Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31734 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 07/12/2018), n.31734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21700-2011 proposto da:

D.C.E., elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUTEZIA

8, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO NUCCI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 27/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2018 dal Consigliere Dott. STEFANIA BILLI.

Fatto

RITENUTO

Che:

la controversia ha ad oggetto un avviso di liquidazione dell’imposta con l’irrogazione di sanzioni, relativo a maggiori imposte di registro, catastale e ipotecaria con riguardo alla vendita di un appartamento nel 2004;

l’avviso è stato notificato alla contribuente, venditrice dell’immobile, in qualità di debitrice solidale sul presupposto dell’inapplicabilità alla citata compravendita delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, in quanto considerata abitazione di lusso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

la contribuente ha presentato istanza di rinuncia per mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio, in quanto l’acquirente del suddetto immobile, direttamente obbligata al pagamento dell’imposta di registro, ha assolto all’obbligo tributario, come risulta dalla documentazione allegata.

P.Q.M.

Visto l’art. 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio con l’integrale compensazione delle spese.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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