Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3173 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3173 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 28448-2014 proposto da:
GVT DI PERUGINO GIUSEPPE & C. SAS, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA NICCOLO’ PAGANINI 15, presso
lo studio dell’avvocato ALESSIO FOLIGNO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente contro

EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio
dell’avvocato SANTE RICCI, rappresentata e difesa
dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI, GIUSEPPE PARENTE;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

Data pubblicazione: 09/02/2018

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 544/2014 della COMM.TRIB.REG.

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/11/2017 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE LOCATELLI.

di TORINO, depositata il 10/04/2014;

N.R.G.28448/2014
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società GVT di Perugino
Giuseppe sas un avviso di accertamento relativo ad Iva ed Irap anno
2002, che la società impugnava con ricorso alla Commissione tributaria
provinciale di Torino, e successivo appello alla Commissione tributaria
regionale che lo rigettava con sentenza del 11.2.2009, impugnata dalla

riscossione notificava la cartella di pagamento n. finali 4568 per l’importo
di euro 55.951.
Contro la cartella di pagamento ed il ruolo la società proponeva
ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Torino che lo rigettava
con sentenza n.102 del 2011.
La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale
che lo rigettava con sentenza del 10.4.2014.
Contro la sentenza di appello la società GTV sas propone nove motivi
di ricorso per cassazione.
Equitala Nord spa resiste con controricorso.
L’Agenzia delle Entrate dichiara di costituirsi tardivamente al solo
fine dell’eventuale partecipazione alla udienza di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1.Primo motivo: “Violazione e mancata applicazione dell’art.3 decreto
legge 30.9.2005 n.203, convertito con la legge 2.12,2005 n.248;
violazione e mancata applicazione dell’art.11 comma 2 decreto legislativo
31 dicembre 1992 n.546; violazione e mancata applicazione dell’art.59
comma 1 lett.d) decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 ; denuncia
ai sensi dell’art.62 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 e 360 n.3
cod.proc.civ. “, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale non
ha rilevato la carenza di legittimazione ad causam e ad processum di
Equitalia Nord spa in quanto le funzioni di riscossione, a decorrere dal 1
ottobre 2006 competono soltanto alla Amministrazione finanziaria.
Il motivo è infondato. La costituzione di Equitalia, in entrambi i gradi
di giudizio di merito, è avvenuto a seguito della notificazione all’agente
della riscossione del ricorso introduttivo e dell’atto di appello ad opera

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società con ricorso per cassazione. Conseguentemente l’agente per la

della società ricorrente, che ha individuato anche in Equitalia, oltre che
nella Agenzia delle Entrate, il proprio contraddittore processuale, così
legittimandone la costituzione in giudizio. Il citato art.3 del d.l.n.203 del
2005, convertito nella legge n.248 del 2005, non ha assegnato alla
Agenzia delle Entrate lo svolgimento diretto della attività di riscossione
dei tributi ma, al contrario, ha stabilito che l’attività di riscossione, a
decorrere dal 1 ottobre 2006, è esercitata dalla neocostituita società

quali si sostituiscono ex lege ai concessionari del servizio nazionale di
riscossione.
2.Secondo motivo: “Violazione e mancata applicazione dell’art.26
comma 1, periodo 1, d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 ; violazione e falsa
applicazione dell’art.26 comma 1 periodo 2, d.P.R. 29 settembre 1973
n.602;violazione e falsa applicazione dell’art.21 comma 1 decreto
legislativo 31 dicembre 1992 n.546 ; violazione e mancata applicazione
dell’art.112 cod.proc.civ. ; violazione e mancata applicazione dell’art.12
d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 e violazione e falsa applicazione
dell’art.25 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602; violazione e mancata
applicazione dell’art.19 comma 1 lett.d) e dell’art.21 comma 1, periodo 1,
decreto legislativo

31 dicembre 1992 n.546; violazione e mancata

applicazione dell’art.19 comma 3, periodo 2, decreto legislativo

31

dicembre 1992 n.546; denunzia ai sensi dell’art.62 decreto legislativo 31
dicembre 1992 n.546 dell’art.360 n.3 e 5 cod.proc.civ.”.
3.Terzo motivo: “Violazione e mancata applicazione dell’art.26
comma 1, periodo 1, d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 ; violazione e falsa
applicazione dell’art.26 comma 1 periodo 2, d.P.R. 29 settembre 1973
n.602;violazione e falsa applicazione dell’art.21 comma 1 decreto
legislativo 31 dicembre 1992 n.546 ; violazione e mancata applicazione
dell’art.112 cod.proc.civ.; violazione e mancata applicazione dell’art.12
d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 e violazione e falsa applicazione
dell’art.25 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602; violazione e mancata
applicazione dell’art.19 comma 1 lett.d) e dell’art.21 comma 1, periodo 1,
decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 ; violazione e mancata
applicazione dell’art.19 comma 3, periodo 2, decreto legislativo 31

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2

Riscossione spa (poi denominata Equitalia spa) e dalle sue partecipate, le

dicembre 1992 n.546: denunzia ai sensi dell’art.62 decreto legislativo 31
dicembre 1992 n.546 dell’art.360 n.3 e 5 cod.proc.civ.”.
4.Quarto motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art.26 comma
1 periodo 2, d.P.R. 29 settembre 1973 n.602; violazione e mancata
applicazione dell’art.148 cod.proc.civ.; violazione e falsa applicazione
dell’art.21 comma 1 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 ;
violazione e mancata applicazione dell’art.112 cod.proc.civ. ; violazione e

violazione e falsa applicazione dell’art.25 d.P.R. 29 settembre 1973
n.602; violazione e mancata applicazione dell’art.19 comma 1 lett.d) e
dell’art.21 comma 1, periodo 1, decreto legislativo 31 dicembre 1992
n.546 ; violazione e mancata applicazione dell’art.19 comma 3, periodo
2, decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546: denunzia ai sensi
dell’art.62 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 dell’art.360 n.3 e
5 cod.proc.civ.”
5. Quinto motivo: “violazione e mancata applicazione dell’art.26
comma 1, periodo 2, d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 ; violazione e
mancata applicazione dell’art.3 comma 2 legge 20.novembre 1982
n.890;;violazione e falsa applicazione dell’art.21 comma 1 decreto
legislativo 31 dicembre 1992 n.546 ; violazione e mancata applicazione
dell’art.112 cod.proc.civ. ; violazione e mancata applicazione dell’art.12
d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 e violazione e falsa applicazione
dell’art.25 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602; violazione e mancata
applicazione dell’art.19 comma 1 lett.d) e dell’art.21 comma 1, periodo 1,
decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 ; violazione e mancata
applicazione dell’art.19 comma 3, periodo 2, decreto legislativo 31
dicembre 1992 n.546: denunzia ai sensi dell’art.62 decreto legislativo 31
dicembre 1992 n.546 e art.360 n.3 e 5 cod.proc.civ.”.
6.Sesto motivo: ” Violazione e mancata applicazione dell’art.12
comma 4 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 e dell’art.2 comma 1 d.rn. 3
settembre 1999 n.321; violazione e mancata applicazione dell’art.4
comma 2 d.lgs. 30 marzo 2001 n.165; violazione e mancata applicazione
dell’art.19 e dell’art.53 d.lgs. 30 luglio 1999 n.3000; violazione e
mancata applicazione dell’art.2697 cod.civ. ; violazione e mancata

3

mancata applicazione dell’art.12 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 e

applicazione dell’art.112 cod.proc.civ.; denunzia ai sensi dell’art.62
decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 e 360 n.3 e 5 cod.proc.civ. ”
7.Settimo motivo: “Violazione e mancata applicazione dell’art.26
comma 1 periodo 1 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 ; violazione e falsa
applicazione dell’art.26 comma 1. periodo 2 d.P.R. 29 settembre 1973
n.602 ; violazione e mancata applicazione dell’art.112 cod.proc.civ. ;
denunzia ai sensi dell’art.62 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546
e 360 n.3 e 5 cod.proc.civ. ”

comma 1 periodo 1 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 ; violazione e falsa
applicazione dell’art.26 comma 1 periodo 2 d.P.R. 29 settembre 1973
n.602 ; violazione e mancata applicazione dell’art.112 cod.proc.civ. ;
denunzia ai sensi dell’art.62 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546
e 360 n.3 e 5 cod.proc.civ. ”
I motivi da secondo ad ottavo, da esaminare congiuntamente poiché
attinenti alla medesime questioni relative alla notificazione e
sottoscrizione del ruolo e della cartella, sono inammissibili. L’elencazione
di un numero rilevante e disparato di norme che si assumono
indistintamente violate, è tale da determinare genericità ed aspecificità
nella indicazione della specifica previsione normativa la cui violazione si
intende censurare; la ricorrente opera un commistione inestricabile tra
la denuncia di violazioni di legge sostanziali e processuali, tutte
ricondotte alla ragione di ricorso prevista dall’art.360 comma primo n.3
(afferente le sole violazioni di norme sostanziali) e all’art.360 comma
primo n.5 ( afferente l’omesso esame di dati fattuali decisivi sulle quali le
parti hanno discusso). La denuncia del motivo di ricorso previsto
dall’art.360 comma primo n.5 cod.proc.civ. ( “omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione “) è
inammissibile anche perché l’articolazione dei motivi non contiene
l’illustrazione di dati di natura fattuale , di rilevanza decisiva, il cui esame
sia stato omesso dal competente giudice di merito (Sez. U, Sentenza n.
8053 del 07/04/2014).
Le censure che, nell’ambito della variegata articolazione dei motivi di
ricorso, possono ritenersi dotate di un sufficiente tasso di specificità, sono
infondate. La cartella di pagamento altro non è che la notificazione al

n

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4

8.0ttavo motivo: “Violazione e mancata applicazione dell’art.26

singolo contribuente dell’estratto di ruolo che lo riguarda. Pertanto, con
l’impugnazione della cartella possono essere dedotti sia motivi di
doglianza attinenti alla cartella che al ruolo stesso. La notifica diretta
della cartella di pagamento a mezzo posta è espressamente consentita
dail’art.26 primo comma , secondo periodo , del d.P.R. 29 settembre
1973 n.602.
9.Nono motivo: “Violazione e mancata applicazione dell’art.68
comma 2 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 ; violazione e

dell’art.62 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 e 360 n.3 e 5
cod.proc.civ.”, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale non
si è espressa in ordine al vizio dedotto “con riserva”, in quanto “laddove
vengano accolti il ricorso per cassazione sull’atto presupposto, allora si
contesta il venir meno della formazione totale o parziale della cartella di
pagamento”.
Il motivo è inammissibile, sia perché il vizio di omessa pronuncia non
è riconducibile alle dedotte ragioni di ricorso di cui all’art.360 comma
primo n.3 e 5 cod.proc.civ. , sia perché non è ammessa la formulazione
di un motivo di impugnazione eventuale, valevole qualora si avveri una
condizione incerta e futura ( accoglimento dell’impugnazione del
prodromico avviso di accertamento).
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall’art. 1, comma 17, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in
favore di Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 6.500 oltre eventuali
spese prenotate a debito, ed in favore di Equitala Nord spa liquidate in
euro 6.500 oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed
accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di

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mancata applicazione dell’art.112 cod.proc.civ. ; denunzia ai sensi

contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma
del comma 1-bis dello stesso art.13.

Così deciso il 9.11.2017.

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