Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31733 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 07/12/2018), n.31733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7410-2015 proposto da:

BIOTEC SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato SAMAN DADMAN,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANNI DI MATTEO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4747/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 17/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

che:

La società Biotec s.r.l., in liquidazione, ricorre per la cassazione della sentenza n. 4747-40-14 della CTR del Lazio, depositata il 17.7.2014, che ha respinto l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza della CTP di Frosinone n. 211/03/2010 sul ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo ad IVA, IRAP ed IRES, per l’anno di imposta 2004, emesso dall’Agenzia delle entrate di Cassino.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.In data 10 luglio 2018 la società Biotec s.r.l. in liquidazione ha depositato memoria con la quale rinuncia agli atti del giudizio, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata disposta con D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, e chiedendo che fosse dichiarata l’estinzione del processo;

2.La rinuncia è idonea a determinare l’estinzione del giudizio, che può conseguire quando la stessa sia stata regolarmente comunicata alla controparte (nella specie, attraverso comunicazione a mezzo posta certificata, con ricevuta di avvenuta consegna in data 2.7.2018), pur in assenza di formale accettazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 3971 del 2015; Cass. S.U. n. 7378 del 2013; Cass. n. 9857 del 2011);

3.Per quanto riguarda le spese di lite, il disposto dell’art. 391 c.p.c., comma 2, secondo il quale “il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese”, va opportunamente coordinato con la previsione del menzionato D.L. n. 193 del 2016, art. 6, che, al comma 2, nel precisare che il contribuente deve indicare i giudizi pendenti cui si riferiscono i carichi che dichiara di volere definire, afferma, altresì, che egli “assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi”;

4.In ipotesi non trova, infatti, applicazione l’art. 391 c.p.c., il comma 4, secondo cui la condanna è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale, non avendo l’Agenzia delle entrate o l’Avvocatura dello Stato espressamente accettato la rinuncia al ricorso del ricorrente;

5.Si deve, allora, ritenere che la previsione di rinuncia ai giudizi di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, si pone come un’eccezione alla regola prevista dall’art. 391 c.p.c., comma 2, ed implica la necessaria compensazione delle spese tra le parti;

6.In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA