Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31740 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 04/12/2019), n.31740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25063-2018 proposto da:

S.R., BU.SE., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA

BITTI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO

TOMASELLI;

– ricorrenti –

contro

B.G., BE.GI., C.F.,

b.g., B.R., be.gi., B.B.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati MARCELLO FERRARI

CHAZELAT, SILVIO PAROLI, DIEGO PIALI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 846/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con atto di citazione del 14/9/2007 G., Gi., g., F. e be.gi., convenivano in giudizio Bu.Se. e S.R., chiedendo che venisse accertata l’inesistenza di una servitù di passaggio a carico dei fondi di loro proprietà, con condanna dei convenuti alla cessazione di ogni turbativa e all’interruzione del transito. Costituitisi in giudizio, i convenuti chiedevano in via riconvenzionale l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio.

Con sentenza del 7/3/2012 il Tribunale di Brescia accertava l’inesistenza della servitù e ordinava di conseguenza ai convenuti di cessare ogni passaggio sui fondi di proprietà degli attori; rigettava la speculare domanda riconvenzionale di accertamento di acquisto del diritto per usucapione.

2. Avverso la sentenza proponevano appello Bu.Se. e S.R.; il giudizio, a seguito del decesso di B.F., era interrotto e poi riassunto nei confronti degli eredi C.F., B.B. e B.R.. Con sentenza 18 maggio 2018, n. 846, la Corte d’appello di Brescia ha rigettato integralmente l’appello.

3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione Bu.Se. e S.R..

Resistono con controricorso b.g., Be.Gi., be.gi., B.G., C.F., B.R. e B.B..

I ricorrenti e i controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. L’unico motivo di ricorso lamenta “violazione o falsa applicazione dell’art. 1961 c.c. e dell’art. 1158 c.c., errore processuale per mancata valutazione, da parte del giudice del merito, di una prova decisiva offerta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Il motivo si sostanzia – come riconoscono gli stessi ricorrenti (cfr. p. 17 del ricorso, ove si legge “il motivo attiene alla valutazione delle risultanze probatorie fatta dal giudice distrettuale”) – in una contestazione, inammissibile di fronte a questa Corte di legittimità, della valutazione delle prove (testimonianze, documenti, risultanze della consulenza tecnica d’ufficio) posta in essere dal giudice di merito.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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