Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31740 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 07/12/2018), n.31740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11404-2013 proposto da:

P.A., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati

PIERPAOLO ARDOLINO, MICHELE SPAGNA;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA 1/A,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VINCENZO POLISI;

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOLA, AGENZIA DELLE ENTRATE, COMUNE DI PALMA

CAMPANIA, REGIONE CAMPANIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 459/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 15/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2018 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

Fatto

RITENUTO

che:

con ricorso ritualmente proposto P.A. adiva la Commissione Provinciale di Napoli al fine di sentir pronunciare l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria prot. N. (OMISSIS) del (OMISSIS) effettuata su immobili di sua proprietà presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere su richiesta dell’ Equitalia Polis s.p.a., oggi Equitalia Sud s.p.a. nonchè dei connessi ruoli esecutivi.

A sostegno del ricorso il contribuente assumeva di essere venuto a conoscenza di detta iscrizione ipotecaria solo a seguito di una richiesta presso la Conservatoria, di non aver mai ricevuto alcuna notifica delle cartelle di pagamento ed inoltre deduceva la nullità della iscrizione ipotecaria per omessa notifica dell’atto di intimazione a pagare.

All’esito del giudizio in cui si costituivano l’Agenzia delle Entrate di Nola e l’Equitalia Polis s.p.a., la Commissione Provinciale di Napoli con sentenza del 28.1.2011, in accoglimento del ricorso, annullava l’iscrizione a ruolo dei crediti tributari e per l’effetto disponeva la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria a cura del concessionario.

In data 23.9.2011 sia l’Agenzia delle Entrate che l’Equitalia Sud s.p.a. impugnavano detta sentenza dinanzi alla Commissione Regionale della Campania che, previa riunione degli appelli, li accoglieva ritenendo l’inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente in primo grado poichè dalle relate di notificazione depositate dall’Equitalia Sud s.p.a. in appello emergeva la ritualità della notifica delle cartelle gravate, risultando quindi assorbite le ulteriori eccezioni.

Avverso detta sentenza P.A. proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi, cui resistevano con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Equitalia Sud s.p.a.

Diritto

CONSIDERATO

che

1. Con un complesso di doglianze rubricate come primo motivo di ricorso, ma in effetti costituito al pari del successivo da molteplici censure, la parte contribuente denuncia: “Errores in iudicando, violazione art. 360, n. 3: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, mancato deposito presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale di Napoli dell’atto di appello notificato; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 17 e 49, in coordinato disposto con l’art. 330 c.p.c., mancata notifica dell’atto di appello al ricorrente presso il suo domicilio eletto; violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, come modificata dal D.L. n. 248 del 2007, convertito nella L. n. 31 del 2008, modificativo dell’ art. 36, commi 2 quater e quinquies, L. n. 890 del 1982, art. 7,applicabile per le notifiche postali a far data dall’1.3.2008, per mancato inoltro al destinatario della raccomandata A/R di avviso di deposito dell’atto presso l’ufficio postale; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49 e dell’art. 331 c.p.c., mancata notifica dell’atto di appello a tutte le parti di cui al giudizio di primo grado; errores in procedendo, violazione art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza odiernamente gravata per violazione dei precetti di cui alle normative evocate ed in considerazione della inesistenza nullità delle notifiche degli atti di appello e violazione del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti ex artt. 24 e 111 Cost.”. Sostiene in primis che dall’esame del fascicolo di ufficio non risulta l’appello proposto da Equitalia, inoltre che detto atto non è stato notificato al ricorrente presso il domicilio eletto bensì al contribuente personalmente ed al difensore presso il suo studio di talchè detto atto deve ritenersi inammissibile. Inoltre assume che essendo stato notificato l’atto di appello a mezzo posta non vi è la prova dell’invio della raccomandata e dell’avviso di deposito dell’atto presso l’Ufficio postale. Deduceva altresì che gli stessi vizi erano presenti anche nell’atto di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate il quale inoltre non risulta notificato a tutte le parti del giudizio di primo grado.

2. Con un altro complesso di doglianze rubricate come secondo motivo di ricorso, la parte ricorrente denuncia: “Errores in procedendo ed errores in iudicando violazione art. 360, nn. 5 e 3, difetto di motivazione e/o mancata motivazione in ordine al percorso logico seguito per la determinazione di inammissibilità del ricorso di cui al primo grado di giudizio violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, impossibilità di assegnare agli estratti di ruolo con le sole relate di notifica senza il deposito delle cartelle di pagamento, valore probatorio pieno e dunque sufficiente a ritenere come avvenute le notifiche al destinatario; errata interpretazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in ordine al termine di decorrenza per la proposizione dell’impugnativa giurisdizionale relativamente a crediti tributari notificati in costanza di fallimento; violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 45 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, nonchè dell’art. 7 dello statuto del contribuente in merito alla mancata notifica della cartella esattoriale anche al fallito”. Sostiene che il giudice di appello ha statuito sull’inammissibilità del ricorso proposto in primo grado dal contribuente sulla base di documentazione cui ha assegnato piena valenza probatoria (estratti di ruolo ed allegate relate di notifica). Inoltre deduce che la CTR ha ritenuto che le cartelle notificate al curatore del fallimento fossero tali da integrare la conoscenza da parte del fallito mentre andavano notificate anche al fallito trattandosi di crediti i cui presupposti si erano determinati prima della dichiarazione di fallimento.

Il ricorso è nel suo complesso inammissibile. Ed invero, i motivi di ricorso prospettano nella specie un “elenco” di questioni corredate dalla indicazione delle norme che si assumono violate mescolando profili riconducibili ad ipotesi diverse dell’art. 360 c.p.c., ed addirittura fondando censure diverse tra loro (censure di violazione di legge e vizio di motivazione) in una trattazione unitaria.

A riguardo va rilevato che secondo l’orientamento ormai consolidato della S.C. in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione.

Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridico alle doglianze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.

Con specifico riguardo a tale profilo la Suprema Corte ha anzi evidenziato che

“Nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall’altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure” (vedi Cass., Sez. 5, n. 18021/2016).

Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.

La regolamentazione delle spese del giudizio segue la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA