Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3174 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3174 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 16396-2007 proposto da:
SANNA MARIA GRAZIA (C.F. SNNMGR27S58F979J), SANNA
GIUSEPPINA ANTONIETTA (O. F. SNNGPP33A48F979B),
SANNA LUIGI SERGIO (C.F. SNNLSR64A211452E), MASURI

Data pubblicazione: 12/02/2014

ROSANNA FILOMENA (C.F. MSRRNN62A43F979V), RUIU
ANGELINA vedova SANNA ((C.F. RUINLN43S45E323I),
2013
2031

MASURI GABRIELLA (C.F. MSRGRL63P41F979S),
elettivamente domiciliati in ROMA, C. MIRABELLO 23,
presso l’avvocato VELANI PAOLO, che li rappresenta
difenda unitementè

all’avveatn MURRU BRUNO,

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giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

COMUNE DI NUORO (C.F. 00053070918), in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in

STEFANIA, rappresentato e difeso dall’avvocato
SIOTTO PRIAMO, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 114/2007 della CORTE
D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZIONE DISTACCATA DI
SASSARI, depositata il 01/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 18/12/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato P. VELANI che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso l’avvocato MASINI

Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1994 i germani Maria Grazia, Giuseppina Antonietta, Sebastiano, al quale nel corso
del giudizio subentravano gli eredi, ossia Luigi Sergio Sanna e Giuseppina Ruiu,

Masuri, adivano il Tribunale di Nuoro chiedendo la condanna del Comune di Nuoro al
risarcimento dei danni subiti a causa dell’occupazione e della perdita del loro terreno
esteso mq 2.855, che occupato d’urgenza il 25.08.1988, in base al decreto
autorizzativo n. 67 del 30.06.1988, era stato irreversibilmente trasformato con
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, nonostante la mancanza del decreto
di espropriazione.
Con sentenza n. 520 del 4.08.2000 il Tribunale di Nuoro, nel contraddittorio delle parti
ed anche in base all’esito della CTU, condannava il Comune di Nuoro al pagamento in
favore degli attori della somma di £ 408.836.000, oltre interessi e rivalutazione
monetaria, osservando anche che l’attuata occupazione sin dall’inizio, ossia dal
25.08.1988, non era stata assistita da efficace dichiarazione di pubblica utilità e
ritenendo che l’ente locale si era reso autore dell’illecita occupazione usurpativa del
fondo in questione.
Rinnovata la CTU, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con
sentenza del 23.02-1°.03.2007, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Nuoro, condannava l’appellante Comune al pagamento in favore degli appellati della
complessiva minore somma di € 117.958,75, oltre rivalutazione monetaria ed interessi
dal dicembre del 1993 al saldo, interamente compensando le spese del secondo grado
del giudizio e ponendo a carico paritario di entrambe le parti le spese di consulenza
tecnica d’ufficio.
La Corte territoriale osservava e riteneva che:

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nonché Maria Sanna, cui poi subentravano le eredi Rosanna Filomena e Gabriella

era ormai divenuta incontestabile la ricorrenza nella specie di un illecito da c.d.
occupazione usurpativa in riferimento ad opere ultimate nel dicembre del 1993, per cui
agli attori spettava il risarcimento del danno commisurato al valore venale del fondo, di

