Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31728 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 13/11/2019, dep. 04/12/2019), n.31728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26474-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CLEMU 2000 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 4, presso lo studio

dell’avvocato MARCO MEDURI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1781/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio. Ciò per inesistenza della notifica dell’appello, in quanto effettuata tramite corriere privato in vigenza della disciplina anteriore alla L. n. 124 del 2017.

La società contribuente si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o), ex art. 360 c.p.c., n. 4;

col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 156 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere l’appellato sanato le eventuali irregolarità della notifica con la sua tempestiva costituzione in giudizio,

il ricorso involge questione rimessa alla valutazione delle Sezioni unite di questa Corte, con le ordinanze n. 10276 e n. 11016 del 2019, in ordine alla notifica degli atti tramite servizio di posta di licenziatario privato;

ritenuta la necessità di attendere il deposito della sentenza delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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