Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31739 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 04/12/2019), n.31739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18174-2018 proposto da:

I.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 278, presso lo studio dell’avvocato MARINA MEUCCI,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

BANCA IMPRESA DI SAN MARINO SPA, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 25,

presso lo studio dell’avvocato ORLANDO REALE, rappresentata e difesa

dagli avvocati PIER ETTORE OLIVETTI RASON, GIAN PAOLO OLIVETTI

RASON;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il

17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con ricorso del 21/2/2017 l’avvocato I.L. otteneva dal Tribunale l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della Banca Impresa di San Marino s.p.a. per un importo pari a 33.255,40 Euro, a titolo di corrispettivo per l’attività professionale da lui prestata in favore della Banca. Quest’ultima, con atto di citazione tempestivamente notificato, proponeva opposizione al decreto.

Disposto il mutamento del rito nelle forme del rito sommario, il Tribunale di Benevento, con ordinanza del 17/4/2018, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la Banca al pagamento in favore di I. della minore somma di Euro 14.100, oltre CPA, IVA e accessori di legge.

2. Avverso l’ordinanza propone ricorso straordinario per cassazione I.L..

Resiste con controricorso la Banca Impresa di San Marino s.p.a. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.; “note ex art. 378 c.p.c.” ha depositato la controricorrente, limitandosi a richiamare “tutto quanto dedotto e prodotto nel controricorso” e ad aderire alla proposta formulata dal relatore della sezione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo lamenta “violazione di diritto tariffario previste dal D.M. n. 55 del 2014”: secondo l’ordinanza del Tribunale di Benevento l’attività del ricorrente è stata svolta tra marzo e novembre 2013, prima della revoca intervenuta successivamente, entro lo stesso anno, quando invece la revoca dell’incarico non è avvenuta “entro lo stesso anno”, ossia nel 2013, ma il 21 luglio 2014, così che troverebbero applicazione le “tariffe” introdotte dal D.M. n. 55 del 2014.

Il motivo è inammissibile, in quanto non si rapporta che l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata. Il Tribunale ha affermato l’applicazione del D.M. n. 55 del 2014 in quanto l’attività difensiva essendo stata svolta tra marzo e novembre dell’anno 2013 risultava esaurita prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 55 (così seguendo l’orientamento di questa Corte secondo cui “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorchè la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purchè a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata”, Cass. 31884/2018). Il profilo dell’avvenuto completamento della prestazione professionale prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 55 non viene affrontato dal ricorrente, che si limita a obiettare circa il riferimento “entro lo stesso anno” relativo invece alla revoca del mandato, riferimento frutto di una mera svista, che non incide sul ragionamento del Tribunale.

b) Anche il secondo motivo, dalla non facile lettura, è inammissibile: a una prima parte intitolata “violazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 7”, in cui viene ribadita l’applicazione al caso di specie del D.M. n. 55 del 2014, segue una seconda, rubricata “violazione dell’art. 2237 c.c.”, in cui il ricorrente genericamente contesta, a quanto è dato di capire, il mancato riconoscimento dell'”importo di Euro 1.423,28 per l’opinamento in quanto atto dovuto da parte del Consiglio dell’Ordine per l’attivazione del procedimento monitorio”, senza specificare in quale momento del processo e con quali modalità tale importo avrebbe richiesto e fatto valere.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza, con la precisazione che non viene considerata quale memoria la nota depositata prima della camera di consiglio dalla controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 3.700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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