Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31730 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 13/11/2019, dep. 04/12/2019), n.31730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25611-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

Contro

M.A., M.C.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA AREZZO 15 A, presso lo studio dell’avvocato MARCO

VALENTINOTTI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 826/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l’atto con il quale l’Agenzia del territorio di Roma aveva provveduto a rivalutare la rendita catastale di un immobile sito in (OMISSIS) a Roma L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, ritenendo che l’atto impugnato non fosse adeguatamente motivato;

che contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale la quale dichiarava inammissibile l’appello perchè tardivo, in quanto la sentenza è stata depositata il 2 dicembre 2015 e l’appello risulta spedito l’8 giugno 2016, ben oltre il termine lungo per la sua impugnazione;

che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo mentre il contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 51, 53, 20 e 38, nonchè degli artt. 327 e 155 c.p.c., in relazione alla L. n. 260 del 1949, art. 1, in quanto, premesso che i sei mesi del termine lungo cadevano il 2 giugno 2016 (festa della Repubblica Italiana), giorno festivo e che pertanto l’ultimo giorno utile per la proposizione dell’appello veniva prorogato al successivo venerdì 3 giugno 2016, sia l’avviso di ricevimento che l’elenco delle raccomandate, che reca la data e il timbro dell’ufficio postale, attestano validamente che la spedizione dell’appello (momento al quale occorre guardare per valutare la tempestività o meno dell’appello stesso) è avvenuta proprio il 3 giugno 2016 e quindi in tempo utile.

Ritenuta la necessità di acquisire il fascicolo di merito.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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