Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31725 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 07/12/2018), n.31725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25767/2011 R.G. proposto da:

B.G. rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Eugenio Bisceglia ed elettivamente domiciliato presso il

ridetto procuratore nel suo studio in Roma, alla via Chioggia n. 2;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria, n. 177/1/10 depositata il 29/07/2010, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

20/6/2018 dal consigliere Dott. Succio Roberto.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’amministrazione finanziaria ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato per IRPEF, IVA e IRAP 2003;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione il contribuente. L’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D), L. n. 146 del 1998, art. 10 e dell’art. 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto probanti, non avendo il contribuente fornito elementi in senso contrario, le risultanze degli studi di settore;

– il secondo motivo di ricorso contesta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR da un lato ritenuto insufficiente a contraddire gli elementi presuntivi semplici addotti dall’Ufficio la presentazione di mera memoria difensiva, dall’altro ritenuto contraddittoriamente rispetto a quanto appena affermato – che le produzioni documentali svolte nel giudizio di merito non siano stati atti a confutare la pretesa;

– i motivi possono trattarsi congiuntamente per ragioni di evidente connessione tra di loro, e sono infondati;

– il primo motivo è invero anche inammissibile: esso non coglie correttamente la ratio decidendi della CTR, che risulta aver posto alla base della propria statuizione il fatto che il contribuente, di fronte alle discordanze tra reddito dichiarato e risultanze degli studi di settore, in sede di contraddittorio endoprocedimentale si è limitato a generiche produzioni di memorie e documenti dal contenuto privo di significato ed efficacia sia quanto al contrasto delle presunzioni, per quanto semplici, poste a base degli studi di settore, sia quanto alla prova di fatti contrari rispetto alle risultanze degli studi di settore stessi; in tal senso quindi – e di qui comunque l’infondatezza del mezzo – la natura di mere presunzioni semplici dell’istituto qui applicato è stata interpretata ed applicata dal secondo giudice in modo scevro da errori di diritto;

– quanto ancora alla ripartizione dell’onere probatorio risulta sul punto pure corretta in diritto la pronuncia della CTR, che in sostanza ha ritenuto che il contribuente sia gravato dall’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, diversa da quanto suggerito dallo studio di settore; nel mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente (cosa che nel presente caso non è dato a questa Corte valutare come chiede il contribuente anche in forza del fatto che il contenuto dei documenti e delle memorie difensive presentate in fase endoprocedimentale non risulta trascritto in ricorso, nè viene indicato in ricorso o altrove in atti dove e quando tali documenti e memorie siano stati prodotti nei precedenti gradi di giudizio).

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 2.000,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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