Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3174 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29628-2018 proposto da:

SALERNO MATTONE DI N.G. E C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO FIORILLO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SALERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2022/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 06/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 6 marzo 2018 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, rigettava l’appello proposto dal Comune di Salerno avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla Salerno Mattone di N.G. e C. s.a.s. contro l’avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2012, condannando Comune appellante al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.000,00, con distrazione in favore del difensore anticipatario.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 27 settembre 2018, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il Comune di Salerno non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, e dell’art. 2233 c.c., per avere la CTR liquidato a titolo di compenso l’irrisoria somma di Euro 1.000,00, laddove i parametri medi delle tariffe professionali prevedono, per l’attività svolta nel giudizio di secondo grado, un compenso di Euro 5.530,00, mentre i minimi tariffari stabiliscono un compenso di Euro 2.955,00, sempre oltre accessori.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., e dell’art. 111 Cost.. Deduce la ricorrente la nullità della sentenza impugnata per avere il giudice di appello liquidato a titolo di compenso l’irrisoria somma di Euro 1.000,00, laddove i parametri medi delle tariffe professionali prevedono, per l’attività svolta nel giudizio di secondo grado, un compenso di Euro 5.530,00, mentre i minimi tariffari stabiliscono un compenso di Euro 2.955,00, sempre oltre accessori, senza in alcun modo motivare lo scostamento dai parametri medi ed il superamento dei minimi tariffari.

I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.

La CTR, invero, nella liquidazione delle spese di secondo grado, non ha tenuto conto dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014, in relazione al valore della controversia, pur avendo la società ricorrente analiticamente indicato le voci e gli importi riportati nelle note specifiche trascritte in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza.

Va, al riguardo, richiamato il principio di diritto più volte affermato da questa Corte (da ultimo, Cass. n. 2306 del 2018) secondo cui, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe.

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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