Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31736 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 04/12/2019), n.31736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15258-2018 proposto da:

M.Q., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN

23, presso lo studio dell’avvocato UGO SARDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO STELLA;

– ricorrente –

contro

EDILCIMINO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO, presso lo

studio dell’avvocato GENNARO MASTROIANNI, rappresentata e difesa

dall’avvocato RENZO ANDRICCIOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 562/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. M.Q. conveniva in giudizio la Edilcimino s.r.l. di C.G.F., opponendosi al decreto ingiuntivo n. 89/2010 emesso in favore di quest’ultima per un importo pari ad Euro 22.000, quale corrispettivo del saldo relativo a un contratto di appalto.

Il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 191/2017, in parziale accoglimento dell’opposizione revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l’opponente a pagare alla Edilcimino s.r.l. la minor somma di Euro 13.000.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello M.Q., lamentando la mancata valutazione dell’omesso rispetto del termine di consegna dell’opera da parte dell’appaltatore; la mancata sollecitazione da parte del giudice istruttore in merito ai chiarimenti richiesti al consulente tecnico d’ufficio; l’omessa valutazione dell’obbligo di pagamento della penale dovuta a causa del ritardo nella consegna dell’opera.

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza 27 marzo 2018, n. 562, rigettava l’impugnazione.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione M.Q.. Resiste con controricorso Edilcimino s.r.l. di C.G..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

Il primo motivo denuncia “violazione degli artt. 1241,1242,1243 e 1460 c.c., avendo ritenuto la Corte d’appello di Catanzaro l’eccezione di compensazione, quantunque formulata, non sollevata nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, dunque nel primo grado di giudizio”: il ricorrente aveva lamentato nell’atto di appello che il Tribunale non aveva considerato il primo dei motivi di opposizione, ossia il mancato rispetto del termine di consegna dell’opera, termine rispetto al quale era stata pattuita una penale di Euro 200 per ogni giorno di ritardo, ma la circostanza non è stata a sua volta considerata dal giudice d’appello.

Il motivo è manifestamente fondato. La Corte d’appello, dopo aver affermato che con l’atto d’impugnazione il ricorrente aveva denunciato “l’errore compiuto dal primo giudice per non avere valutato compiutamente l’eccezione di inadempimento sollevata dalla parte appellante, originaria opponente, in relazione al mancato rispetto del termine di consegna delle opere”, ha riconosciuto che “è vero, infatti, che del particolare sopra indicato non è dato rinvenire traccia in sentenza”. Il giudice d’appello ha poi però erroneamente ritenuto di non esaminare l’eccezione di inadempimento: la richiesta di valutare la circostanza del mancato rispetto del termine di consegna sarebbe “nuova e come tale inammissibile” perchè era sì “stata menzionata nell’atto di opposizione, ma senza che tanto si sia tradotto in una specifica controeccezione” di eventuale compensazione dei crediti. Il giudice non ha considerato che “in caso di crediti originati da un unico rapporto, la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria, derivando da inadempimento, è configurabile la cd. compensazione atecnica, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l’accertamento del dare e avere, senza necessità di apposita domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione, che postulano, invece, l’autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono” (così, ex multis, Cass. 16800/2015).

L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo motivo, che contesta violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., “essendo la motivazione su alcuni punti fondamentali della controversia mancante o comunque apparente o comunque perplessa e incomprensibile, in ogni caso violazione dell’art. 1460 c.c.”.

II. Il ricorso va quindi accolto in relazione al primo motivo; il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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