Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31732 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 07/12/2018), n.31732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel.Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28473-2012 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO

DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA MARTIN;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE VENETO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 33/2012 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 09/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate notificava a F.A., professionista abilitato alla trasmissione telematica per conto di clienti delle dichiarazioni dei redditi, un verbale di accertamento con cui veniva irrogata la sanzione di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 7 bis. La contribuente impugnava l’atto innanzi alla CTP di Venezia che, con sentenza n. 158/13/2009, in parziale accoglimento del ricorso, rideterminava le sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, in complessivi Euro 8000,00. L’Ufficio proponeva appello innanzi alla CTR del Veneto che, con sentenza n. 33/26/12, accoglieva il gravame, confermando l’avviso di irrogazione di sanzioni. La contribuente propone ricorso per la cassazione della pronuncia, svolgendo due motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con memoria ex art. 378 c.p.c., la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata disposta con D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio;

2. Tale dichiarazione è idonea a determinare l’inammissibilità del ricorso, rilevando il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla prosecuzione della lite, tenuto conto che, nella specie, non può conseguire l’estinzione del processo, atteso che la rinuncia non risulta essere stata regolarmente comunicata alla controparte (cfr., da ultimo, Cass. n. 3971 del 2015; Cass. S.U. n. 7378 del 2013; Cass. n. 9857 del 2011). Questa Corte, con indirizzo condiviso, ha affermato che: “A norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvoati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venire meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità” (Cass.S.U. n. 3876 del 2010; conf. n. 2259 del 2013; Cass. n. 14782 del 2018).

3.Per quanto riguarda le spese del giudizio di legittimità, le stesse possono essere compensate tra le parti, trattandosi di una rinuncia determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d.”doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 2015).

6.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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