errata e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che la Corte distrettuale avrebbe definito il giudizio sulla base delle sole prove offerte dalla resistente, senza tener conto degli elementi documentali e testimoniali (in particolare delle deposizioni di T.C., Sa.Fa., M.C.F.) addotti dal D., da cui emergeva che il fondo era rimasto in condizioni di abbandono fino a quando il ricorrente non aveva iniziato a possederlo, effettuandone il livellamento, il piantamento di alberi ed utilizzandolo per il parcheggio dei mezzi impiegati nella sua attività commerciale. La sentenza sarebbe solo apparentemente motivata, avendo in realtà omesso di dar conto delle ragioni che hanno condotto al rigetto della domanda.

Il motivo è infondato.

La decisione della Corte di appello appare il frutto di una argomentata valutazione degli elementi istruttori e della ritenuta credibilità di taluni soltanto dei testi assunti in istruttoria (in virtù del loro disinteresse alla lite, della qualità rivestita e della piena conoscenza dello stato di fatto, determinato dalla frequentazione dei luoghi), elementi che ha ritenuto confermati dalla contraddittorietà delle allegazioni del ricorrente, che prima aveva sostenuto di aver livellato il terreno, quindi aveva allegato di aver anche coltivato il fondo ed infine di averlo utilizzato per la sosta dei mezzi impiegati nella sua attività professionale (cfr. sentenza, pag. 3).

Non era necessario dar conto delle ulteriori risultanze istruttorie, che a parere del ricorrente, confutavano le conclusioni assunte in sentenza.

Spetta difatti al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti e di assegnare prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, non essendo tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (Cass. 194547/2017; Cass. 13485/014; Cass. 16499/2009).

Non è infine ravvisabile il denunciato vizio di motivazione, avendo la sentenza dato conto, con argomentazioni logiche e pienamente intellegibili, delle ragioni per le quali ha escluso che il ricorrente fosse nel possesso del terreno al momento dello spoglio, avendo rilevato che il bene versava in stato di abbandono, non era coltivato e che le stesse deduzioni del D. era state, in proposito, del tutto contraddittorie.

Giova difatti ribadire che, per effetto della portata sistematica delle modifiche dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 introdotte dal D.L. n. 82 del 2012, convertito con L. n. 134 del 2012, il controllo sulla motivazione è circoscritto nei limiti di garanzia del minimo costituzionale ai sensi dell’art. 111 Cost., restando tuttora denunciabile – quale violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 – il vizio che si traduca nella mancanza dei motivi da punto di vista grafico o nella motivazione apparente, nella contraddittorietà insuperabile o nella presenza di affermazioni inconciliabili che incidano sulla logicità della pronuncia (Cass. 23940/2017; Cass. 21257/2014; Cass. 13928/2015; Cass. s.u. 8053/2014).

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 2000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA