Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3174 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3174 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 28451-2014 proposto da:
GVT DI PERUGINO GIUSEPPE & C. SAS, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA NICCOLO’ PAGANINI 15, presso
lo studio dell’avvocato ALESSIO FOLIGNO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente contro

EQUITALIA NOMOS SPA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio
dell’avvocato SANTE RICCI, rappresentata e difesa
dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI, GIUSEPPE PARENTE;

controricorrente

avverso la sentenza n. 592/2014 della COMM.TRIB.REG.
di TORINO, depositata il 17/04/2014;

Data pubblicazione: 09/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/11/2017 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE LOCATELLI.

N.R.G.28451/2014

FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società GTV sas di Perugino
Giuseppe un avviso di accertamento Irap ed Iva anno 2002, con
successiva emissione di due cartelle di pagamento; tutti gli atti venivano
impugnati dalla società ed i relativi ricorsi sono attualmente pendenti
presso la Corte di cassazione. A seguito della emissione delle cartelle di
pagamento, in data 30.4.2009 il concessionario per la riscossione

appartenenti alla società.
Contro la comunicazione di fermo amministrativo la

società

proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Torino che
lo rigettava con sentenza n.150 del 2011.
La società proponeva appello rigettato dalla Commissione tributaria
regionale con sentenza del 17.4.2014.
Contro la sentenza di appello la società GTV sas propone quattro
motivi di ricorso per cassazione.
Equitalia Nord resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1.Primo motivo: “violazione e mancata applicazione dell’art.3 decreto
legge 30.9.2005 n.203, convertito con la legge 2.12,2005 n.248;
violazione e mancata applicazione dell’art.11 comma 2 decreto legislativo
31 dicembre 1992 n.546; violazione e mancata applicazione dell’art.59
comma 1 lett.d) decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 ; denuncia
ai sensi dell’art.62 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 e 360 n.3
cod.proc.civ. “, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale non
ha rilevato la carenza di legittimazione ad causam e ad processum di
Equitalia Nord spa in quanto le funzioni di riscossione a decorrere dal 1
ottobre 2006 competono soltanto alla Amministrazione finanziaria.
Il motivo è infondato. La costituzione di Equitalia, in entrambi i gradi
del giudizio di merito, è conseguenza della notificazione del ricorso
introduttivo e dell’atto di appello eseguita nei confronti dell’agente per la
riscossione, da parte della società ricorrente che, correttamente, ha
individuato in Equitalia e non nella Agenzia delle Entrate il soggetto

i

notificava la comunicazione di fermo amministrativo di due autovetture

legittimato a resistere in giudizio, pur essendo da tempo vigente la
norma che solo oggi il difensore invoca per sostenere il difetto di
legittimazione del soggetto da lui citato in giudizio ( Equitalia) in favore
della legittimazione passiva dell’ente impositore, non citato in giudizio. In
ogni caso l’art.3 del d.l.n.203 del 2005, convertito nella legge n.248 del
2005, non ha attribuito alla Agenzia delle Entrate lo svolgimento diretto
della attività di riscossione dei tributi ma, al contrario, ha stabilito che

neocostituita società Riscossione spa ( poi denominata Equitalia spa) e
dalle sue partecipate, le quali si sostituiscono ex lege ai concessionari del
servizio nazionale di riscossione.
2.Secondo motivo:”violazione e mancata applicazione dell’art.515
comma 3 cod.proc.civ. ; violazione e falsa applicazione dell’art.77 comma
1 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 ; violazione e falsa applicazione
dell’art.86 comma 2 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 ; violazione e
mancata applicazione dell’art.112 cod.proc.civ. ; denunzia ai sensi
dell’art.62 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 e artt.360 n.3 e 5
cod.proc.civ.”, nella parte in cui il giudice di appello ha rigettato
l’eccezione secondo cui le autovetture , in quanto “strumenti
indispensabili per l’esercizio del mestiere di debitore possono essere
pignorati nei limiti di un quinto.
Terzo motivo: “violazione e mancata applicazione dell’art.7 comma 1
e dell’art.17 della legge 27 luglio 2000 n.212 ; violazione e falsa
applicazione dell’art.86 comma 2 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602;
violazione e mancata applicazione dell’art.26 comma 1 , periodo 1, d.P.R.
29 settembre 1973 n.602; violazione e falsa applicazione dell’art.112
cod.proc.civ. ; denunzia ai sensi delll’art.62 decreto legislativo 31
dicembre 1992 n.546 e 360 n.3 e 5 cod.proc.civ. “, nella parte in cui il
fermo amministrativo non riporta l’anno di riferimento e la tipologia del
credito di imposta al quale afferisce.
I motivi secondo e terzo sono inammissibili. La ricorrente opera un
commistione inestricabile tra la denuncia di violazioni di norme di natura
sostanziale e processuale (denuncia di violazione dell’art.112
cod.proc.civ.), tutte indistintamente ricondotte alla ragione di ricorso
previste dall’art.360 comma primo n.3 ( afferente le sole violazioni di

2

l’attività di riscossione, a decorrere dal 1 ottobre 2006, è esercitata dalla

norme sostanziali) e all’art.360 comma primo n.5 ( afferente all’omesso
esame di dati fattuali decisivi sulle quali le parti hanno discusso). La
denuncia del motivo di ricorso previsto dall’art.360 comma primo n.5
cod.proc.civ. ( “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione “) è inammissibile anche perché
l’articolazione dei motivi non indica alcun “fatto storico ” di rilevanza
decisiva il cui esame sia stato omesso dal competente giudice di merito
(Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

determinati beni a norma dell’art.515 cod.proc.civ. attiene alla fase della
esecuzione forzata e non riguarda il fermo amministrativo di beni mobili
registrati previsto dall’art.86 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 il quale” ha
natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a
questa alternativa” (Sez. U, Ordinanza n. 15354 del
22/07/2015).L’indicazione del numero della cartella , della data di
notifica, dell’importo, della natura del tributo e dell’ente impositore
costituiscono esauriente adempimento dell’onere di indicazione del debito
tributario in relazione al quale è stata disposta la misura del fermo
amministrativo.
4.Quarto motivo: ” violazione e mancata applicazione dell’art.68
comma 2 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 ; violazione e
mancata applicazione dell’art.112 cod.proc.civ.; denunzia ai sensi
dell’art.62 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 e 360 n.3 e 5
cod.proc.civ.”, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale non
sì è espressa in ordine al vizio dedotto “con riserva”, in quanto “laddove
vengano accolti il ricorso per cassazione sull’atto presupposto, allora si
contesta il venir meno della formazione totale o parziale del fermo
amministrativo”.
Il motivo è inammissibile, sia perché il denunciato vizio di omessa
pronuncia viene ricondotto ad una ragione di ricorso non pertinente
(violazione di legge a norma dell’art.360 primo comma n.3 cod.proc.civ.),
sia perché non è ammessa la formulazione di un motivo di impugnazione
eventuale, valevole qualora si avveri una condizione incerta e futura
(accoglimento dell’impugnazione del prodromico avviso di accertamento).

3

I motivi sono anche infondati. La norma sui limiti al pignoramento di

Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall’art. 1, comma 17, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese

spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge. Ai
sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello
stesso art.13.
Così deciso il 9.11.2017

e\I

in favore di Equitalia Nord spa, liquidate in euro quattromilacento oltre

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