Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3174 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/02/2017, (ud. 02/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29910-2011 proposto da:

G.S., C.F. (OMISSIS), G.T. C.F.

(OMISSIS), V.C.M. C.F. (OMISSIS),

G.V.G. C.F. (OMISSIS), quali eredi di G.R., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SABOTINO 22, presso lo studio

dell’avvocato ANGELA GEMMA, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ENRICO CAPPATO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

P.L., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

P.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA

DAMIZIA, rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDO VITTORIO TRIONI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.T. C.F. (OMISSIS) (erede di G.R.)

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 22, presso lo studio

dell’avvocato ANGELA GEMMA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ENRICO CAPPATO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

V.C.M. (OMISSIS), G.V.G. (OMISSIS),

G.S. (OMISSIS) (eredi di G.R.);

– intimati –

avverso la sentenza n. 592/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/06/2011 R.G.N. 772/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato TRONCI MARCO per delega Avvocato CAPPATO ENRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo, assorbito il primo del ricorso principale; rigetto del primo

motivo, inammissibilità del secondo motivo dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 434/2001, passata in giudicato, la Corte d’appello di Torino, premesso che P.L. era dipendente della s.r.l. (OMISSIS), dichiarata fallita il 13/4/1995; che il curatore del fallimento aveva fatto ricorso alla procedura di mobilità e aveva licenziato il predetto con effetto dal 29/12/1995; che Autoservizi G. aveva acquisito in affitto l’azienda della società fallita, subentrando nella concessione delle linee da essa gestite per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 18/12/95; che, a seguito di accordi sindacali in data 1 e 19 dicembre 1995, tutti i dipendenti della s.r.l. (OMISSIS), tra cui il P., venivano assunti dalla ditta G. a tempo determinato per un periodo di 12 mesi; che, in base ad altro accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali presenti in azienda, la G. Autoservizi si era impegnata a trasformare alla scadenza i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato; che l’11/12/1996 la Autoservizi G. aveva proceduto al licenziamento del lavoratore in ragione dei precedenti disciplinari a suo carico, senza dar compimento alla procedura per l’intervenuta scadenza del rapporto a tempo determinato, così omettendo di trasformare il rapporto nei confronti del ricorrente in rapporto di lavoro a tempo indeterminato; che in seguito risultò aggiudicataria della fallita (OMISSIS) la (OMISSIS) s.r.l., la quale provvide, a decorrere dal 1/7/1997, all’assunzione a tempo indeterminato di tutto il personale, ad esclusione del P.. Ciò premesso la Corte d’appello, ritenuta la violazione dell’impegno assunto con l’accordo 8/1/1996, riconobbe al P. il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento della ditta G. all’impegno assunto nei confronti del predetto di dare esecuzione al citato accordo sindacale, dal quale era derivata la mancata trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con ulteriore diretta conseguenza della mancata assunzione da parte della STN s.r.l. Nella liquidazione il danno fu rapportato alle retribuzioni che il lavoratore non aveva percepito, in mancanza di prova dell’aliunde perceptum.

2. In seguito, instaurando autonomo giudizio, il P. chiese la quantificazione del danno per il periodo successivo al 1 maggio 2001, epoca della pregressa sentenza, assumendo quale parametro di riferimento la retribuzione a tempo pieno indicata nella richiamata pronuncia. Il Tribunale di Torino accolse la domanda nei limiti di Euro 34.602,79, sottratto all’importo complessivo delle somme spettanti a titolo di retribuzione quello derivante dai redditi di partecipazione relativi all’esercizio ” M. bar s.a.s. di P.M. & C.”, di cui egli era socio, attribuito come aliunde perceptum.

3. Con sentenza del 14/6/2011, la Corte d’appello di Torino rilevò che le conseguenze dannose derivanti dall’inadempimento contrattuale non potevano dirsi esaurite in corrispondenza della cessata attività della ditta; che non poteva ritenersi provato attraverso la sola acquisizione delle dichiarazioni dei redditi e della certificazione della C.C.I.A.A. che il P. avesse svolto presso il bar attività lavorativa incompatibile con quella costituente termine di riferimento, non essendo la partecipazione societaria fattore decisivo per la prova dell’aliunde perceptum. Ritenne, tuttavia, che dal consistente reddito documentato, unitamente alla prolungata inerzia nella ricerca di occupazione, potesse evincersi, in base a un ragionamento presuntivo, che il P. non fosse bisognoso di posto di lavoro, traendo il proprio reddito dall’impegno nel bar di famiglia. Rilevò che tale inerzia doveva essere considerata in relazione alla richiesta di riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c., comma 2 e che, pertanto, erano da ritenere destituite di fondamento le doglianze del lavoratore, mentre non poteva che confermarsi la statuizione dei primo grado, in considerazione dell’essere l’appello incidentale proposto solo in via condizionata.

4. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli eredi di G.R. con due motivi. Il P. resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: error in iudicando del giudice a quo che ha erroneamente ritenuto che il primo motivo di appello incidentale fosse condizionato all’accoglimento dell’appello principale. Rilevano che essi non solo resistettero all’appello del P., ma si fecero promotori di distinti motivi di appello incidentale. Riportano brani della comparsa di risposta con appello incidentale, nonchè della comparsa di risposta in primo grado e della sentenza d’appello, dai quali si sarebbe dovuto desumere che il primo motivo di appello, nel quale si faceva richiamo al contenuto delle difese svolte per chiedere il rigetto dell’appello principale e alle difese svolte in primo grado, non era condizionato, tale essendo solo il quarto motivo di appello incidentale. Rilevano che il vizio dedotto nel precedente motivo doveva essere inquadrato nella fattispecie dell’error in iudicando, il quale presuppone che il giudice di merito abbia preso in esame la questione prospettatagli e l’abbia risolta in modo non corretto, ritenendo che lo stesso fosse condizionato all’accoglimento dell’impugnazione principale.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono in via subordinata: violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Error in procedendo per omessa pronunzia su censure dedotte in grado di appello. Ripropongono la stessa doglianza sotto il profilo dell’error in procedendo.

3. Entrambi i motivi sono privi della necessaria specificità, in termini di integrale allegazione documentale, a mente dell’art. 369 c.p.c., n. 4, e specifica indicazione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Ed invero al ricorrente sarebbe spettato indicare e allegare nel loro integrale contenuto, comprensivo delle conclusioni, gli atti del giudizio d’appello, primo tra tutti la comparsa di costituzione, necessari al fine di consentire alla Corte di valutare la corretta qualificazione dei motivi d’impugnazione, con riferimento al carattere condizionato dei medesimi, tanto anche a considerare il vizio dedotto quale error in procedendo, ipotesi in cui è consentito al giudice di legittimità un più ampio accesso agli atti di causa (in tal senso Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19410 del 30/09/2015, Rv. 636606 – 01, e molte altre conformi: “L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, glì elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale”).

4. Con il primo motivo di ricorso incidentale il P. deduce: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3): in alternativa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). Osserva che la Corte ha precisato nella sentenza impugnata che la responsabilità risarcitoria si estende anche ai danni che il lavoratore subirà dopo il 30/6/1997. Il diritto al risarcimento, pertanto, era destinato a protrarsi in futuro, salvi fatti nuovi idonei a estinguerlo o ridimensionarlo. La sentenza impugnata, invece, esclude già a partire dal maggio 2001 ogni diritto al risarcimento, sulla base dell’asserita inerzia del lavoratore nella ricerca di una nuova occupazione, inerzia protrattasi per un decennio e iniziata prima della decisione resa dalla Corte nel 2001.

4.2. La censura è priva di fondamento perchè non è conferente rispetto al decisum. La Corte d’appello, infatti, non interviene ad incidere sul principio discendente dal giudicato, ma fonda la sua valutazione su elementi ulteriori, maturatisi successivamente al giudicato medesimo, che in alcun modo interferiscono con il precedente dictum.

5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si prospetta insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). La censura investe il ragionamento presuntivo della Corte in forza del quale il P., stante il reddito percepito quale socio della S.a.s. M. Bar, non fosse bisognoso di ottenere un nuovo posto di lavoro riconducibile per natura e tipologia a quello perduto.

5.2. Anche la seconda censura è priva di fondamento. Va rilevato in proposito che, secondo i principi affermati da questa Corte di legittimità, anche a Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 Rv. 627790), “la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione”). Ne consegue che, non essendo evidenziati profili di reale contraddittorietà della motivazione, la censura si risolve nella inammissibile prospettazione in sede di legittimità di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella offerta dai giudici del merito.

4. In base alle svolte argomentazioni vanno rigettati entrambi i ricorsi. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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