Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31729 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 07/12/2018), n.31729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24556-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE

34, presso lo studio dell’avvocato ENRICO VALENTINI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 165/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

TARANTO, depositata il 02/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

che:

B.C., erede di B.Z., impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione, n. (OMISSIS), notificato in data (OMISSIS), relativo a due dichiarazioni: la dichiarazione vol. (OMISSIS) n. (OMISSIS), presentata il (OMISSIS), e la dichiarazione vol. (OMISSIS) n. (OMISSIS) (modificativa) presentata il (OMISSIS). La contribuente eccepiva la decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio per decorrenza del termine triennale, in ragione del dies a quo riferibile alla data del (OMISSIS) di presentazione della prima dichiarazione di successione, oltre l’errato calcolo dell’Invim. La CTP di Taranto, con sentenza n. 58 del 1.7.2008, accoglieva il ricorso della contribuente, ed in particolare l’eccezione di decadenza con riferimento alla data di presentazione della prima dichiarazione, mentre riteneva nei termini la dichiarazione successiva, presentata il (OMISSIS), disponendo l’annullamento dell’avviso e la riliquidazione dello stesso in base al solo imponibile indicato nella dichiarazione n. vol. (OMISSIS) n. (OMISSIS). L’Ufficio impugnava la decisione, eccependo che, in presenza di dichiarazioni successive alla prima, comportanti una diversa determinazione dell’imposta, il decorso del termine triennale doveva essere computato dalla data dell’ultima dichiarazione.

La CTR della Puglia, con sentenza n. 165/29/10, rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza impugnata, ravvisando la decadenza per la liquidazione dell’imposta principale con riferimento alla prima dichiarazione, atteso che la successiva dichiarazione, non avendo portato alcun aumento dell’asse ereditario, era da considerarsi una dichiarazione semplicemente modificativa della precedente. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo un solo motivo. Cinzia Basta si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 7, comma 1, art. 27, comma 2 e art. 33, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, , atteso che dovrebbe ritenersi pacifico che, già precedentemente all’emanazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, la problematica della decorrenza del termine, in presenza di più dichiarazioni succedutesi nel tempo, era stata risolta in senso favorevole all’Ufficio e, quindi, in presenza di dichiarazioni comportanti una diversa determinazione dell’imposta, il decorso del termine triennale doveva essere computato dalla data di presentazione della successiva. L’Ufficio ricorrente argomenta che il nuovo testo unico sull’imposta di successione, il D.Lgs. n. 346 del 1990, sarebbe ancora più chiaro sul punto; pertanto l’avviso di liquidazione dovrebbe ritenersi notificato nei termini, in quanto il termine di decadenza triennale decorrerebbe dalla data di presentazione della dichiarazione modificativa della dichiarazione di successione principale.

2. Il ricorso è infondato e va rigettato, in ragione delle seguenti considerazioni.

2.1. Il rapporto fra la dichiarazione di successione del contribuente ed il potere di liquidazione dell’Ufficio è regolato dalle seguenti disposizioni normative:

a) D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 27, comma 2: “L’imposta è liquidata dall’ufficio in base alla dichiarazione della successione, a norma dell’art. 33, ed è nuovamente liquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all’art. 28, comma 6”.

b) D.Lgs. 31 ottobre 1990, art. 33, n. 346: “L’Ufficio del registro liquida l’imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato accertamento d’ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell’art. 28, comma 6 e dell’art. 31, comma 3”.

c) D.Gls. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 28, comma 6: “Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento…che dà luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato ovvero ad applicazione dell’imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa”.

2.2.Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni approvato con D.Lgs. n. 346 del 1990, la dichiarazione di successione deve essere presentata entro un anno dalla data di apertura della successione. Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che fino alla scadenza del termine di presentazione, la dichiarazione di successione può essere modificata.

L’imposta di successione è suscettibile di essere liquidata, dopo la dichiarazione, mediante l’avviso di liquidazione. L’attività di liquidazione è soggetta a termini di decadenza ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27 (Cass. n. 12754 del 2016; Cass. n. 1974 del 2015).

Il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27, infatti, regola compiutamente l’attività liquidatoria del tributo, prevedendo, al secondo comma, che l’imposta è liquidata dall’Ufficio in base alla dichiarazione di successione, a norma dell’art. 33, ed è nuovamente liquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all’art. 28, comma 6, entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione o della dichiarazione integrativa o sostitutiva.

2.3.La dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva (art. 28, comma 6 e art. 33, commi 1 e 1 bis TUSD) è una denuncia di successione redatta successivamente alla prima dichiarazione ed in ragione di un evento che dà luogo ad un mutamento della devoluzione dell’eredità, sicchè serve anche per aggiungere eventuali beni, mobili o immobili, non inseriti precedentemente nell’asse ereditario. La dichiarazione di successione modificativa (art. 28, comma 6 e art. 31, comma 3, TUSD) consente di modificare i dati presentati nella prima dichiarazione relativi ai dati anagrafici degli eredi, alle quote ereditarie, ai dati catastali degli immobili ed ai dati relativi e liquidità. A differenza della dichiarazione integrativa, la dichiarazione di successione modificativa non può riguardare mutamenti relativi alla devoluzione dell’eredità.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 27 luglio 2004, n. 14088, nel rilevare la specificità della dichiarazione di successione, disciplinata dall’art. 27 e seguenti del TUS, rispetto ad altre dichiarazioni fiscali, chiarisce testualmente ” la dichiarazione sostitutiva e quella integrativa nell’art.28, comma 6, si atteggiano come materia di vero e proprio obbligo, condizionato al sopravvenire di eventi che diano luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità e del legato ovvero ad applicazione dell’imposta in misura superiore.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 426 del 1995, precisa le medesime caratteristiche della dichiarazione integrativa come chiarite da questa Corte ed, in particolare, con riferimento al termine di presentazione, stabilisce che: “..coerentemente con le succitate disposizioni normative, il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva o integrativa decorre non già dalla data di apertura della successione, bensì dalla data diversa data dell’evento di cui all’art. 28, comma 6, ovvero dell’evento che ha comportato il mutamento di devoluzione ereditaria, come esplicitamente previsto dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, comma 2, lett. e) (che riproduce il D.P.R. n. 637 del 1972, art. 39, lett. d)).”

2.4. Ciò premesso, la CTR, con accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, in quanto adeguatamente motivato essendo privo da incongruità e vizi logici (dovendosi anche rilevare che non è stato censurato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 5), ha qualificato la dichiarazione presentata dalla contribuente, una “semplice dichiarazione modificativa”, in ragione dell’omesso aumento dell’asse ereditario.

Ne consegue che il termine di decadenza del potere di accertamento da parte dell’ufficio e, quindi, per la notifica della liquidazione dell’imposta doveva essere effettuato entro tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione. Tale termine segnava, e segna, il limite temporale entro il quale doveva svolgersi e concludersi la fase del rapporto tributario relativa all’accertamento del valore dei beni ereditari.

3. In definitiva il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2300,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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