Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31739 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 07/12/2018), n.31739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7839-2013 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliata in ROMA VIA MAROCCO 18,

presso lo STUDIO TRIVOLI & ASSOCIATI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE CACCIATO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 170/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 25/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2018 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

Fatto

RITENUTO

che:

S.S., in qualità di erede della madre S.M., impugnava dinanzi alla CTP di Milano le cartelle esattoriali n. 068 2009 03949598 45 000 e n. 068 2009 03949599 46 000, portanti iscrizione a ruolo da avvisi di accertamento emessi dall’Ufficio di Napoli 6 dell’Agenzia delle Entrate in relazione al controllo della posizione fiscale del de cuius per gli anni 2001 e 2002 assumendo l’illegittimità della notifica delle cartelle per carenza di legittimazione passiva nel rapporto tributario stante la rinuncia all’eredità di S.M..

La CTP di Milano con sentenza n. 244/31/11 del 28.7.2011, riuniti i ricorsi proposti contro le cartelle di pagamento emesse sugli accertamenti definitivi relativi agli anni di imposta 2001-2002 e 2003, li accoglieva sostenendo che la ricorrente non è soggetto obbligato al pagamento dell’eventuale obbligazione della madre in quanto ha prodotto rinuncia all’eredità.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate, la CTR della Lombardia accoglieva il gravame sostenendo che la rinuncia all’eredità è invalida essendo intervenuta da parte di Sassoom Sabrina accettazione tacita dell’eredità derivante dal fatto di avere, in relazione agli anni di imposta 2003 e 2004, esperito il procedimento di accertamento con adesione ed effettuato i pagamenti relativi in data 23.9.2009.

Avverso detta pronuncia S.S. proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi cui resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Illegittimità per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1997, art. 57, comma 2, e comunque nullità della sentenza e del procedimento di appello in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ” parte ricorrente deduce che il giudice di appello si sarebbe pronunciato su un motivo nuovo costituito dall’intervenuta accettazione tacita dell’eredità della madre da parte dell’odierna ricorrente avendo concluso in relazione ad ulteriori accertamenti nei confronti del de cuius atti di adesione.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Illegittimità per violazione del principio di non contestazione ex art. 167 c.p.c. e art. 416 c.p.c., e comunque nullità della sentenza e del procedimento di appello in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4″ parte ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata che, nel non ritenere valida la rinuncia all’eredità, non ha tenuto conto del fatto che tale circostanza non era stata contestata dall’Agenzia delle Entrate.

3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato ” Illegittimità per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ” parte ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento prodromici all’emissione delle cartelle di pagamento effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi, atteso che la casa di riposo presso cui si trovava il de cuius si era trasferita in altro luogo anche se nell’ambito dello stesso comune.

4. Con il quarto motivo di ricorso rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ” parte ricorrente deduce che il giudice d’appello ha omesso di esaminare la circostanza del trasferimento della casa di riposo in cui risiedeva il de cuius.

I motivi nn. 1 e 2, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione della validità della rinuncia all’eredità, sono infondati.

Va in primis rilevato che in tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, riguarda l’eccezione in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell’Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perchè le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un’eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso tecnico (vedi da ultimo Cass., Sez. 6-5, n. 31224/17).

Pertanto nel caso di specie, a fronte della rinuncia all’eredità dedotta dal contribuente su cui si era fondata la sentenza di primo grado, ben poteva l’Agenzia delle Entrate in grado di appello prospettare la circostanza dell’avvenuta accettazione tacita dell’eredità medesima con la conseguente inefficacia della rinuncia.

I motivi nn. 3 e 4, da esaminarsi congiuntamente in quanto attengono alla medesima questione concernente la invalidità della notifica degli avvisi di accertamento, sono inammissibili per difetto di autosufficienza. Ed invero, “In tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo” (Cass., Sez. 5, n. 5185/2017). Nel caso di specie il ricorso non riporta la relata di notifica dell’avviso di accertamento de quo nè indica ove tale documento possa essere rinvenuto.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.

P.Q.M.

-rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella misura di Euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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