Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31736 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 07/12/2018), n.31736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26104-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGFA GEVAERT SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE COGLITORE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIAGRAZIA

BRUZZONE;

– controricorrente –

e contro

AGFA GRAPHICS SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 104/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 30/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2018 dal Consigliere Dott. STEFANIA BILLI.

Fatto

RITENUTO

Che:

– la controversia ha ad oggetto un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro per l’anno 2007 relativo al valore di un ramo d’azienda oggetto di cessione; in particolare, si trattava di una cessione di un ramo di azienda tra società facenti parte di un gruppo per il prezzo di 1 Euro, che l’ente impositore ha rettificato attribuendo un maggior valore alle attività ed un minor valore alle passività, con conseguente determinazione di un valore d’imposta complementare pari ad Euro 669.597,82;

– la commissione tributaria provinciale ha accolto l’appello delle società contribuenti annullando l’atto impositivo per la parte relativa alle passività e confermando per il resto l’operato dell’ente impositore; le contribuenti hanno proposto appello per la parte nella quale erano soccombenti, mentre l’ente impositore ha proposto ricorso incidentale; in quest’ultimo sono stati chiariti i criteri utilizzati per procedere alla valutazione dei debiti e la loro inerenza al ramo ceduto; sono state dedotte le ragioni per le quali alcuni debiti non potessero essere riferiti ai crediti ceduti;

– la C.T.R. di Milano ha accolto l’appello delle società contribuenti, rigettando l’appello incidentale dell’ente e facendo proprie le conclusioni della ctu espletata nel corso del giudizio;

– avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate, mentre le contribuenti propongono controricorso e depositano memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza con due motivi di ricorso.

2. Con il primo lamenta la carenza di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, della sentenza impugnata nella parte in cui ha aderito in modo acritico alle considerazioni della ctu, omettendo le circostanze decisive per il giudizio.

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto con esso l’ente impositore chiede una rimeditazione delle risultanze istruttorie ed una diversa interpretazione degli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, preclusa al Giudice di legittimità ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). In tal senso questo collegio aderisce al consolidato orientamento, secondo cui: “Nel giudizio di cassazione è precluso l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un “fatto” decisivo e discusso dalle parti”. (Cass. n. 21439 del 2015).

3. Con il secondo motivo ci si duole della violazione dell’art.360 c.p.c., comma 1, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36,comma 2, n. 4 e dell’art. 132 c.p.c., n. 4; in particolare si lamenta l’apparente motivazione della sentenza impugnata priva dell’indicazione delle ragioni per le quali sono state condivise le conclusioni del ctu.

3.1. Il motivo è inammissibile per la mancata indicazione delle critiche svolte alla c.t.u., nonchè per l’omessa indicazione dei passi dell’elaborato peritale ritenuti errati. Il collegio condivide infatti quanto affermato dalla S.C., in particolare, “il principio secondo il quale, in sede di giudizio di legittimità, non possono essere prospettati temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi trova applicazione anche con riferimento alle contestazioni mosse alle conclusioni del consulente tecnico (e, per esse, alla sentenza che le abbia recepite in sede di motivazione), con la conseguenza che dette contestazioni sono ammissibili in sede di ricorso per cassazione sempre che ne risulti la tempestiva proposizione dinanzi al giudice di merito, e che la tempestività di tale proposizione risulti, a sua volta, dalla sentenza impugnata o, in mancanza, da adeguata segnalazione contenuta nel ricorso, con specifica indicazione dell’atto del procedimento di merito in cui le contestazioni predette erano state formulate, onde consentire alla Suprema Corte di controllare, “ex actis”, la veridicità dell’asserzione prima di esaminare nel merito la questione sottopostale.” (Cass. n.9711 del 1998, n.11904 del 1999, n. 2112 del 2000, n. 11293 del 2000, n. 3955 del 2001, n. 7696 del 2006, n. 12532 del 2011).

3.2. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

PQM

Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate a pagare ad Agfa Gevaert s.p.a. e a Agfa Grafics s.r.l. le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo complessivo di Euro 6000,00, comprensivo di esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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