Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3173 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29590-2018 proposto da:

SALERNO MATTONE DI N.G. E C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO FIORILLO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SALERNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo STUDIO

LEGALE PLACIDI, rappresentato e difeso dagli avvocati CARMINE

GRUOSSO, ANNA ATTANASIO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2005/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 05/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 5 marzo 2018 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dal Comune di Salerno avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla Salerno Mattone di N.G. e C. s.a.s. limitatamente all’avviso di accertamento Tarsu per l’anno d’imposta 2009. Riteneva la CTR che il termine quinquennale previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, dovesse riferirsi alla data di ricezione dell’atto impugnato, posto che il principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante ed il destinatario trovava applicazione limitatamente agli atti processuali e non per gli atti sostanziali, i quali avevano carattere recettizio. Le spese del grado, liquidate in Euro 220,00, erano poste a carico del Comune appellante.

Avverso la suddetta sentenza, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il Comune di Salerno resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, con un motivo.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, e dell’art. 2233 c.c., per avere la CTR liquidato a titolo di compenso l’irrisoria somma di Euro 220,00, laddove i parametri medi delle tariffe professionali prevedono, per l’attività svolta nel giudizio di secondo grado, un compenso di Euro 3.775,00, mentre i minimi tariffari stabiliscono un compenso di Euro 2.036,00, sempre oltre accessori.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., e dell’art. 111 Cost.. Deduce la ricorrente la nullità della sentenza impugnata per avere il giudice di appello liquidato a titolo di compenso l’irrisoria somma di Euro 220,00, laddove i parametri medi delle tariffe professionali prevedono, per l’attività svolta nel giudizio di secondo grado, un compenso di Euro 3.775,00, mentre i minimi tariffari stabiliscono un compenso di Euro 2.036,00, sempre oltre accessori, senza in alcun modo motivare lo scostamento dai parametri medi ed il superamento dei minimi tariffari.

Con il ricorso incidentale il Comune di Salerno censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la sentenza impugnata per violazione di plurime disposizioni di legge, avendo la CTR erroneamente ritenuto che la scissione degli effetti della notifica per il notificante e il destinatario operasse solo per gli atti processuali e non per gli atti d’imposizione tributaria.

In ordine logico, va prioritariamente delibato il ricorso incidentale.

Esso è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 8867 del 2016, Cass. n. 22320 del 2014; Cass. n. 11457 del 2012; Cass. n. 15298 del 2008), il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono – per il notificante – al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e – per il destinatario – al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali ma anche agli atti d’imposizione tributaria. Con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell’atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull’Ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza. Ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatto dipendere da un evento estraneo all’attività di impulso ed alla sfera organizzativa propria del medesimo, quale il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall’agente notificatore, al quale il plico sia stato consegnato in tempo utile. E fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono comunque solo all’esito dell’effettivo perfezionamento dell’intero processo notificatorio.

Nel caso di specie, è dunque errata la decisione della CTR, la quale non ha considerato quale termine utile per la notifica dell’avviso di accertamento la data di consegna all’agente postale dell’atto (avvenuta entro il 31 dicembre 2015), ricevuto dalla società contribuente dopo tale data.

Le questioni prospettate nella memoria ex art. 378 c.p.c., si palesano nuove e non possono pertanto essere esaminate (cfr. Cass., Sez. U., n. 11097 del 2006).

L’accoglimento del ricorso incidentale determina l’assorbimento del ricorso principale, concernente il regolamento delle spese processuali.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorso principale;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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