Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3173 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3173 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

Data pubblicazione: 12/02/2014

SENTENZA

.sul ricorso 16284-2007 proposto da:
COMUNE

DI

CASTIGLIONE

DELLA

PESCAIA

(c.f.

00117100537), in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II 18, presso il dott. GREZ GIAN MARCO,
rappresentato e difeso dagli avvocati FALAGIANI
2013
2030

DANIELE, NOCENTINI SIMONE, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente contro

1

RENZETTI

REALDINO

(C.F.

RNZRDN22L06C3100),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAFILE 5,
presso l’avvocato FIORMONTE LUCA, rappresentato e
difeso dall’avvocato VENINATA NUNZIO, giusta
procura a margine del controricorso;

avverso la sentenza n. 210/2007 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 18/12/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

– controricorrente

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In attuazione del PEEP approvato nel 1979, il Comune di Castiglione della Pescaia,
occupato d’urgenza il terreno in nuda proprietà di Realdino Renzetti, vi realizzava le

Con atto di citazione notificato il 18.06.1994 il Renzetti adiva il Tribunale di Grosseto
chiedendo la condanna del Comune di Castiglione della Pescaia sia al risarcimento del
danno subito a seguito dell’irreversibile trasformazione del suo terreno, per conseguenza
acquisito al patrimonio dell’ente, e sia al pagamento dell’indennità per l’occupazione
temporanea del medesimo bene, iniziata il 19.09.1981.
Il Comune si costituiva eccependo anche la prescrizione dei diritti azionati dal Renzetti e
chiedendo in via riconvenzionale la declaratoria d’intervenuto acquisto in suo favore della
proprietà del fondo.
Con sentenza n. 94 del 17.11.2003-7.02. 2004 il Tribunale di Grosseto dichiarava estinto
per prescrizione quinquennale il diritto al risarcimento da c.d. accessione invertita
azionato dal Renzetti, ponendo la decorrenza del termine prescrizionale al compimento
dei lavori, datato alla metà del 1986; non esaminava invece l’ulteriore domanda attorea di
pagamento dell’indennità d’occupazione e di contro accoglieva la domanda
riconvenzionale del Comune, dichiarandolo proprietario del terreno in questione.
Con sentenza del 19.12.2006-5.02.2007 la Corte di appello di Firenze in accoglimento
dell’appello proposto dal Renzetti condannava il Comune di Castiglione a pagargli sia la
somma di C 20.051,20 a titolo di ristoro del danno da mancata restituzione del terreno e
sia l’indennità d’occupazione legittima, liquidata sotto forma di interessi legali
commisurati all’importo di E 6.135,51 anno per anno rivalutato a decorrere dal
19.09.1983 e sino al 19.09.1986.

3

previste opere senza adottare il decreto di espropriazione.

In relazione al profilo del risarcimento del danno che ancora rileva, la Corte territoriale
osservava e riteneva che:
il Renzetti aveva sin dall’inizio chiesto il risarcimento del danno del danno che gli

terreno senza procedere all’esproprio e senza pagargli il dovuto;
la configurazione giuridica della condotta dell’ente pubblico era stata dal Renzetti
prospettata nel corso del giudizio di prime cure in termini differenti rispetto all’appello,
ma ciò non aveva comportato un inammissibile mutamento della domanda, trattandosi
semplicemente di una nuova difesa in diritto;
la giurisprudenza della CEDU si era occupata sin dal 2000 del tema delle c.d.
occupazioni acquisitiva ed usurpativa di terreni utilizzati per opere pubbliche, chiarendo
le ragioni che portavano al superamento di tali istituti per incompatibilità con le norme
sopranazionali ed in particolare con l’art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione
europea, delle acquisizioni di proprietà immobiliari da parte della PA che prescindessero
da atti formali, rispettosi dei principi di legalità e di preminenza del diritto;
ai principi della CEDU sul tema in questione occorreva conformarsi e dare
applicazione in ragione della collocazione preminente assunta nella gerarchia delle fonti
dalle norme convenzionali rispetto al diritto interno;
il Renzetti, dunque, avrebbe avuto diritto alla restituzione del suo terreno ma avendo
egli formulato espressa ed esclusiva richiesta di ristoro pecuniario, si doveva intendere
che la restituzione non fosse più di suo interesse e che, quindi, occorresse determinare il
valore in denaro del terreno edificabile che egli aveva ceduto alla PA, in tale prospettiva
recependo la stima del CTU sul prezzo di mercato del bene al 1981, rivalutata
all’attualità.

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era derivato dal fatto illecito dell’amministrazione pubblica, la quale aveva appreso il suo

Avverso questa sentenza il Comune di Castiglione della Pescaia ha proposto ricorso per
cassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria e notificato il 4-6.06.2007 al
Renzetti, che il 16.07.2007 ha resistito con controricorso.

A sostegno del ricorso il Comune denunzia:
1.

“Violazione e/o falsa applicazione art. 112 c.p.c..
Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 345 e 346 c.p.c..
Violazione del principio dell’effetto devolutivo dell’appello.”.
Formula il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art, 366 bis c.p.c., applicabile ratione
temporis << Se il Giudice d'Appello può mutare d'ufficio la qualificazione giuridica del fatto come risultante dalla sentenza di primo grado in assenza di specifica impugnazione di parte sul punto; Se la richiesta di risarcimento del danno per occupazione usurpativa (anche nella forma di risarcimento per equivalente) costituisca domanda nuova rispetto alla richiesta di ristoro risarcitorio ed indennitario ex articolo 5 bis comma 7 bis legge 359/92 per accessione invertita» 2. "Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 136 117, 101, 81 e 42 Costituzione. Violazione dell'articolo 15 disposizioni preliminari al codice civile. Violazione del par. 2 dell'articolo 6 del trattato di Maastricht del 7/9/1992" Formula il seguente quesito di diritto «Se dall'articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 della Convenzione Europea di Diritti dell'Uomo firmato a Parigi il 20 marzo 1982 e ratificato con legge 4 agosto 1955, n. 848, discenda l'obbligo per il Giudice italiano di disapplicare gli articoli 3 comma I della L. 27/10/1988, n. 458 e 5 bis comma 7 bis della legge 359/92 e di riconoscere il diritto del soggetto proprietario del fondo, in luogo del 5 MOTIVI DELLA DECISIONE risarcimento del danno, alla restituzione del bene irreversibilmente trasformato in opera pubblica o, a sua scelta, alla corresponsione di una somma equivalente al pieno valore di mercato del bene. >>.

Entrambi i motivi involgono la violazione delle rubricate norme sostanziali e processuali
per avere la Corte ravvisato non già un’illecito istantaneo da c.d. occupazione acquisitiva
ma un illecito comune, d’indole permanente, da occupazione usurpativa, così
indebitamente pervenendo non solo a ritenere non prescritto il diritto del Renzetti al
chiesto risarcimento ma anche parametrando il ristoro al valore venale pieno del terreno
occupato invece di calcolarlo in base al criterio riduttivo previsto dal comma 7 bis
dell’art. 5 bis della legge n. 359 del 1992.
L’esame del merito delle doglianze dedotte dal Comune deve cedere al rilievo di non
ravvisabilità di un concreto interesse giuridico alla relativa delibazione alla luce di
esaustivi rilievi correlati sia al fatto che l’illecita acquisizione risulta databile al 1986 e
dipendere dalla mancata adozione del decreto di esproprio per terreno che era stato
assoggettato a procedimenti di occupazione legittima e di espropriazione in funzione
dell’attuazione del PEEP e sia alla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n.
349 del 2007. In primo luogo ove nella specie, come sostenuto dal Comune, avessero
dovuto trovare applicazione le regole della c.d. occupazione acquisitiva, la pretesa
risarcitoria del Renzetti non avrebbe potuto essere ritenuta estinta per prescrizione. Al
riguardo va ricordato che, a completamento della giurisprudenza che ha affermato
prescrivibile il diritto al risarcimento danni da occupazione acquisitiva solo con la L. n.
458 del 1988, art. 3, che tal istituto ha “riconosciuto” (cass. SU n. 6853 del 2003), si è poi
precisato che l’intervento della sentenza n. 486 del 18.12.1991 della Corte Costituzionale
ha rimosso l’irragionevole limitazione della ipotesi dell’annullamento dell’esproprio

6

Il ricorso non merita favorevole apprezzamento.

contenuta nella legge del 1988, ad essa aggiungendo l’ipotesi della mancata emissione del
provvedimento espropriativo. E da tal intervento questa Corte, in un significativo,
condiviso precedente inerente ad interventi di edilizia residenziale (cfr Cass. n. 17274 del

affermato che “….il contesto temporale in cui l’estensione dell’istituto a questi ultimi è
divenuto percepibile dai privati interessati e perciò conforme ai principi di chiarezza e di
legalità richiesti dall’art. 42 Cost. è proprio in coincidenza con la pubblicazione della
citata decisione 486/1991 della Corte Costituzionale”. Quindi, essendo iniziato nel
dicembre del 1991 il corso prescrizionale, la domanda introduttiva proposta dal Renzetti il
18.06.1994 in ogni caso non avrebbe potuto ritenersi intempestiva rispetto al termine
quinquennale di prescrizione.
I motivi del ricorso difettano d’interesse pure con riguardo all’ulteriore profilo dell’entità
dell’attribuito risarcimento, dal momento che, essendo nel frattempo venuto meno per
effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 349 del 2007, il criterio riduttivo già
contemplato dal comma 7 bis dell’art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, pure nel caso di
c.d. occupazione acquisitiva il risarcimento dovrebbe essere commisurato al valore pieno
di mercato dell’immobile acquisito.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del Comune soccombente
al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Castiglione della Pescaia al
pagamento, in favore del Renzetti, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in €
2.000,00 per compenso ed in € 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2013
Il Cons.est.

Il P‘»esid

2010) ha tratto le doverose conseguenze sul piano del regime prescrizionale là dove ha

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