Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31741 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 04/12/2019), n.31741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25070-2018 proposto da:

MEYERINCK ITALIA ENGINEERING & CONTRACTOR SRL, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ORAZIO 31, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO

MATTEI, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO PALA, CESARE

ROMBI;

– ricorrente –

contro

EUROTEC SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 960/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con atto di citazione in opposizione la società Meyerinck Italia Engineering & Contractor s.r.l. si opponeva al decreto n. 373/2009, con cui il Tribunale di Palermo le aveva ingiunto il pagamento di Euro 127.565 in favore della società Eurotec s.r.l., anzitutto eccependo l’incompetenza per territorio del Tribunale adito.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1208/2013, rigettava l’eccezione di incompetenza e, ritenuto che il decreto era stato emesso in difetto della prova dell’adempimento delle prestazioni previste dal contratto e che tale prova era però stata raggiunta nel giudizio di opposizione, revocava il decreto e condannava l’opponente a pagare la medesima somma, Euro 127.565, di cui al decreto.

2. Avverso la sentenza proponeva appello Meyerinck Italia Engineering & Contractor s.r.l., lamentando l’erroneo rigetto dell’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 960/2018, rigettava l’impugnazione e confermava la sentenza impugnata.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione la Meyerinck Italia Engineering & Contractor s.r.l.

L’intimata Eurotec s.r.l. non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. L’unico motivo di ricorso, rubricato “violazione delle norme sulla competenza”, ripropone la questione, fatta valere in primo e in secondo grado, della competenza del giudice adito. Secondo la ricorrente la corretta interpretazione della clausola contenuta nell’art. 14 del contratto di fornitura concluso tra le parti, secondo cui “tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sulla validità e/o interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente contratto (..) saranno disciplinate dalla Magistratura ordinaria – Foro competente di Palermo”, unitamente al disposto di cui all’art. 29 c.p.c., comma 2 e agli artt. 19 e 20 c.p.c., porterebbe alla conclusione per cui la volontà delle parti non era quella di conferire esclusività al foro designato nè di escluderne la concorrenza con quelli previsti dalla legge in via alternativa, così che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto dichiarare l’incompetenza del Tribunale di Palermo.

Il motivo è manifestamente infondato. Come precisa il giudice d’appello, l’art. 29 stabilisce che l’accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale “non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito”, il che non significa – come sostiene la ricorrente – che la designazione convenzionale di un foro territoriale possa essere solo esclusiva, ma che il foro designato concorre con quelli previsti ex lege, a meno che vi sia una pattuizione espressa in tal senso (così Cass. 10376/2005 e Cass. 1838/2018 richiamate in ricorso).

Pertanto, l’adito Tribunale di Palermo, anche se non era l’unico giudice che poteva decidere la causa, era quello convenzionalmente designato dalle parti ed è quindi stato correttamente adito dalla società Eurotec s.r.l.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla viene disposto in punto spese, non essendosi l’intimata società Eurotec s.r.l. difesa nel presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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