Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31735 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 07/12/2018), n.31735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24041-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ITALIAN RETAIL 1 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELLO LUPI;

– controricorrente –

sul ricorso 24397-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

POLICENTRO DOMUS DE JANAS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELLO LUPI;

– controricorrente –

avverso le sentenze n. 25/2013 e n. 26/2013 della COMM.TRIB.REG. di

MILANO, depositate il 08/03/2013; udita la relazione della causa

svolta nella camera di consiglio del 10/10/2018 dal Consigliere

Dott. STEFANIA BILLI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso r.g. 24041/2013.

Fatto

RITENUTO

Che:

– la controversia ha ad oggetto un avviso di liquidazione dell’imposta con l’irrogazione di sanzioni, relativo a maggiori imposte di registro, catastale e ipotecaria in relazione a due atti posti in essere dalla società “Policentro Domus de Janas s.p.a.” nel luglio del 2007; in particolare, la detta società nel primo atto, in qualità di unico socio fondatore ha costituito la società “Italian Retail 2 srl” nella quale conferiva un ramo d’azienda relativo alla gestione di un centro commerciale riguardante due attività commerciali, concesse in locazione rispettivamente alla società Gs spa gruppo Euronix e alla Cisalfa sport s.p.a.; il conferimento avveniva su una perizia giurata di stima per un valore di Euro 6.940.977,11 e su tale atto erano state corrisposte solo imposte fisse; con il secondo atto la predetta società, a distanza di sei giorni, ha ceduto tutte le sue quote, rappresentative dell’intero capitale della società “Italian Retail 2 srl”, alla società “Italian Retail 1 srl”, attuale controricorrente; la cessione è avvenuta al medesimo prezzo pattuito per il conferimento sopra citato e anche in tale caso sono state corrisposte le sole imposte fisse, pari ad Euro 168 ciascuna;

– l’ente impositore ha riqualificato, ai sensi dell’art. 20 del d.p.r. n. 131 del 1986, l’intera operazione come cessione di ramo d’azienda tassandola sulla base del valore venale in comune commercio, in particolare sulla base della cifra sopra indicata; ciò sul presupposto del collegamento negoziale tra i due negozi posti in essere, finalizzato ad ottenere un indebito risparmio di imposta di registro;

– con distinti ricorsi la Italian Retail 1 s.r.l. e la Policentro Domus De Janas s.p.a. hanno lamentato la carenza e la contraddittorietà della motivazione dell’avviso di liquidazione, l’inesistenza di un abuso di diritto l’illegittimità della riqualificazione operata dall’ente impositore;

– la C.T.R. lombarda, in riforma delle sentenze della Commissione tributaria provinciale, ha accolto gli appelli delle contribuenti;

Diritto

– avverso le predette pronunce ricorre l’Agenzia delle Entrate, mentre le contribuenti si costituiscono con controricorso. CONSIDERATO

Che:

1. Preliminarmente va disposta la riunione al presente fascicolo di quello portante il n. (OMISSIS) del 2013, stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva dei procedimenti.

2. Con un unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza lamentando la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e dell’art. 53 Cost., nonchè del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20; in primo luogo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui asserisce l’assenza di una norma di copertura che riconosca la possibilità per l’ente impositore riqualificare unitariamente negozi giuridici; per altro verso ci si duole che la decisione impugnata abbia escluso la rilevanza dell’assenza di ragioni economicamente apprezzabili a supporto dell’operazione posta in essere dalla contribuente.

3. Il motivo è fondato, in quanto il Collegio ritiene di aderire all’ormai consolidato orientamento, secondo cui “In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici. (Cass. n. 11236 del 2011, n. 21782 del 2011, n.19234 del 2012, n. 3938 del 2014). Detto principio nella giurisprudenza della S.C. si è evoluto nel senso che “nell’attività di qualificazione degli atti negoziali, l’Ufficio è tenuto ad attribuire rilievo preminente alla causa reale del negozio, ovvero alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali tra loro collegate (Cass. 13610 del 2018, ma anche n. 1955 del 2015, n. 3481 del 2014). Nel caso in esame la Policentro Domus de Janas s.p.a. ha costituito una società, la Italian Retail 2 s.r.l. conferendo un ramo di azienda comprensivo di immobili e dopo pochi giorni ha ceduto le proprie quote,che costituivano l’intero capitale della società costituita ad un’altra società, la Italian Retail 1 s.r.l.. La sentenza impugnata ha escluso il collegamento negoziale, sostenendo la sussistenza di una riorganizzazione aziendale e fondando la propria ragione sulla sola circostanza che sono stati stipulati due distinti atti negoziali. L’affermazione, tuttavia, è del tutto generica ed inidonea a dare conto delle ragioni del doppio passaggio di quote realizzato attraverso due negozi posti in essere entro un brevissimo arco temporale e conclusi al medesimo prezzo. La circostanza della permanenza in vita della Italian Retail 2 s.r.l. non appare risolutiva, in quanto l’intero suo capitale è stato ceduto alla Italian Retail 1 s.r.l. ed è fatto notorio che una società può continuare ad esistere anche priva del capitale fino alla sua cancellazione senza effettuare alcuna operazione economica. Si impone, pertanto, una verifica sull’effettività o meno del collegamento negoziale, tenuto conto dell’insufficienza dell’accertamento svolto.

4. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla commissione tributaria regionale in diversa composizione per il riesame nei termini sopra esposti e la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale di Milano, in diversa composizione, per il riesame e la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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