Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31731 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 07/12/2018), n.31731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25826-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA

VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI,

che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la decisione n. 958/2011 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

TORINO depositata il 22/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

che:

La società Funivie Val Veny S.p.A., oggi Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A., presentava all’Ufficio del Registro di Torino una domanda di rimborso dell’imposta di registro relativa alla delibera di emissione di prestito obbligazionario, per il valore capitale di Lire 1.100.000.000, di cui all’atto registrato il 1.4.1983, al n. (OMISSIS), e successiva denuncia di avveramento della condizione sospensiva n. 80 vol. 714, avendo corrisposto la relativa imposta per complessive Lire 10.950.000, in data 9.11.1983, a seguito di avviso di liquidazione notificato in data 20.09.1983. La società impugnava il silenzio- rifiuto dell’Amministrazione innanzi alla CT di primo grado di Torino che, con sentenza n. 17382 del 1985, accoglieva il ricorso della contribuente, sulla base del rilievo che la stessa L. 9 ottobre 1971, n. 525, art. 7 (in merito alla delega al Governo ad emanare le disposizioni per la riforma del sistema tributario), richiamava espressamente l’obbligo di adeguarsi alle disposizioni comunitarie. L’Ufficio proponeva appello, che veniva respinto dalla CT di secondo grado, con sentenza n. 6010 del 1993, depositata il 21.2.1995. L’Ufficio impugnava la decisione innanzi alla CTC di Roma, in quanto fondata su una erronea interpretazione dell’art. 79 T.U. Registro, rilevando che, in mancanza di impugnazione dell’avviso di liquidazione, quest’ultimo era divenuto definitivo e, pertanto, non poteva ritenersi formato il silenzio rifiuto sulla domanda di rimborso, ai sensi del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16. Con sentenza n.958/11 la CTC respingeva il ricorso dell’Ufficio e confermava il diritto al rimborso della società, asserendo che la norma di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79, risultava applicabile alla fattispecie, atteso che non vi era dubbio che le norme del T.U. fossero più favorevoli alla società contribuente, perchè la legge non prevedeva più l’imposta di registro sulle delibere societarie per prestiti obbligazionari, ed alla data di entrata in vigore del testo unico, il 1 luglio 1986, non era ancora decorso il periodo di decadenza dell’azione della finanza. I giudici della CTR rilevavano, inoltre, che alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 131 del 1986, era stata già presentata istanza di rimborso (in data 27 giugno 1986) da parte della società contribuente, la quale, pertanto, aveva diritto al rimborso dell’imposta pagata su un atto che non era più soggetto ad imposizione fiscale. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo un solo motivo. La società Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.a., già Funivie Val Veny S.p.a., si è costituita in giudizio al solo fine di prendere parte alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 76 e 79, nonchè del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16,applicabile ratione temporis. Ai sensi del T.U., art. 79, comma 1, seconda parte. Registro, al rimborso di imposte già pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso. Ne consegue che, secondo parte ricorrente, la CTC avrebbe errato laddove ha dato rilievo, ai fini del rimborso delle imposte già versate, al fatto che alla data di entrata in vigore del T.U. fosse ancora pendente il termine di decadenza per l’azione dell’Amministrazione finanziaria, essendo dirimente la pendenza, a quella data, di una controversia o l’avvenuta presentazione dell’istanza di rimborso. L’Ufficio ricorrente deduce che l’applicazione della normativa più favorevole al contribuente contenuta nel T.U. Registro, che comporta il rimborso di quanto pagato, può verificarsi solo se, alla data del 1.7.1986, era pendente una controversia avente ad oggetto l’avviso di liquidazione dell’imposta ed era stata presentata istanza di rimborso per un versamento d’imposta avvenuto spontaneamente, senza la presenza di un atto impositivo dell’Amministrazione. La mancata tempestiva impugnazione dell’avviso di liquidazione, come avvenuto nel caso di specie, renderebbe, invece, lo stesso irretrattabile, precludendo da un lato la possibilità per il contribuente di far valere, attraverso una istanza di rimborso, il carattere indebito del versamento relativo e, dall’altro, la ricorrenza delle condizioni per il diritto al rimborso previste dalla norma transitoria di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79, comma 1.

1.1. Il motivo è fondato, alla luce dell’indirizzo espresso da questa Corte, secondo il quale: “In tema di imposta di registro, la mancata tempestiva impugnazione dell’avviso di liquidazione (atto autonomamente impugnabile D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, ex art. 16, come modificato dal D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, art. 7, applicabile nella fattispecie “ratione temporis” ed ora D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 19) lo rende irretrattabile e, preclude, da un lato, la possibilità per il contribuente di far valere, attraverso un’istanza di rimborso, il carattere indebito del versamento relativo, e, dall’altro, la ricorrenza delle condizioni (pendenza di controversia o avvenuta presentazione di domanda di rimborso alla data del 1 luglio 1986) per il diritto al rimborso previste dalla norma transitoria di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 79, comma 1.”(Cass. n. 3346 del 2011; Cass. n. 20392 del 2004; Cass. n. 15680 del 2004; Cass. n. 7179 del 2004).

