Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31724 del 07/12/2018
Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 07/12/2018), n.31724
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –
Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22757/2011 R.G. proposto da:
G.G. rappresentato e difeso giusta delega in atti
dall’avv. Antonio Damascelli con domicilio eletto in Roma presso
l’avv. Giovanni Bellomo alla via G. Pasiello n. 15;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,
sez. staccata di Latina n. 30/09/11 depositata il 10/02/2011, non
notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
20/6/2018 dal consigliere Dott. Succio Roberto.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale del Lazio sez. staccata di Latina ha rigettato l’appello del contribuente;
– in dettaglio, la CTR ha ritenuto legittimo l’accertamento operato dall’Ufficio, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 e art. 39, comma 1, lett. D), per IVA e imposte dirette, anno 2004, in quanto da un lato il contribuente non aveva esibito tutta la documentazione contabile ed extracontabile richiesta dall’Amministrazione Finanziaria con questionario debitamente notificato, in sede di controllo; dall’altro, la produzione di parte della documentazione mancante nel corso del processo (secondo il contribuente per causa a questi non imputabile) non consentiva di smentire le presunzioni poste dall’Amministrazione a base dell’accertamento e di contraddire le prove addotte, con riferimento tra l’altro al conto cassa in negativo, ad apporti di denaro assai rilevanti operati dal titolare della ditta individuale, alle incongruenze degli acquisti a fronte di cospicue rimanenze iniziali e di un esiguo costo del venduto;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione G.G., con due motivi. L’ Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, per avere la CTR non adeguatamente valorizzato le risultanze della documentazione contabile prodotta in sede di verifica, di accertamento con adesione e di contenzioso di merito; ove correttamente esaminati e valutati, tali documenti avrebbero invero condotto all’annullamento dell’atto impugnato; il motivo è sia inammissibile che infondato;
– una prima ragione di inammissibilità deriva dal vizio di autosufficienza del mezzo: il ricorrente infatti non trascrive nè indica la sede (se non in parte, a pag. 6 e a pag. 11 del ricorso) ove sono stati prodotti i documenti la cui corretta valutazione, secondo la sua prospettazione, avrebbe dovuto indurre a diverse valutazione il giudice del merito;
– inoltre, il mezzo non coglie la “ratio decidendi” dal momento che la CTR ha ritenuto di non dover comunque esaminare la documentazione in parola in quanto la sua produzione è risultata processualmente tardiva, quindi ne era in ogni caso precluso l’ingresso nel processo;
– ancora, poi, la valutazione di tal documentazione in questa sede comporterebbe un accertamento di fatto che non è consentito al giudice della Legittimità;
– dal tenore del motivo si evince infatti il tentativo di introdurre in sede di legittimità valutazioni di merito, riferite al contenuto probatorio e dimostrativo dei documenti contabili; tal operazione processuale è ovviamente qui preclusa;
il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e art. 58, comma 2, dell’art. 62 del medesimo D.Lgs. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR negato che l’accertamento delle movimentazioni delle merci e delle rimanenze finali potesse trovare ingresso nella sede del giudizio di appello;
– il motivo è inammissibile in quanto non coglie la “ratio decidendi”; invero la CTR non ha ammesso la documentazione in argomento non in applicazione dell’art. 58 ricitato, ma in applicazione della preclusione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, come si legge in sentenze;
– pertanto, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 5.000,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico della parte soccombente.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018