di Nuoro, tra i comparti 9-1 e 9-2 del piano Particolareggiato di Badu e Carros, dotati di
indice di fabbricabilità territoriale di 1,5 mc/mq e di edificabilità fondiaria di 2,5
mc/mq, e destinato a sede viaria, poi dotata di tutte le opere di urbanizzazione (impianti
di illuminazione, fognari, idrici ecc);
sia il CTU incaricato in primo grado che quello nominato in appello avevano con
metodo comparativo stimato in £ 110.000 al mq il valore venale unitario del terreno
occupato. Questa stima non poteva essere recepita in quanto inerente a superficie
fondiaria e cioè ad un’area in cui fosse stato possibile edificare in base alle volumetria
assegnata, mentre invece l’area in oggetto era stata destinata ad un opera di
urbanizzazione ( sede viaria) e dunque ad una utilizzazione che escludeva la
edificabilità in concreto per edilizia residenziale privata. Sebbene non potesse tenersi
conto dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio e sebbene il valore venale
dell’area in questione non potesse essere quantificato dando per presupposto un suo
indice fondiario di cui in concreto non fruiva, tuttavia, stante l’interdipendenza tra lotti
ricadenti nella stessa zonizzazione ed aventi destinazioni differenziate e
complementari, occorreva ai fini risarcitori da occupazione usurpativa fare riferimento
all’indice territoriale che si riferiva a tutta la zona in cui l’area era inserita;
considerando, dunque, l’indice territoriale l’importo venale unitario indicato dai
CTU avrebbe dovuto essere ridotto del 50% e così determinato in £ 55.000 al mq, ma
poiché il Comune aveva chiesto di applicare il maggiore valore di £ 80.000 al mq, a
questo occorreva attenersi.

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natura edificabile, in quanto urbanisticamente inserito in Zona C del PRG del Comune

Avverso questa sentenza notificata il 4.04.2007 i Sanna ed i Masuri hanno proposto
ricorso per cassazione affidato a un motivo, illustrato da memoria e notificato il
1°.06.2007 al Comune di Nuoro, che il 26-27.06.2007 ha resistito con controricorso.

A sostegno del ricorso i Sanna ed i Masuri denunziano “Violazione e falsa applicazione
degli arti. 2043 e 2056 c.c., in relazione agli ara. 43 e 37 T.U. sulle espropriazioni n.
327/2001, nonché degli arti. 115 e 116 c.p.c..”.
Censurano in primo luogo l’attuata liquidazione del risarcimento, assumendo che è
stata sostanzialmente correlata ad vincolo espropriativo insussistente per carenza di
potere della PA e commisurata a non chiari e non convincenti criteri mediati. Si
dolgono inoltre della decorrenza del loro credito, in tesi posticipata dal 25.08.1988 al
dicembre del 1993, ed ancora che sia stato ignorato un atto pubblico del 1993 che
avevano prodotto a comparazione per la determinazione del valore di mercato del
terreno occupato.
Relativamente al primo profilo formulano conclusivamente il seguente quesito di
diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis << l'Ecc.ma Corte voglia affermare il principio di diritto che nell'ipotesi di occupazione usurpativa di suolo privato per fini di pubblica utilità, l'entità del danno risarcibile vada determinata indipendentemente dalla eventuale pregressa esistenza, sullo stesso suolo, di un vincolo preordinato all'esproprio. »Il motivo è inammissibile in tutte le sue tre articolazioni. La prima risulta infatti assistita da quesito generico e non pertinente, giacché la censurata valutazione non risulta impropriamente parametrata al vincolo espropriativo non portato a compimento ma doverosamente correlata all'indice medio di fabbricabilità fissato dal piano particolareggiato al PRG con riferimento all'intera zona 5 MOTIVI DELLA DECISIONE in cui si è espressamente ritenuto che fosse stato urbanisticamente incluso il terreno in questione, ipotesi in cui lo strumento urbanistico ha carattere conformativo e come tale incide sul valore dei suoli. eGi<3 • /1 \2- 5 12011 i quesiti di diritto e della sintesi riassuntiva in relazione alle doglianze che involgono il profilo motivazionale dell'impugnata sentenza. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna in solido dei ricorrenti Sanna e Masuri, soccombenti, al pagamento in favore del Comune di Nuoro delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti Salma e Masuri al pagamento, in favore del Comune di Nuoro, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.000,00 per compenso ed in E 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2013 A Il Presitte Le ulteriori censure, invece, sono inammissibili per mancata formulazione dei prescritti

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