Il principio di diritto rilevante per la fattispecie, sostenuto unanimamente da questa Corte, va rinvenuto nel riconoscimento che la mancata tempestiva impugnazione (pacifica in causa) dell’avviso di liquidazione (in quanto regolarmente notificato ed autonomamente impugnabile) lo rende irretrattabile e preclude, da un lato, la possibilità, per la contribuente, di far valere il carattere indebito del versamento correlativo per ragioni deducibili e non dedotte con la non proposta impugnazione degli avvisi, e, dall’altro la ricorrenza delle condizioni di rimborsabilità di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79, comma 1. In proposito, occorre rilevare che il D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, dopo la modifica di cui al D.P.R. n. 739 del 1981, art. 7 (che, recependo l’interpretazione estensiva giurisprudenziale della precedente formulazione legislativa, ha espressamente incluso l’avviso di liquidazione tra gli atti impugnabili), in vigore dal 1 gennaio 1982, contempla l’onere di impugnare nel termine di sessanta giorni dalla notificazione l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro. Ne segue che il contribuente, che non abbia tempestivamente impugnato l’avviso di liquidazione di imposta, non ha diritto al rimborso di quanto pagato, data la raggiunta contestabilità dell’obbligazione tributaria, senza che la successiva istanza di rimborso possa riaprire il termine scaduto e senza che il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso, meramente confermativo del provvedimento inoppugnabile, sia autonomamente impugnabile (Cass. n. 13211 del 2004; Cass. n. 7179 del 2004; Cass. n. 19240 e n. 14162 del 2003).

1.2. Tale conclusione non è inficiata dal disposto del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 75, che per l’imposta di registro prevede un termine triennale della domanda di restituzione dell’imposta e della soprattassa, decorrente dal giorno del pagamento. La norma indicata non esclude affatto la rilevanza del termine di impugnazione dell’avviso di liquidazione, ma si limita ad individuare un termine diverso, in relazione ad una fattispecie diversa per fissare l’esaurimento del rapporto, ove quest’ultimo non sia già definito in base ad altre norme.

1.3.Inoltre il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79, comma 1, secondo l’indirizzo condiviso espresso da questa Corte, non costituisce deroga al principio di irretrattabilità dei rapporti esauriti, ma va coordinato con questo. In particolare, le due ipotesi di rimborsabilità dell’imposta prevista dall’art. 79 cit. presuppongono: la prima, che, nel caso di liquidazione di provvedimento impositivo ritualmente notificato al contribuente (avviso di accertamento o di liquidazione), sia pendente, alla data del 1 luglio 1986, una controversia sul rapporto tributario, concernente il provvedimento tempestivamente impugnato (in relazione ai termini di impugnazione specificamente previsti al riguardo); la seconda, che, nel caso in cui l’imposta sia stata riscossa mediante versamento diretto o sia stata comunque pagata in mancanza di un provvedimento impositivo, sia stata presentata, entro il 1 luglio 1986, una tempestiva domanda di restituzione (tempestiva in relazione al termine di decadenza di cui all’art. 75 del d.P.R. n. 634 del 1972) (v.Cass. n. 2272 del 2004; Cass. n. 6245 del 2004; Cass. n. 10895 del 2003; Cass. n. 2733 del 1998). Pertanto, ai fini del diritto al rimborso, non è sufficiente la presentazione di una tempestiva (cioè entro il 1 luglio 1986 e nel rispetto del termine decadenziale di legge) domanda di rimborso, ma occorre anche che l’atto impositivo, eventualmente emesso, sia stato ritualmente impugnato e che la relativa controversia sia ancora pendente alla data del 1 luglio 1986.

1.4.Nella specie, fu adottato un avviso di liquidazione per imposta di registro relativa alla delibera di emissione di prestito obbligazionario, per il valore capitale di Lire 1.100.000.000, e successiva denuncia di avveramento di condizione sospensiva. Non è contestato che la società contribuente provvide a corrispondere la somma di Lire 10.950.000, in data 9.11.1983. L’avviso di liquidazione non è stato tempestivamente impugnato dalla parte ricorrente in primo grado, con la conseguenza che la successiva istanza di rimborso, in ragione della definitività della pretesa dell’Ufficio, doveva essere rigettata.

2.La CTC, pertanto, è incorsa in una erronea interpretazione dell’art. 79 cit., non essendosi conformata ai principi di diritto enunciati, pertanto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va rigettato l’originario ricorso proposto dalla società contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso. Le spese di lite di ogni fase e grado vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto del successivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate, rispetto all’epoca della introduzione della lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla contribuente. Compensa interamente tra le parti le spese di lite di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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