Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3173 del 09/02/2011

Cassazione civile sez. II, 09/02/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 09/02/2011), n.3173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.S. C.F. (OMISSIS), M.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PANARITI BENITO, rappresentati e difesi

dall’avvocato CHIDICHIMO GIUSEPPE;

– ricorrenti –

contro

C.F., O.G., C.A.;

– intimati –

e sul ricorso n. 10725/2005 proposto da:

C.A., O.G. C.F. (OMISSIS),

C.F., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato POTTINO GUIDO

MARIA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZAULI

CARLO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali-

contro

S.S., M.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1286/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

Udito l’Avvocato Chidichimo Giuseppe difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

Udito l’Avv. Cuccia Andrea difensore del resistente, che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso previa riunione il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.T. e O.G. esponevano che con contratto preliminare del 25-7-1995 S.S. e M. M. avevano promesso loro di vendere l’immobile sito in (OMISSIS) per il prezzo di L. 320.000.000 di cui, al momento della stipula avevano versato, la somma di L. 10.000.000 a titolo di caparra mentre il residuo importo doveva essere corrisposto in rate con scadenza successive di cui le prime due, per complessivi L. 110.00.000 erano state pagate; il pagamento della successiva rata pari a L. 60.00.000 con scadenza 10-1-1996 era stato sospeso giacchè, avendo appreso il rischio di evizione derivante dall’esistenza di un credito vantato nei confronti del S. da tale C.V. accertato con sentenza della Corte di appello di Bologna, avevano invitato i promittenti venditori a chiarire tale situazione ma queste , per tutta risposta, avevano dedotto l’avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento.

Ciò posto, gli istanti convenivano in giudizio i predetti dinanzi al Tribunale di Fori per sentire: pronunciare, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., l’esecuzione in forma specifica del preliminare previa offerta della somma ancora dovuta a titolo di prezzo con gli oltre interessi legali; condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni.

I convenuti, costituendosi in giudizio,chiedevano il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto de quo per inadempimento degli attori con la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni nella misura di L. 120.000.000. Veniva respinta l’istanza di sequestro giudiziario dell’immobile de quo, proposta dagli attori nel corso del giudizio, sul rilievo che l’atto di citazione era stato trascritto in epoca anteriore, il 4-5-1996, alla trascrizione del pignoramento promosso dal C. (il 30/7/1996) Con sentenza n. 1206/00 il Tribunale accoglieva la domanda relativa l’esecuzione in forma specifica del preliminare, rigettando quella di danni proposta dagli attori nonchè la riconvenzionale avanzata dai convenuti Con sentenza dep. il 2 novembre 2004 la Corte di appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’impugnazione principale proposta dai convenuti, disponeva che i promissari acquirenti corrispondessero gli interessi legali sulle somme dovute e non versate alle scadenze pattuite; rigettava l’appello incidentale spiegato da C.F., C.A. e O. G., quali eredi C.T., deceduto nelle more del giudizio di primo grado, relativamente alla domanda di risarcimento dei danni. I Giudici di appello, nel ritenere prevalente l’inadempimento dei promittenti venditori, osservavano che i promissari acquirenti non potevano considerarsi inadempienti all’obbligazione di pagamento del prezzo, tenuto conto che i medesimi avevano legittimamente, ai sensi dell’art. 1461 cod. civ., sospeso la prestazione in considerazione del mutamento delle condizioni patrimoniali dei convenuti i quali non avevano fornito alcuna risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dagli attori in ordine all’esistenza del credito di L. 56.000.000 vantato da un terzo nei confronti del S. e che i convenuti avevano altresì rifiutato la proposta di componimento della vertenza loro formulata dall’avv. P., secondo cui gli acquirenti si sarebbero assunto il debito del S. scomputando del relativo importo il prezzo ancora dovuto; d’altra parte, il rischio di evizione non si presentava di scarsa entità tenuto conto dell’importo del credito della C.F..

Gli attori, peraltro, venivano condannati al pagamento degli interessi legali sulle somme ancora dovute a titolo di prezzo, perchè gli stessi con le conclusioni rassegnate in primo grado, avevano dichiarato ad essere disponibili a corrispondere tali importi e, perchè il contenuto della sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. deve riprodurre il medesimo assetto di interessi regolato con il contratto preliminare, nel quale rientrava l’esecuzione dei pagamenti alle scadenze pattuite, la corresponsione degli interessi legali era dovuta da tali scadenze, anche se il ritardo nel pagamento era imputabile ai promittenti venditori.

Era respinto l’appello incidentale con cui gli attori avevano lamentato il mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni, osservando in proposito che, quanto alla somma di L. 120.000.000, la stessa era stata dai medesimi versata in attuazione del regolamento di interessi pattuito, mentre gli attori non avevano offerto la prova nè del danno emergente nè del lucro cessante derivanti dall’inadempimento dei convenuti.

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione S. S. e M.M. per cassazione sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso gli intimati, proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi illustrati da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc civ., perchè sono stati proposti avverso la stessa sentenza.

RICORSO PRINCIPALE. Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., censurano la decisione gravata che aveva compiuto un errata valutazione della richiesta di chiarimenti inviata dagli attori e della deposizione della teste P.: per quanto riguardava la prima si trattava di una lettera meramente interlocutoria alla quale essi ricorrenti avevano replicato chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento degli attori che avevano violato le regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto; per quanto concerne la seconda, l’avv. P. che non era il legale degli attori e con la quale i convenuti non avevano avuto alcun contatto, aveva espresso un parere personale in ordine al tentativo di conciliazione e non era a conoscenza diretta dei fatti;

l’apprezzamento tecnico, dalla medesima espresso, non poteva assumere alcun valore probatorio.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che la sentenza impugnata, nel ritenere l’inadempimento colpevole di convenuti, ha accertato a) l’esistenza (peraltro pacifica) del credito di L. 56.000.000 in virtù di sentenza della Corte di appello nei confronti del S.; b) la sospensione dei pagamenti avvenne dopo che i convenuti non avevano dato alcun seguito alla richiesta di chiarimenti inviata il 5-1-1996, all’esito dei quali avevano dichiarato di riservare il versamento della rata scadente il successivo 10-1-1996 ; c) la teste P. aveva riferito del rifiuto da parte dei convenuti della proposta di componimento, in base al quale i promissari si sarebbero assunto il debito verso il terzo, defalcando l’importo dal residuo prezzo.

Orbene, le censure al riguardo formulate si sono rivelate infondate:

per quanto riguarda il contenuto della lettera definita meramente interlocutoria la doglianza si risolve nella denuncia della erronea interpretazione del suo contenuto che, avendo ad oggetto un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se non per violazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. e segg. che non sono stati in alcun modo dedotti : al riguardo, è appena il caso di ricordare che il ricorrente ha l’onere di dimostrare la regola di interpretazione che sarebbe stata disattesa in relazione allo specifico contenuto del testo che deve essere integralmente trascritto in modo da consentire alla Corte di Cassazione che non diretto accesso agli atti, di verificarne la fondatezza: nessuno di tali oneri è stato nella specie ottemperato dai ricorrenti.

Per quel che concerne la deposizione della teste escussa, la sentenza ha dato rilevanza decisiva non a un apprezzamento tecnico ma a una circostanza obiettiva dalla medesima riferita ovvero il rifiuto da parte dei convenuti di addivenire alla proposta di soluzione prospettata.

In base a tali elementi di fatto, la sentenza ha ritenuto giustificata la sospensione dei pagamenti ai sensi dell’art. 1461 cod. civ. sul rilievo che, in considerazione del debito accertato, sarebbe stato in pericolo la controprestazione,cioè il trasferimento della proprietà dell’immobile oggetto del preliminare, individuando piuttosto nel comportamento tenuto dai convenuti- che non avevano dato alcuna risposta alla richiamata lettera di chiarimenti- proprio la violazione delle regole di buona fede e di correttezza che devono ispirare la condotta delle parti nell’esecuzione del contratto.

Orbene, se non risultano violate le disposizioni di legge richiamate, la doglianza si rivela inammissibile laddove, censurando in sostanza la ricostruzione dei fatti in ordine alla parte inadempiente e alla gravita dell’inadempimento, denuncia la erronea valutazione delle risultanze processuali, il cui giudizio è riservato all’indagine del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione che nella specie, oltre che neppure specificamente dedotto, è del tutto insussistente. Al riguardo, è appena il caso di ricordare che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, non essendo compito del giudice di legittimità verificare l’esattezza della decisione rispetto alle risultanze istruttorie: spetta alla Cassazione, che non può esaminare gli atti, tranne che sia dedotto un error in procedendo, quello di controllare, sotto il profilo logico e formale, la correttezza giuridica del provvedimento impugnato esclusivamente a stregua dell’esame del suo intrinseco contenuto.

Con il secondo motivo il ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1498, 1479, 1461, 1481, 1482, 1454, 2932, 1176, 1182, 1186, 1209, 1210, 1212, 1218 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3) censurano la sentenza laddove aveva ritenuto ascrivibile ai convenuti l’inadempimento prioritario colpevole, tenuto conto che in primo luogo il debito di L. 56.000.000 – somma peraltro modesta rispetto al valore complessivo della compravendita pari a L. 320.000.000 – era a carico di uno solo dei venditori, per cui l’altra metà del bene venduto era libera da ogni vincolo: il debito sarebbe stato estinto ove gli acquirenti avessero versato una sola rata alla scadenza pattuita; con il loro comportamento i resistenti avevano dimostrato di non avere interesse alla stipula del contratto definitivo, avendo sospeso i pagamenti al minimo dubbio circa il pericolo solo eventuale, non concreto ed attuale, di un inadempimento del promittente venditore. Non ricorrevano e non ricorrono i presupposti per applicabilità della norma ex art. 1461 cod. civ., posto che l’atto di citazione dei resistenti stato trascritto il 4.5.1996, in data anteriore al pignoramento immobiliare promosso dal terzo nei confronti del solo ricorrente S.S. e trascritto solo il 30.7.1996, mentre la rata di L. 60 milioni non pagata era già scaduta fin dal 1 gennaio 1996, la seconda rata da 30 milioni di lire era già scaduta il 30 aprile 1996 e l’ultima rata da L. 110 milioni scadeva il giorno della trascrizione del pignoramento, e cioè il 30 luglio 1996, pignoramento trascritto venuto a conoscenza dei resistenti solo successivamente.

L’inadempimento dei promittenti acquirenti era palese e non trovava alcuna plausibile giustificazione, tenuto che essi ricorrenti mai, all’epoca, avevano dichiarato di non voler adempiere al contratto, anzi avevano chiesto l’anticipazione del rogito anche per riscuotere le rate dovute e per evitare ed eliminare ogni gravame sul bene.

D’altra parte, alla specie non erano applicabili gli artt. 1481 e 1482 cod. civ.: la gravità dell’inadempimento degli attori risultava dalla differenza di valore fra il debito di L. 56.000.000 e l’importo delle rate del prezzo scadute e non pagate e aveva causato il danno consistito nel pignoramento subito in conseguenza del mancato pagamento del prezzo ancora dovuto: ogni considerazione in ordine alla fondatezza della domanda di esecuzione specifica era assorbita dalla domanda diretta alla pronuncia di risoluzione del contratto.

La domanda di cui all’art. 2932 cod. civ. era inammissibile, perchè non preceduta da un atto di diffida o di messa in mora.

Ribadiscono ancora i ricorrenti che la lettera di chiarimenti non poteva giustificare la sospensione dei pagamenti, mentre la sentenza non aveva applicato l’art. 1453 cod. civ., atteso il grave inadempimento degli attori.

Con il terzo motivo i ricorrenti, lamentando insufficiente contraddittoria ed errata motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censurano la sentenza impugnata che aveva considerato rilevante il debito di L. 56.000.000, peraltro sorto a carico del solo S. in un momento successivo alla conclusione del contratto, quando i resistenti si erano resi inadempienti al pagamento della somma di L. 200.000.000 a fronte del complessivo importo di L. 320.000.000, non considerando il grave inadempimento degli attori che, pur avendo chiesto la conferma del contratto, avevano poi agito come si versasse in tema di risoluzione contrattuale sospendendo il pagamento del prezzo: il che avrebbe dovuto comportare l’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto. Contraddittoriamente, la sentenza, pur avendo ritenuto come notoria la rivalutazione del valore degli immobili, aveva poi dato rilevanza – ai fini di configurare l’asserito pericolo di evizione- all’esistenza del credito di L. 56.000.000 che doveva considerarsi ancor più modesto e insignificante rispetto a quanto non fosse all’epoca.

In considerazione della violazione delle regole contrattuali, sarebbe dovuto riconoscersi il danno lamentato dai convenuti e che era stato dimostrato a stregua delle circostanze emerse dalle deposizioni escusse. I motivi, che stante la stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

In presenza dei reciproci inadempimenti allegati dalle parti a fondamento delle rispettive e contrapposte domande, la sentenza ha correttamente proceduto alla necessaria comparazione dei rispettivi inadempimenti allo scopo di verificare a quale dei contraenti era addebitabile la mancata esecuzione del contratto de qua, ritenendo – all’esito dell’indagine di fatto riservata al giudice di merito e immune da vizi logici o giuridici – causalmente determinato dalla condotta dei convenuti il mancato pagamento del prezzo da parte degli attori e, perciò, prioritario l’inadempimento dei promittenti venditori: di conseguenza, ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto proposta da questi ultimi e accolto quella formulata dagli attori.

Occorre in proposito considerare che:

a) la circostanza che il debito fosse a carico soltanto di uno dei comproprietari promittenti è circostanza del tutto irrilevante, atteso che la promessa di vendita di un bene in comunione da parte dei comunisti da luogo ad un’obbligazione indivisibile che deve essere eseguita con la necessaria partecipazione di tutti i promittenti che devono prestare il consenso al trasferimento, essendo qui da rilevarsi che il contratto preliminare aveva ad oggetto il trasferimento della proprietà del bene nella sua interezza e non la quota ideale attribuibile al comproprietario non debitore;

b) come si è già detto, la sospensione dei pagamenti era giustificata dal pericolo di perdere la controprestazione, atteso il comportamento tenuto dai convenuti, i quali avevano omesso quel dovere di cooperazione necessario per salvaguardare l’interesse dell’altro contraente all’attuazione del sinallagma contrattuale, tant’è vero che, di fronte alla richiesta di chiarimenti formulata dagli attori, i convenuti risposero invocando l’avvenuta risoluzione del contratto; la sentenza ha dunque ancorato la legittimità del lamentato pagamento a circostanze obiettive, tenuto conto che sull’immobile de quo venne per l’appunto trascritto il pignoramento in relazione al credito in oggetto. E la domanda di cui all’art. 2932 cod. civ. e la sua trascrizione (che fa retroagire gli effetti della sentenza costitutiva, prevalendo sulle le trascrizioni e le iscrizioni successive alla domanda ex art. 2652 c.c., n. 2) – determinate dal pregresso inadempimento ascrivibile ai promittenti venditori e volto al trasferimento alle condizioni stabilite nel contratto preliminare – erano giustificate e rese necessarie proprio per rendere inefficaci nei confronti degli attori gli effetti che altrimenti sarebbero conseguiti all’incombente pignoramento che era stato trascritto il giorno dopo la trascrizione dell’atto di citazione e che, ove gli attori avessero proceduto al pagamento della rata già maturata e non avessero proposto la domanda trascritta, avrebbe compromesso le relative ragioni.

La sospensione della prestazione è una forma di autotutela idonea a preservare il debitore dal pericolo di non ottenere la controprestazione, perchè altrimenti il suo adempimento non sarebbe giustificato dal sinallagma contrattuale che in ipotesi non verrebbe attuato: nella specie, la sospensione dei pagamenti era giustificata dal rischio effettivo di non ottenere la proprietà dell’immobile libera da pesi ed era per l’appunto diretto a impedire, come si è detto, il verificarsi degli effetti pregiudizievoli derivanti dall’imminente pignoramento;

c) la differenza fra l’importo di L. 56.000.000 e quello delle rate del prezzo scadute e non pagate è del tutto irrilevante, posto che i promissari acquirenti avevano diritto al trasferimento della proprietà del bene nel suo obiettivo valore corrispondente al prezzo pattuito.

d) la volontà degli attori di fare fronte alle proprie obbligazioni era manifestata dalla richiamata lettera di chiarimenti, mentre d’altra parte l’esercizio della azione diretta ad ottenere, a norma dell’art. 2932 cod. civ., una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso non è condizionato a una diffida ad adempiere o ad una preventiva costituzione in mora dell’obbligato a concludere il contratto, per cui l’interesse a proporre la domanda si stabilisce solo in base ad una situazione obiettiva di inadempimento; la successiva sospensione dei pagamenti costituiva, come si è detto ripetutamente, legittimo esercizio del diritto di autotutela e, come tale, escludeva che fosse a carico dei medesimi configurabile un inadempimento colpevole e quindi fosse ai medesimi addebitabile la mancata conclusione del contratto;

d) di conseguenza, la domanda di risarcimento dei danni patiti dai convenuti doveva essere rigettata, atteso che, essendo stato escluso il colpevole inadempimento dei promissari acquirenti, non era configurabile il presupposto stesso della pretesa risarcitoria.

