Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31738 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 04/12/2019), n.31738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17354-2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

RAFFAELLA SONZOGNI;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 90,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VACCARO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MATTEO LONGO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1550/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 27/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con atto di citazione del 30/9/2009 S.M. conveniva in giudizio M.A., chiedendone, sulla base dell’accordo tra loro concluso di rimborso degli addebiti che, dall’1 aprile al 22 novembre 2006, Lottomatica aveva continuato ad effettuare sul suo conto corrente anche quando l’effettiva gestione di rivendita dei prodotti era stata svolta dal convenuto, la condanna al pagamento “di Euro 31.023,29 per i mancati pagamenti, nonchè al pagamento di Euro 2.884,29 per interessi bancari pagati in relazione allo scoperto di conto corrente (..), nonchè al pagamento degli ulteriori interessi bancari (..) e al risarcimento del danno non patrimoniale pari a Euro 16.000”.

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1273/2013, condannava il convenuto a pagare in favore dell’attrice Euro 33.908,17.

2. La sentenza veniva impugnata in via principale da M.A. e in via incidentale da S.M..

La Corte d’appello di Brescia – con sentenza 27 novembre 2017, n. 1550 – ha rigettato sia l’appello principale che quello incidentale.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione M.A..

Resiste con controricorso S.M..

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. L’unico motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. n. 1293 del 1957, artt. 28 e 31 e del D.P.R. n. 1074 del 1958, art. 63, in riferimento all’art. 1418 c.c.: il giudice di secondo grado, “abbracciando” quanto già statuito in primo grado, ha erroneamente ritenuto infondato il motivo relativo all’eccepita nullità del contratto sottoscritto dalle parti, in data 28 marzo 2006, per violazione della L. n. 1293 del 1957, art. 28 e del D.P.R. n. 1074 del 1958, art. 63, che non consentono la “dissociazione” tra effettiva titolarità della rivendita e il possesso/gestione di fatto della stessa.

Il motivo è manifestamente infondato. La Corte d’appello, nel rigettare il secondo motivo d’impugnazione, ha seguito l’orientamento espresso da questa Corte nel 1972 con la pronuncia n. 1880, orientamento che il Collegio condivide e riafferma: la L. n. 1293 del 1957, art. 28 (per il quale “le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l’Amministrazione”) impone al titolare di gestire personalmente la rivendita di generi di monopolio ottenuta in concessione e gli vieta di cederla ai terzi, ma non esclude la validità intra partes del contratto di cessione della gestione della rivendita, come fonte di reciproci diritti ed obblighi. Correttamente, pertanto, il giudice d’appello ha ritenuto, come già il giudice di primo grado, valide nei rapporti tra le parti le pattuizioni contenute nel contratto di cessione, in particolare aventi ad oggetto il rimborso degli addebiti effettuati sul conto corrente di S.M. da Lottomatica.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 4.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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