Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31734 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 04/12/2019), n.31734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2192-2017 proposto da:

C.R., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA RIMINI 25, presso lo studio dell’avvocato CARMEN ALESSANDRA

ZAVAGLLA, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE AGRESTA,

CONCETTA LEONE;

– ricorrenti –

contro

REGIONE CALABRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 769/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 06/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata in data 6/7/2016, ha dichiarato improcedibile il ricorso in riassunzione, a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, depositato in data 31/1/2014 da C.R. e altri lavoratori;

la Corte ha ritenuto che, a fronte di un’udienza fissata per la discussione per il 6/10/2015, i ricorrenti avevano notificato il ricorso solo in data 2/10/2015, ben oltre il termine di venticinque giorni di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3; che, pur non essendo perentorio il termine di dieci giorni assegnato all’appellante dall’art. 435 c.p.c., comma 2, per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, il mancato rispetto del termine minimo a comparire impediva la sanatoria dell’inosservanza del suddetto primo termine, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo posto dall’art. 111 Cost.;

conseguiva da ciò il rigetto dell’istanza di un nuovo termine per rinnovare la notificazione del ricorso in appello;

contro la sentenza i lavoratori propongono ricorso per cassazione, articolando tre motivi; nonostante la ritualità della notificazione la Regione Calabria non svolge attività difensiva;

la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, è stata comunicata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- i motivi di ricorso sono così prospettati:

a) omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: si deduce che la corte territoriale non aveva esaminato la questione dell’applicabilità, alla fase di riassunzione del processo a seguito di cassazione con rinvio, dell’art. 291 c.p.c.;

b) violazione e falsa applicazione degli artt. 136 e 435 c.p.c., nullità della sentenza per vizio del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: si deduce che il decreto di fissazione dell’udienza del 6 ottobre 2015 non era stato comunicato alle parti, che tale circostanza era stata fatta rilevare al giudice nelle note difensive e che sulla stessa nessun accertamento era stato compiuto;

c) violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., artt. 291 e 421 c.p.c., art. 435 c.p.c., commi 2 e 3, in relazione all’art. 392 c.p.c. e art. 360, n. 3: si assume che la mancata applicazione dell’art. 291 c.p.c., si risolve in una violazione delle norme sul giusto processo;

2. – i motivi che si affrontano congiuntamente per la connessione che li lega sono fondati;

è sufficiente in questa sede richiamare il recente arresto della Corte di legittimità, alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 132 c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui, nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell’art. 435 c.p.c., comma 3, deve intercorrere tra la data di notifica dell’atto di appello e quella dell’udienza di discussione, non comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, come nel caso di omessa o inesistente notificazione, bensì la nullità di quest’ultima, sanabile “ex tunc” per effetto di spontanea costituzione dell’appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass. 17/04/2018, n. 9404; Cass. 28/08/2013, n. 19818);

con riferimento al giudizio di appello, si è precisato che l’impugnazione sia ha per proposta fin dal deposito del ricorso in appello e la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel senso che l’omessa

o giuridicamente inesistente notificazione degli atti introduttivi motivo di improcedibilità dell’appello (Cass. 28/9/2016, n. 19191; Cass. 22/1/2015, n. 1175, tutte sulla scia di Cass. SS.UU., 30/7/2008, n. 20604), purchè l’appellante sia giunto a conoscenza del decreto di fissazione dell’udienza (Cass. 28/9/2016, n. 19176) ed a condizione che la predetta inesistenza non derivi da causa non imputabile al ricorrente, nel qual caso opera la regola generale della possibile remissione in termini ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c.;

viceversa, qualora ricorra una mera nullità della votati in il vizio è sanabile nelle varie forme a tal fine regolate dalla legge;

nel caso di specie, nella sentenza impugnata si dà atto che il ricorrente, alla prima udienza fissata per la discussione, ha prodotto un’attestazione dell’ufficio notifiche della corte, in cui si dà atto della regolare notifica del ricorso in riassunzione alla Regione Calabria, avvenuta in data 2/10/2015;

il mancato rispetto del termine a comparire imponeva al giudice di disporne la rinnovazione (Cass., 19/4/2016, n. 10775; Cass. 28/8/ 2013, n. 19818; analogamente, rispetto al rito di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 47 e ss., Cass. 29/12/2016, n. 27395; Cass. 1/2/2017, n. 2621), previa eventuale verifica dell’avvenuta notificazione e, prima ancora, ove necessario, dell’avvenuta comunicazione alla parte del decreto di fissazione dell’udienza di discussione;

tali principi devono ritenersi applicabili anche in sede di giudizio di rinvio (Cass. 29/7/2009, n. 17656);

il ricorso deve dunque essere accolto con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa dinanzi alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, affinchè esamini la fattispecie alla luce del principio di diritto su enunciato e provveda altresì al regolamento delle spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale non partecipata, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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