Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31737 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 04/12/2019), n.31737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16772-2018 proposto da:

T.P., T.M., T.C.,

T.N., nella qualità di eredi di T.D., B.V. in

proprio e nella qualità di erede di T.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE VERDI 9, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO CRISCI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO MONTI;

– ricorrenti –

contro

M. COSTRUZIONI DEL GEOM. M.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 67/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 15/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con atto di citazione del 2/2/2005 S.L. conveniva in giudizio T.D., chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 12.000, a titolo di risarcimento dei danni subìti a seguito di alcuni lavori da quest’ultimo effettuati nell’immobile di sua proprietà. Costituitosi in giudizio, T. chiedeva ed otteneva la chiamata in causa della ditta M. Costruzioni, al fine di essere manlevato da ogni responsabilità per le opere da essa effettuate nel predetto immobile, nonchè di integrare il contraddittorio nei confronti di B.V., quale comproprietaria dell’immobile.

Successivamente, in data 23/6/2005, M. Costruzioni otteneva un decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 12.517,59 a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti nei confronti di T.D., il quale proponeva opposizione chiedendo la riunione dei procedimenti. Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, previamente riuniti i procedimenti, con sentenza n. 85/2013:

– revocava il decreto ingiuntivo opposto;

– condannava i comproprietari T. e B. al pagamento in favore dell’attrice S. della somma di Euro 1.000;

– condannava la ditta M. Costruzioni al pagamento in favore di S. di Euro 1.500 e in favore dei comproprietari T.- B. di Euro 2.482,41.

2. Avverso la sentenza proponeva appello M. Costruzioni. Con sentenza 15 gennaio 2018, n. 67, la Corte d’appello di Lecce accoglieva parzialmente l’appello proposto nei confronti di M., C., N. e T.P., quali eredi di T.D., e di B.V., condannandoli al pagamento in favore dell’appellante della somma di Euro 7.517,59, respingeva invece l’appello proposto nei confronti di S.L..

3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione T.M., T.C., T.N., T.P. e B.V.. L’intimata ditta M. Costruzioni del geom. M.L. non ha proposto difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

a) Il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: la Corte d’appello non avrebbe posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti (in particolare, la consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado), giudicando sulla base di mere considerazioni personali di natura tecnica.

Il motivo è inammissibile perchè volto a contestare – secondo le parole degli stessi ricorrenti – “la valutazione della prova tecnica svolta dal giudice territoriale”, valutazione che spetta al giudice di merito e che non può essere vagliata da questa Corte ove sia, come nel caso di specie, motivata. D’altro canto, secondo l’orientamento di questa Corte, “il principio judex peritus peritorum comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d’ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, possa disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche” (così, da ultimo, Cass. 30733/2017).

b) Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 2 e dell’art. 112 c.p.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: il giudice d’appello si sarebbe pronunciato d’ufficio “sull’eccezione di aggravamento del danno derivante dal comportamento colposo successivo del danneggiato”, eccezione invece riservata alla parte.

Il motivo, che denuncia un vizio di ultra petizione non invocando il prescritto parametro di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, è in ogni caso inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’appello non ha pronunciato d’ufficio sull’eccezione di aggravamento del danno derivante dal comportamento colposo successivo del danneggiato, ma ha affermato che le cause del danno erano molteplici ed ascrivibili a corresponsabilità dell’impresa e del committente.

c) Il terzo motivo lamenta nullità della sentenza a causa della omessa pronuncia circa la pregiudiziale eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dei ricorrenti.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte d’appello si è pronunciata sull’ammissibilità dell’atto d’impugnazione rispetto all’art. 342 c.p.c., sia pure nella prima parte della sentenza, specificamente dedicata alla condanna a favore di S.L..

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla viene disposto circa le spese, non essendosi l’intimata costituita in giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA