Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31738 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 07/12/2018), n.31738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11548-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SALLUSTIO

3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MARIA GAZZONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO MOLINARA;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 105/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 18/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO

MONDINI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.F. proponeva appello avverso la sentenza della CTP di Salerno che aveva respinto il ricorso da lui proposto per sentir annullare l’iscrizione ipotecaria effettuata in suo danno da Equitalia Polis spa a seguito del mancato pagamento di cartelle delle quali negava di aver ricevuto notifica;

2. la CTR di Napoli, sezione staccata di Salerno, con sentenza del 18.4.12, accoglieva l’appello, affermando testualmente che “l’appellante contesta gli estratti di ruolo e non le relate di notifica. Tali documenti hanno esclusivamente valore interno e non possono essere, nella fattispecie, assurgere a prova dell’avvenuta notifica delle cartelle a presupposto dell’iscrizione ipotecaria impugnata. La società concessionaria avrebbe dovuto fornire prova della esistenza ed idoneità del titolo sotteso alla iscrizione ipotecaria con copia autentica ai sensi dell’art. 2886 c. c. Pertanto le spese del presente giudizio vanno a carico di Equitalia Polis spa nella misura di Euro 500,00, che ha creduto erroneamente, ignorando il principio dell’onere della prova ex art. 2697, di assolvere a sua difesa, nella fattispecie, con la esibizione degli estratti di ruolo assolutamente inidonei a provare l’avvenuta notifica”;

3. Equitalia Polis ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi con i quali, rispettivamente, lamenta:

3.1. che la commissione ha violato gli artt. 112,342-345 e 346 c.p.c. laddove, dovendo decidere della doglianza sollevata dal contribuente nell’iniziale ricorso e riproposta nell’atto di appello riguardo alla mancata prova della notifica delle cartelle, ha parlato degli estratti di ruolo ed ha affermato che “la società concessionaria avrebbe dovuto fornire prova della esistenza ed idoneità del titolo sotteso alla iscrizione ipotecaria con copia autentica ai sensi dell’art. 2886 c.c.”;

3.2. la mancanza di una sufficiente e coerente motivazione dell’annullamento della cartella, avendo la commissione trascurato sia che a pagina 2 della sentenza di primo grado era stato detto che “il ricorrente ha ricevuto rituale notifica delle cartelle come si rileva dalla documentazione prodotta dal competente concessionario” sia la propria affermazione (contenuta nel secondo capoverso della stessa sentenza, nel quale la commissione regionale dà conto dello sviluppo del processo in primo grado) secondo cui “Equitalia Polis spa “costituita in giudizio contesta le eccezioni del ricorrente sulla mancata notifica delle cartelle ed esibisce gli estratti di ruolo con i relativi avvisi di ricevimento”;

3.3. che la commissione ha violato il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10, art. 25 e art. 26, comma 5, laddove ha ritenuto sussistente il difetto di prova della notifica delle cartelle erroneamente valorizzando gli estratti di ruolo, in realtà privi di qualsiasi valenza probatoria, e ignorando invece gli avvisi di ricevimento;

4. il contribuente non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il primo motivo di ricorso è fondato stante la assenza di correlazione tra quanto devoluto dal Salerno ai giudici di appello (la questione del difetto della notifica della cartelle) e quanto deciso da questi ultimi (la società concessionaria avrebbe dovuto provare il titolo sotteso alla iscrizione ipotecaria);

2. il secondo motivo è fondato posto che, a fronte della precisa ed esplicita affermazione contenuta nella sentenza di primo grado (riprodotta nel ricorso per cassazione), secondo cui “il ricorrente ha ricevuto rituale notifica delle cartelle come risulta dalle relate allegate dal competente concessionario”, la CTR non avrebbe dovuto limitarsi a dire che Equitalia aveva creduto di assolvere all’onere della prova che le incombeva “con la esibizione degli estratti di ruolo assolutamente inidonei a provare l’avvenuta notifica” ma avrebbe dovuto chiarire perchè la prova, ritenuta sussistente dal primo giudice, fosse invece totalmente mancante;

3. il terzo motivo resta assorbito;

4. il ricorso va pertanto accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio, in relazione al secondo motivo, alla commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame;

5. il giudice del rinvio liquiderà anchele spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in altra composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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