Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31726 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 20/11/2019, dep. 04/12/2019), n.31726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21684-2018 proposto da:

G.P. e G.D., elettiva mente domiciliati in

ROMA, VIA CAIO MARIO n. 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

ALESSANDRO MAGNI, rappresentati e difesi dall’avvocato ROMANO

ZIPOLINI;

– ricorrenti –

contro

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI

n. 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANDRO BONELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1034/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato A.M. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1419/2014 emesso dal Tribunale di Lucca in favore di G.P. e G.D., in forza del quale era stato ingiunto all’opponente il pagamento in favore degli ingiungenti delle somme che questi ultimi, genitori della ex-compagna dell’ A., avevano anticipato per agevolare l’acquisto di un immobile da destinare a residenza familiare della giovane coppia. Nella narrativa dell’atto di opposizione l’ A. sosteneva di nulla dovere agli opposti, i quali avevano inteso eseguire un atto di liberalità. Con sentenza n. 810/2017 il Tribunale respingeva l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.

Interponeva appello l’ A. e si costituivano in seconde cure G.P. e G.D.. Con la sentenza oggi impugnata, n. 1034/2018, la Corte di Appello di Firenze accoglieva il gravame revocando il decreto opposto.

Propongono ricorso per la cassazione di tale decisione G.P. e G.D. affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso A.M.. Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio, non ravvisando l’evidenza decisoria, ritiene opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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