Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31728 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 07/12/2018), n.31728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24555-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.P.;

– intimato –

avverso la decisione n. 241/2010 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

TRIESTE, depositata il 17/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

che:

M.P., erede di M.I., presentava, in data 1.6.1981, due dichiarazioni successione, la n. (OMISSIS) vol. (OMISSIS), (attivo di Lire 32.917.000, oltre una vendita al prezzo dichiarato di Lire 220.000.000), e la n. (OMISSIS), vol. (OMISSIS) (attivo di Lire 600.000.000 relativo ad un credito in contestazione). In data 10.3.1983, il contribuente presentava all’Ufficio del Registro di Pordenone una istanza di condono, ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, art. 31, all’esito della quale l’Ufficio, in data 22.1.1986, notificava un avviso di liquidazione dell’imposta complementare, per Lire 27.950.100, includendo nella base di calcolo dell’importo dovuto a titolo di condono anche il credito di Lire 600.000.000. M.P. impugnava, con distinti ricorsi, innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Pordenone, la liquidazione dell’imposta principale di successione e l’avviso di liquidazione dell’imposta complementare, successivamente dovuta per effetto della richiesta di condono, con riferimento all’errato inserimento del credito di Lire 600.000.000 nella base imponibile, il quale, secondo il contribuente, doveva essere escluso dall’attivo ereditario, in applicazione del D.P.R. n. 637 del 1972, art. 11, comma 1, n. 7. I procedimenti relativi ai distinti ricorsi si svolgevano separatamente. La vertenza relativa alla imposta principale si concludeva con il rigetto della tesi del contribuente. La CTC di Roma, con pronuncia n. 1903 del 1997, accoglieva l’impostazione dell’Amministrazione, dichiarando che il credito contestato non poteva essere escluso dall’asse ereditario, in quanto il contribuente non aveva ottemperato alle procedure richieste dalla legge sulle successioni per tale esclusione.

La decisione passava in giudicato, come da attestazione di passaggio in giudicato del 7 giugno 2011, prot. 31/R/11, rilasciata dalla CTC di Roma. Con riferimento al giudizio per la determinazione dell’importo dovuto a titolo di imposta complementare, oggetto della presente vertenza, la CT di primo grado di Pordenone, con sentenza n. 515 del 14.6.1991, respingeva il ricorso del contribuente, affermando che, ai sensi del D.P.R. n. 637 del 1972, art. 11, punto 7), i crediti contestati non dovevano essere compresi nell’attivo ereditario solo nel caso in cui l’erede poteva documentare di avere notificato ai debitori l’invito ad assolvere, per suo conto, l’imposta dovuta sui crediti, allegandone copia autentica alla dichiarazione di successione. Il contribuente impugnava la decisione e la Commissione tributaria di II grado di Pordenone, con sentenza n. 116 del 1992, accoglieva l’appello, rilevando che il credito di Lire 600.000,00 non doveva essere dichiarato in quanto non possedeva il requisito di certezza per costituire attività patrimoniale trasferibile all’erede. L’Ufficio impugnava la sentenza innanzi alla CTC, Sezione di Trieste, che, con sentenza n. 241/01/2010, rigettava il gravame, sulla base del rilievo che il credito di Lire 600.000.000 era assolutamente incerto nell’an e nel quantum debeatur e che, pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 637 del 1972, art. 11, non andava nemmeno indicato nella denuncia di successione. Rilevava, inoltre, che il contribuente aveva provveduto, ancorchè in data successiva alla dichiarazione di successione, a notificare ai debitori l’invito ad assolvere, per suo conto, l’imposta dovuta sui crediti stessi prima del loro pagamento e che, pertanto, l’imposta andava calcolata esclusivamente con riferimento agli altri cespiti denunciati. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi. Il contribuente non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata, denunciando:

– Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

– Omessa ed insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

– Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 637 del 1972, art. 11, punto 7), art. 38, punto 9) e art. 49, comma 3, e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Parte ricorrente ritiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata da ultra-petizione, per violazione dell’art. 112 c.p.c., ed in ogni caso sarebbe del tutto erronea per violazione delle norme sopra indicate, atteso che controparte si sarebbe limitata ad eccepire solo che il credito mancava di certezza, ma non ne avrebbe contestato l’esistenza e l’ammontare. Il contribuente, nel corso dei giudizi di merito si era limitato a contestare l’esigibilità del credito sull’assunto che lo stesso “poteva già essere stato riscosso dal defunto”. La sentenza della CTC sarebbe errata e non correttamente motivata in punto di fatto (circa il fatto dell’avvenuta o meno contestazione nell’an e nel quantum del credito de quo), in quanto contraria alle risultanze documentali di causa ed alle stesse allegazioni di controparte che, pur avendo impropriamente definito il credito come “non contestato” nella dichiarazione, in giudizio ne aveva eccepito l’assoggettabilità ad imposta esclusivamente sotto il profilo della sua dubbia esigibilità.

