Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3174 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 11/02/2010), n.3174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in

carica, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

ELLE DUE s.a.s. di Nesti Luciana e C, in persona del legale rapp.te

pro tempore, con sede in (OMISSIS);

nonche’

N.L., residente in (OMISSIS);

Ne.Lu., residente in (OMISSIS);

M.F., residente in (OMISSIS);

N.M., residente in (OMISSIS);

L.L., residente in (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 275/06, depositata in data 24.1.06, della

Commissione tributaria Centrale del Lazio;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

20.1.10 dal Consigliere Dott. CARLEO Giovanni;

sentita la difesa svolta dall’Avvocatura Generale dello Stato per

conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia

delle Entrate, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, la

cassazione della sentenza impugnata con ogni consequenziale

statuizione anche in ordine alle spese processuali;

Udito il P.G. in persona del Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso

per il rigetto del ricorso con le pronunce consequenziali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di verifica generale nei confronti della societa’ ELLE DUE s.a.s. di Nesti Luciano e C, esercente il commercio all’ingrosso e al dettaglio di articoli di pelletteria, la G. di F. di Firenze riscontrava l’esistenza di numerose bolle di accompagnamento beni alterate nella quantita’, a trasporto avvenuto, in modo da permettere la sottofatturazione di ingenti quantitativi di merce compravenduta.

L’Ufficio II.DD. notificava quindi separati avvisi di accertamento per i periodi di imposta 1981, 1982 e 1983 ai fini Ilor nei confronti della societa’ ed ai fini Irpef nei confronti dei singoli soci in relazione alle loro quote di partecipazione.

Successivamente l’Ufficio IVA notificava alla societa’ due avvisi di accertamento per il 1982 ed il 1983, rispettivamente per un importo di L. 8.737.253.915 e L. 3.990.529.000, che venivano impugnati davanti alla CTP di Firenze, la quale accoglieva i ricorsi. Proponeva appello l’Ufficio IVA e la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva parzialmente il gravame, recependo le conclusioni della perizia espletata nell’ambito del giudizio penale attivato dall’Autorita’ giudiziaria, e ritenendo un’omessa fatturazione di L. 101.373.270 per il solo 1983.

Avverso la detta sentenza n. 569/91 proponeva ricorso alla Commissione centrale l’Ufficio IVA mentre la societa’ presentava un atto avente valore di ricorso avverso la parte della decisione che aveva determinato nella somma suddetta l’omessa fatturazione, provocata dalla falsificazione di 97 bollette, e di memoria difensiva per la parte concernente la conferma dell’annullamento relativo al 1982. Intanto, la CTP accoglieva i ricorsi proposti avverso gli accertamenti notificati ai fini delle Imposte dirette. La CTR, successivamente adita dall’Amministrazione confermava la decisione di primo grado riguardo agli anni 1981 e 1982 e dichiarava l’estinzione del giudizio relativamente al 1983 ai sensi della L. n. 413 del 1991.

Anche avverso tale decisione l’Amministrazione proponeva ricorso alla Commissione centrale, la quale riunito il giudizio in materia di Iva a quello in materia di imposte sul reddito, dichiarava l’estinzione della controversia relativa all’IVA 1983 per il condono di cui alla L. n. 413 del 1991 e rigettava per il resto i ricorsi dell’Ufficio II.DD. e dell’Ufficio IVA. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate impugnando la decisione per i periodi di imposta 1981 e 1982 ai fini delle imposte dirette e 1982 ai fini Iva proponevano ricorso per Cassazione articolato in un unico motivo.

N.L. resisteva con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La doglianza, svolta dai ricorrenti, si articola essenzialmente attraverso due profili: il primo, fondato sulla pretesa violazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 35, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, dell’art. 2697 c.c.; il secondo, fondato sull’asserita motivazione insufficiente e contraddittoria.

Quest’ultimo profilo e’ inammissibile in quanto con il ricorso per Cassazione avverso una decisione della Commissione tributaria centrale si possono denunziare soltanto “violazioni di legge”, con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo mentre il vizio motivazionale e’ denunciabile con il detto ricorso solo quando si traduca nella radicale carenza della motivazione stessa (con conseguente nullita’ (iella pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile) ovvero in una motivazione del tutto apparente, assolutamente inidonea ad esprimere la “ratio decidendo”, ipotesi queste certamente insussistenti nella specie e neppure dedotte dai ricorrenti.

Quanto al primo profilo della doglianza, va premesso che la censura si fonda sulla considerazione che la Commissione centrale – cosi’ scrivono i ricorrenti – avrebbe errato nel rigettare l’impugnazione dell’Ufficio affermando che “il Collegio non puo’ prescindere dall’evidenza dei fatti prendendo atto della mancanza di prove idonee”. In tal modo, la Commissione avrebbe omesso di esercitare i poteri di cui all’art. 7 del D.Lgs. citato, come invece andrebbe fatto, quando la situazione probatoria sia tale che non possa pronunciarsi una sentenza ragionevolmente motivata.

Tale censura non coglie nel segno. Al riguardo, corre l’obbligo di evidenziare che la decisione di secondo grado in materia di IVA, impugnata davanti alla Commissione centrale, vale a dire la decisione n. 569 del 12.12.1991, risale a data anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 546 del 1992, cui appartiene l’art. 7 della cui mancata applicazione si sono doluti i ricorrenti. Giova aggiungere che, secondo l’espressa previsione dell’art. 75 del D.Lgs. accennato, “alle controversie che alla data di cui all’art. 72 pendono davanti alla commissione tributaria centrale o per le quali pende il termine per l’impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni ed integrazioni”.

E cio’, senza tener conto che D.P.R. n. 636 del 1972, ex art. 26 il ricorso alla Commissione centrale puo’ essere proposto “per violazioni di legge e per questioni di fatto, escluse: quelle relative a valutazione estimativa” e che, nell’interpretare la trascritta formula normativa, questa Corte pervenne alla conclusione che la Commissione centrale non potesse compiere indagini su elementi tecnici o di esperienza locale, ma solo pervenire ad un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto gia’ acquisite agli atti nei precedenti gradi del giudizio. (Cass. n. 47/1991). Ne deriva l’infondatezza del profilo di doglianza in esame.

Considerato che la sentenza impugnata appare in linea con il principio richiamato, ne consegue che il ricorso per Cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra i ricorrenti e N.L..

Non occorre invece provvedere sulle spese nel rapporto processuale con gli altri intimati in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso Compensa le spese tra i ricorrenti e N. L.. Nulla spese nel rapporto tra i ricorrenti e gli altri intimati.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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