Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31730 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 07/12/2018), n.31730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4737-2012 proposto da:

P.C., P.A., PE.AN.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA TACITO 2 presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI VESPAZIANI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANGELA BONCOMPAGNI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 37/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 20/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

che:

P.C., Pe.An. e P.A., eredi legittimi di P.U., impugnavano l’avviso di rettifica dei valori dichiarati in denuncia di successione n. (OMISSIS) del 21.2.1996, con cui L’Agenzia delle entrate elevava il valore complessivo dei cespiti da Lire 534.023.000 a Lire 827.000.000, diminuendo sia i relativi valori iniziali dichiarati dalle parti, sia le spese incrementative indicate ai fini Invim. I ricorrenti eccepivano che, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, non poteva essere sottoposto a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, essendone stata effettuata in sede di denuncia di successione la valutazione automatica. La CTP di Rieti, con sentenza n. 163/02/1999, che passava in giudicato per mancata impugnazione, accoglieva il ricorso dei contribuenti e annullava l’avviso di accertamento di maggior valore, sostenendo che l’Ufficio non poteva procedere all’accertamento di maggior valore rispetto a quanto dichiarato dai contribuenti nella denuncia di successione. Successivamente, in data 24 marzo 2001, l’Agenzia delle entrate notificava un nuovo avviso di liquidazione di imposta di successione ed irrogazione di sanzioni (prot.n. (OMISSIS) – Cont.(OMISSIS)-Valutazione (OMISSIS) del (OMISSIS)), con cui veniva liquidato un maggior importo di Lire 33.764.000. L’atto veniva impugnato dai contribuenti, deducendo il contrasto con il giudicato costituito dalla sentenza n. 163.02.99 della CTP di Rieti, con il quale si era accertato che l’imposta non poteva essere liquidata in difformità dalla denuncia di successione dei contribuenti. In data 13.8.2004, sulla base del predetto avviso di liquidazione, veniva notificata la cartella di pagamento n. (OMISSIS), per un importo di Euro 19.039,24. Avverso tale cartella ed il ruolo, i contribuenti proponevano il ricorso n. 364/04, innanzi alla CTP di Rieti, deducendo la violazione del giudicato tributario costituito dalla sentenza della CTP n. 163/02/09. L’Agenzia delle entrate, nel costituirsi nel giudizio, eccepiva l’inammissibilità del ricorso, in quanto il giudizio avverso l’avviso di liquidazione (ricorso n. 1073/01) si era concluso con decreto presidenziale n. 52/01/02 di non luogo a provvedere, perchè alla notificazione del ricorso non era seguito il deposito presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti.

Avverso il decreto presidenziale i contribuenti presentavano reclamo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 28, chiedendo la revoca e la rimessione in termini per la costituzione in giudizio. La CTP di Rieti, con sentenza n. 55/01/05, previa riunione dei procedimenti n. 1073/01 e n. 364/04 (relativo alla cartella ed il reclamo) rigettava il reclamo ed i ricorsi. I contribuenti spiegavano appello innanzi alla CTR di Roma che, con sentenza n. 71/29/07: a) negava che i contribuenti potessero essere rimessi in termini per la costituzione in giudizio; b) rigettava l’appello nella parte relativa al reclamo avverso il decreto presidenziale del 22.1.2002; c) in parziale modifica della sentenza impugnata, accoglieva la parte del medesimo appello relativa alla impugnazione della cartella esattoriale (ric. n. 364/2004), rimettendo questa causa alla CTP di Rieti. La sentenza di appello non veniva impugnata ed il giudizio relativo alla impugnazione della cartella proseguiva innanzi alla CTP di Rieti, cui era stato rimesso D.lgs. n. 546 del 1992, ex art. 59, comma 1, lett. b. La CTP, con sentenza n. 125/02/2009, rigettava il ricorso. I contribuenti proponeva appello, mentre l’Agenzia delle entrate spiegava appello incidentale, deducendo che il ricorso proposto avverso gli atti della riscossione non poteva essere definito nel merito, mentre ne avrebbe dovuto essere dichiarata l’inammissibilità perchè gli atti della riscossione erano stati impugnati autonomamente non per vizi propri, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3. La CTR del Lazio, con sentenza n. 37/04/11 del 14.12.2010, rigettava l’appello principale, accoglieva quello incidentale, assumendo:a) che l’iscrizione a ruolo era conseguente all’avviso di liquidazione in seguito alla sentenza della CTP di Rieti, ritenuto definitivo per mancata impugnazione, come da decreto di non luogo a provvedere della CTP di Rieti n. 52/01/02 del 22.1.2002; b) che l’atto impugnato era la cartella di pagamento e l’iscrizione a ruolo in essa contenuta, sicchè i contribuenti non potevano impugnare la cartella esattoriale se non per vizi propri. Avverso tale pronuncia i contribuenti ricorrono per cassazione svolgendo un solo motivo, illustrato con memorie. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, come inserito dalla L. 11 febbraio 2005, art. 14, n. 1; ed omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Le parti ricorrenti lamentano che la CTR avrebbe erroneamente definito il giudizio di appello accogliendo l’appello incidentale dell’Ufficio ed affermando che gli atti di riscossione autonomamente impugnati avrebbero potuto essere contestati dai contribuenti unicamente per vizi propri, e che in difetto di prospettazione di vizi propri, essendo divenuto definitivo l’avviso di liquidazione dell’imposta su cui la riscossione era fondata, i contribuenti non potevano svolgere alcuna impugnazione degli atti di riscossione.

Così decidendo la CTR sarebbe incorsa nella violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, e per tale errore avrebbe anche omesso di pronunciarsi sul ricorso dei contribuenti e sulle domande proposte e coltivate in appello, con cui si era lamentato che la pretesa posta in riscossione, avanzata sulla base di un avviso di liquidazione (prot. n. (OMISSIS)) ancorchè non idoneamente impugnato, era comunque illegittima, perchè in contrasto con un antecedente giudicato tributario sostanziale rappresentato dalla sentenza n. 163/02/99 della CTP di Rieti, Sez. 2, con cui si era affermato che l’imposta non poteva essere determinata in difformità della dichiarazione dei contribuenti.

2. Il motivo è inammissibile ed infondato, in ragione delle seguenti considerazioni.

2.1. I contribuenti lamentano che la cartella di pagamento n. (OMISSIS), con il relativo ruolo esecutivo n. (OMISSIS), emessa dal Servizio Riscossione Tributi Rieti S.p.A., per l’ammontare di Euro 19.044,80, costituisce una indebita duplicazione di imposta sull’eredità di P.U., in quanto emessa in violazione del giudicato relativo alla sentenza n. 163/02/1999 della CTP di Rieti, la quale si era pronunciata sull’avviso di rettifica dei valori dichiarati in denuncia di successione n. (OMISSIS) del 21.2.1996. La CTP di Rieti aveva accolto il ricorso dei contribuenti e, riscontrando che il valore dei beni dichiarati in denuncia aveva un valore non superiore a quello risultante dall’applicazione dei coefficienti catastali D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 52, annullava l’avviso di accertamento, affermando che all’Ufficio non era consentito di procedere all’accertamento di maggior valore rispetto a quanto dichiarato dai contribuenti nella denuncia di successione.

2.2. Il motivo di ricorso è inammissibile per carenza di autosufficienza. Nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena di inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tale fine sufficiente neppure il riassunto sintetico della stessa (Cass. n. 2617 del 2015), nè la trascrizione di stralci di motivazione (Cass. n. 15737 del 2017; Cass. n. 13988 del 2018). Onere processuale a cui non si è ottemperato.

2.3. Il motivo è, altresì, infondato. Non è circostanza contestata che la pretesa posta in riscossione, con la cartella di pagamento impugnata, è stata avanzata sulla base di un avviso di liquidazione (prot. n. (OMISSIS)) non idoneamente impugnato (v. pag. 7 e 8) del ricorso. La pretesa fiscale indicata nel predetto avviso di liquidazione era quindi divenuta definitiva, a seguito della omessa impugnazione della sentenza di appello della CTR di Roma n. 71/29/07 che aveva definito il giudizio sui ricorsi riuniti (n. 1073/01 e n. 364/04), che aveva rigettato l’appello dei contribuenti nella parte relativa al reclamo avverso il decreto presidenziale del 22.1.2001 (con si era disposto il non luogo a provvedere sul ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di liquidazione prot. n. (OMISSIS)), mentre aveva accolto l’appello nella parte relativa alla impugnazione della cartella (R.G. n. 364/04) e rimesso la causa alla CTR del Lazio che ha pronunciato con la sentenza n. 37/04/11 oggetto dell’odierna impugnazione.

2.4.Orbene, questa Corte ha affermato che nel giudizio di opposizione ad una cartella esattoriale, emessa a seguito di provvedimento divenuto definitivo per omessa impugnazione (nella specie l’avviso di liquidazione prot. n. (OMISSIS)) la questione dell’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per mancata deduzione di vizi propri della cartella impugnata è preliminare rispetto all’estensione dell’efficacia di un giudicato esterno (Cass. n. 12244 del 2017).

Inoltre, secondo l’indirizzo ampiamente condiviso, la cartella esattoriale avente titolo in un precedente avviso di accertamento o di liquidazione notificato, ed a suo tempo non adeguatamente impugnato, quindi divenuto definitivo, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri (quali difetto di notifica, invalidità del procedimento di riscossione per mancanza di notifica di atti presupposti ecc.), non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l’avviso di accertamento di liquidazione presupposto (Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n.4818 del 2015).

Osta all’applicazione dell’effetto espansivo del giudicato esterno la intervenuta definitività della pretesa portata nell’avviso, al quale è seguita la notifica della cartella di pagamento.

A tale riguardo, il Collegio osserva che il principio di certezza del diritto che trova attuazione attraverso le fattispecie normative volte a riconoscere a determinati fatti l’effetto della intangibilità ed irretrattabilità delle situazioni giuridiche, rappresenta una esigenza imprenscindibile di tutti gli ordinamenti giuridici e costituisce il limite invalicabile entro il quale i rapporti giuridici non possono più essere messi in discussione tra le parti (Cas. n. 25508 del 2013). La definitività dell’avviso di accertamento porta alla preclusione di tutti i poteri di intervento in ordine all’an ed al quantum debeatur, spettanti ai soggetti coinvolti nel rapporto tributario, tanto sul versante del contribuente, quanto sul lato dell’Amministrazione finanziaria. In attuazione del principio di stabilità dei rapporti giuridici, in materia fiscale, il legislatore ha previsto numerose disposizioni volte a far sì che la determinazione dell’an e del quantum debeatur, raggiunta in relazione ad un rapporto di imposta si cristallizzi, non potendo più venire in discussione, quand’anche della disciplina fiscale non sia stata resa una corretta applicazione nel singolo caso concreto. Tale condizione di irretrattabilità della determinazione dell’obbligazione fiscale, che legittima la stabile acquisizione del tributo, consiste propriamente nella definitività dell’accertamento tributario.

2.5. Ne consegue che nessuna censura può essere espressa nei confronti della sentenza impugnata, atteso che la CTR, sul presupposto della definitività dell’avviso di liquidazione, ha evidenziato come i contribuenti non potevano impugnare la cartella esattoriale se non per vizi propri, non potendo sollevare eccezioni riguardanti la pretesa impositiva, ormai divenuta incontrovertibile, ritenendo pertanto implicitamente assorbite tutte le altre censure proposte con l’impugnazione, riguardanti l’esistenza di un giudicato intervenuto tra le parti.

3.Da siffatti rilievi consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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