In ogni caso, si deduce, che la sentenza sarebbe viziata anche per violazione e falsa applicazione delle norme richiamate in rubrica, non tengendo conto del fondamentale criterio ermeneutico dell’intepretazione letterale, così come risultante dal complesso delle disposizioni del D.P.R. n. 637 del 1972, relative alla questione controversa. Si argomenta, infatti, che dal chiaro tenore letterale delle norme emergerebbe che il credito di dubbia esigibilità possa essere escluso dall’attivo ereditario esclusivamente qualora il contribuente abbia adempiuto alle formalità previste dalla legge e ne abbia dato prova documentale in allegato alla dichiarazione di successione, senza lasciare spazio a diverse possibili interpretazioni.

2.Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che la medesima questione sarebbe stata decisa, con efficacia di giudicato tra le parti, nel giudizio avente ad oggetto la liquidazione dell’imposta principale di successione, conclusosi con sentenza della CTC di Roma n. 1903/97, dep. Il 22.4.1997, con cui si è accolto il ricorso dell’Ufficio e accertato che, correttamente, il credito di Lire 600.000.000 doveva essere incluso nella determinazione dell’attivo ereditario per la liquidazione dell’imposta principale di successione. Ne consegue che la sentenza della CTC, n. 241/01/2010, impugnata con il presente ricorso, sarebbe viziata per contrasto con il giudicato esterno formatosi sulla medesima questione tra le stesse parti.

3. Per ragioni di priorità logica, va esaminato il secondo motivo di ricorso. La doglianza è fondata.

Nella specie, il giudizio relativo all’imposta principale relativa alla seconda dichiarazione di successione (al n. (OMISSIS) vol. (OMISSIS)) che ha avuto ad oggetto il credito vantato dal “de cuius”, di Lire 600.000.000, con l’annotazione “contestato”, si è concluso con sentenza della CTC n. 1903 del 1997, depositata il 22.4.1997, passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del 7.6.2011, rilasciata in epoca successiva al deposito della sentenza della CTC n. 241/01/2010, avvenuto in data 17.8.2010, ed oggetto di impugnazione.

3.1.In primo luogo e sotto il profilo della individuazione di detto giudicato, va ribadito che, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (tra le altre, Cass. Sez.Un. 16 giugno 2006, n. 13916; Cass. 12 aprile 2010, n. 8650; Cass. 9 dicembre 2016, n. 25269).

Quanto al profilo del rilievo del giudicato esterno nel giudizio di cassazione, questa Corte ha precisato che: “L’esistenza di un giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto” (Cass. n. 16847 del 2018; Cass. n. 11754 del 2018).

Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nella eliminazione dell’incertezza nelle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.

La certezza della formazione del giudicato esterno, per quanto rilevabile d’ufficio, è stata provata da parte ricorrente, attraverso la produzione della sentenza, completa della motivazione, posta a fondamento dell’eccezione, il cui contenuto è stato per intero riportato in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, con l’attestazione di passaggio in giudicato, rilasciata dalla cancelleria di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. (Cass. n. 28515 del 2017; Cass. n. 9746 del 2017).

Nella specie, tale giudicato esterno può essere dedotto e provato in sede di legittimità, essendosi formato dopo la conclusione del giudizio di merito (Cass. n. 24531 del 2017).

3.2. Il motivo va quindi accolto, essendo precluso a questa Corte il riesame delle questioni già risolte con sentenza n. 1903 del 1997, emessa fra le stesse parti dalla CTC di Roma, che, accogliendo la tesi dell’Ufficio, ha rilevato come il contribuente non avesse provato, con attestazione della competente cancelleria, che aveva ritualmente avviato azioni giudiziarie per il recupero del credito vantato e, benchè avesse provveduto tardivamente alla notifica dell’invito ai debitori di imposta (come stabilito dall’art. 11, punto 7), non aveva adempiuto a tutte le formalità richieste dall’impianto complessivo della legge sulle successioni (art. 37 e 38 cit.), con la conseguenza che il credito di Lire 600.000.000 doveva essere incluso nella determinazione dell’attivo ereditario per la liquidazione dell’imposta principale di successione. Come si è detto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto, in ordine alla situazione contenuta nel dispositivo della sentenza che riveste autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo (Cass. n. 26482 del 2007; Cass. n. 26927 del 2008; Cass. n. 14118 del 2001).

4.Dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del primo. La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso proposto dal contribuente. Le spese di lite dei gradi di merito vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e del fatto che il dedotto giudicato esterno si è formato in epoca successiva alla introduzione della lite, mentre la parte soccombente è tenuta al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dal contribuente.

Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA