Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31737 del 07/12/2018
Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 07/12/2018), n.31737
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10808-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
METODA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA SALLUSTIO 3,
presso lo studio dell’avvocato ANDREA ROSSI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANGELO CARAMANNO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 154/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di
SALERNO, depositata il 16/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Metoda s.p.a. ricorreva contro la cartella notificatale dalla Agenzia delle Entrate per il pagamento della differenza tra Ires dichiarata per l’anno 2005 nel modello unico 2006, ed Ires effettivamente versata, deducendo di essere incorsa, nella compilazione del modello, negli errori indicati da apposito prospetto allegato al ricorso, e preannunciando che avrebbe provveduto a depositare dichiarazione correttiva, poi di fatto presentata il 1 ottobre 2009;
2. il ricorso, respinto in primo grado sul rilievo della tardività della dichiarazione integrativa, veniva accolto dalla Commissione Regionale della Campania, la quale, con sentenza in data 12 marzo 2012, n. 154, annullava la cartella, rilevando che la dichiarazione dei redditi affetta da errore in danno del contribuente è sempre emendabile e che, nel caso, la dichiarazione era stata emendata tramite dichiarazione integrativa e l’ufficio non aveva contestato alcunchè in merito agli errori e alla relativa correzione;
3. l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza lamentando con unico motivo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.3, la violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8 bis e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per non avere la commissione tenuto conto dei limiti temporali imposti da queste disposizioni alla possibilità di correggere la dichiarazione;
4. Metoda spa resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 13378 del 30/06/2016, hanno affermato che “in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (d.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria”;
2. le Sezioni Unite hanno così individuato tre modalità alternative -la presentazione tempestiva di una dichiarazione integrativa; l’istanza di rimborso; l’iniziativa processuale- attraverso le quali il contribuente può rimediare agli errori commessi a proprio danno nella compilazione della dichiarazione;
3. Metoda spa ha presentato la dichiarazione integrativa volta a correggere gli errori commessi senza osservare il termine di cui al comma 8 bis (aggiunto dal D.P.R. n. 435 del 2001 al testo del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2), ma si è poi avvalsa anche della terza modalità (l’iniziativa processuale), fondando sull’ evidenziazione dei medesimi errori la propria opposizione alla pretesa dell’Agenzia;
4. l’Agenzia, d’altro canto, non ha contestato la sussistenza degli errori;
5. il ricorso va pertanto respinto previa correzione, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.384 c.p.c., della motivazione della sentenza impugnata che – pur avendo disposto l’annullamento della cartella impugnata sul rilievo dell’avvenuta presentazione di una dichiarazione integrativa tardiva anzichè in ragione dell’infondatezza della pretesa tributaria, emersa a seguito dell’iniziativa processuale della contribuente – è tuttavia conforme a diritto nel dispositivo;
9. le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere a Metoda spa le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4100,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018