RICORSO INCIDENTALE. Il primo motivo, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 2932, 1282 e 1218 cod. civ., lamenta la contraddizione in cui era incorsa la sentenza impugnata che, dopo avere ritenuto prevalente l’inadempimento dei promittenti venditori e il ritardo ai medesimi imputabile nella conclusione del contratto definitivo, aveva poi condannato essi resistenti al pagamento degli interessi legali sulle somma dovute a titolo di saldo del prezzo in contrasto con i principi al riguardo elaborati dalla Suprema Corte. Il motivo va disatteso.

La sentenza impugnata, nel ritenere dovuta la corresponsione da parte degli attori degli interessi legali sulle somme dovute, non si è limitata a fare riferimento alla necessità di tenere conto del regolamento convenuto con il contratto preliminare, ma ha fondato tale decisione anche sul rilievo che gli attori avevano con l’atto di citazione formulato offerta di pagamento anche degli interessi: tale ultima motivazione non è stata minimamente censurata Ne consegue che la sentenza si basa su una duplice ratio decidendi e la seconda, non essendo stata censurata, è di per sè idonea a sorreggere la motivazione.

Con il secondo motivo i resistenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, 1226 e 1453 cod. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censurano la sentenza impugnata laddove aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni tenuto conto che il danno emergente era derivato dall’avere versato la somma di L. 120.000.000 senza avere ricevuto la controprestazione, mentre il lucro cessante era rappresentato dall’incremento patrimoniale di cui gli acquirenti avrebbero beneficiato ove i promissari avessero adempiuto alla promessa di vendita; in ogni caso, nel caso di mancata disponibilità del bene da parte del promissario acquirente il danno è in re ipsa e occorre fare riferimento al valore locativo nel periodo di tempo dalla data della prevista consegna e la consegna effettiva.

Il motivo va accolto nei limiti di cui si dirà infra.

Per quanto concerne il danno derivante dal mancato reddito della somma versata a titolo di acconto del prezzo, va considerato che, avendo agito per ottenere l’esecuzione del contratto, gli attori non possono ragionevolmente sostenere che l’importo di L. 120.000.000 era stato dato senza ottenere la controprestazione posto che tale importo rappresentava parte del corrispettivo pattuito per ottenere il trasferimento del bene e dunque rappresentava pur sempre la prestazione dovuta; piuttosto il danno sarebbe consistito nel ritardo con cui la controprestazione sarebbe avvenuta ma lo stesso si concreta nel pregiudizio derivante dalle conseguenze del mancato rispetto – nel trasferimento e nella consegna dell’immobile – dei tempi convenuti e dunque dalla mancata disponibilità del bene:

trattasi del secondo profilo di danno invocato dal ricorrente incidentale quale lucro cessante che di seguito sarà esaminato.

La doglianza è, sotto quest’ultimo aspetto, fondata.

Al riguardo va considerato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nel caso di inadempimento del promittente venditore nella consegna del bene promesso in vendita il danno subito dal promissorio acquirente per la mancata disponibilità dell’immobile è in re ipsa derivando dal mancato percepimento del reddito da esso normalmente ricavabile (da ultimo, cfr. Cass. 1562/2010, v. in motivazione).

Pertanto erroneamente la sentenza ha rigettato la domanda risarcitoria relativamente al danno conseguente alla mancata disponibilità dell’immobile, pur avendo anche sotto il profilo in esame gli attori chiesto consulenza tecnica (secondo quanto risulta dalle conclusioni trascritte nell’intestazione della decisione impugnata).

La sentenza va cassata, con rinvio anche per le spese della presente fase, al ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale per quanto in motivazione cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011

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