Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31733 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 04/12/2019), n.31733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 776-2017 proposto da:

LINPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA

CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN;

– ricorrente –

contro

L.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO FEA N. 9,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PAOLETTI, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3192/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’impugnazione proposta da L.U. contro la sentenza resa dal Tribunale di Velletri, ha riconosciuto il diritto dell’appellante alla pensione di reversibilità in qualità di figlio maggiorenne inabile del defunto L.M., con decorrenza dal 1/3/1988 (così indicato in dispositivo) e ha condannato l’Inps al pagamento in favore del ricorrente dei ratei relativi, oltre accessori;

la Corte, dopo aver ammesso la prova per testi richiesta nel ricorso introduttivo del giudizio dal L. e non ammessa dal Tribunale, ha ritenuto provati i requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione, e in particolare la “vivenza a carico” del genitore e la condizione di inabilità conseguente alla “sindrome schizofrenica cronica grave” da cui il L. era affetto fin dal 9/5/1997;

contro la sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso il Lombardi;

la proposta del relatore sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

l’Inps ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- con il primo motivo di ricorso l’Inps denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione della L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 13, come sostituito dalla L. 21 luglio 1965, n. 903, art. 22, e dell’art. 2697 c.c.: assume l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il requisito della “vivenza a carico”, nonostante che “dalle circostanze in atti e da quanto affermato dalla testimone si evinceva (..) che controparte fosse a carico di sua madre, o quanto meno anche di questa, al momento del decesso dell’altro genitore”;

2.- con il secondo motivo l’Inps denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, e denuncia l’omesso esame dell’eccezione di prescrizione, ritualmente sollevata nelle memorie difensive di primo e secondo grado; segnala peraltro che la sentenza contiene un evidente refuso nel dispositivo, laddove àncora la decorrenza della prestazione al 1/3/1988, senza considerare che il decesso del genitore era avvenuto il 16/3/1998 e che pertanto la prestazione avrebbe dovuto essere riconosciuta dal 1/4/1998, ovvero dal primo giorno del mese successivo al decesso;

3.- con riguardo a quest’ultimo aspetto del motivo, deve dichiararsi non luogo a provvedere, perchè, con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, l’Inps ha dato atto che, con provvedimento del 17/2/2017, allegato in copia, la Corte d’appello ha corretto l’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza qui impugnata e riguardante la decorrenza della prestazione, che, pertanto, secondo la sentenza come corretta, va fissata al 1/4/1998;

4.- il primo motivo è inammissibile;

va ricordato che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 13/10/2017, n. 24.155; Cass. 11/01/2016, n. 195);

4.1.- si aggiunge che, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il vizio in esame deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni (Cass. 29/11/2016, n. 24298; Cass. 12/01/2016, n. 287; Cass. 26/06/2013, n. 16038;);

4.2.- nel ricorso in esame il ricorrente, pur denunciando la violazione di norme di legge, non indica quale delle affermazioni della Corte territoriale sarebbe in contrasto con le norme indicate: al centro della censura vi è infatti l’erronea valutazione da parte dei giudici del merito degli elementi probatori acquisiti e posti a base del giudizio, in particolare della deposizione testimoniale resa dalla sorella del ricorrente dalla quale, secondo l’Inps, i giudici avrebbero dovuto trarre la prova che il ricorrente era a carico di sua madre al momento del decesso del padre;

4.3.- questa semplice constatazione – non ponendosi un problema di travisamento della prova (sui cui v. Cass. 05/11/2018, n. 28174; Cass. 25/05/2015, n. 10749), ma solo di una diversa sua valutazione, attraverso la maggiore rilevanza annessa ad un’affermazione della teste (“dopo la morte di mio padre tutto l’onere economico è gravato su mia madre…”) rispetto ad altre contenute nella stessa deposizione (“mio fratello non ha mai lavorato non era in grado… Finchè è stato vivo mio padre si è occupato lui di ogni bisogno economico di mio fratello. Era tutto a suo carico.”) – conferma che in realtà si è fuori dal perimetro segnato dal vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè in realtà, attraverso l’apparente deduzione delle violazioni di legge, il ricorrente propone una lettura alternativa delle risultanze di causa, mirando ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 13/07/2018, n. 18721; Cass. 04/04/2017, n. 8758);

5.- la Corte territoriale ha fondato il suo giudizio non solo sulle dichiarazioni testimoniali, valutate nella loro integralità, ma anche sulla documentazione prodotta, come il certificato storico anagrafico del ricorrente – da cui risulta che questo ha sempre convissuto con il genitore – e le dichiarazioni dei redditi del padre, da cui risulta che il ricorrente è sempre stato a suo carico;

sotto il profilo del vizio motivazionale, va ricordato che anche prima della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, con modif. in L. n. 134 del 2012, che ha modificato l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, era principio pacifico di questa Corte quello secondo cui “rientra nel potere discrezionale – come tale insindacabile – del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. 27/07/2017, n. 18665);

6.- è invece fondato il secondo motivo di ricorso: il ricorrente ha trascritto, nel rispetto del principio di autosufficienza, i termini in cui ha sollevato l’eccezione di prescrizione sia nella memoria difensiva di primo grado sia nella memoria in appello;

la questione non risulta affatto esaminata dalla sentenza impugnata la quale pertanto è incorsa nel vizio di omessa pronuncia, ritualmente denunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

la sentenza deve pertanto essere cassata e rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinchè decida sulla sollevata eccezione;

il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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