Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31724 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 04/12/2019), n.31724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22439-2017 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore Generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180,

presso lo studio dell’avvocato CARMELA SALVO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE PAVONE;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO,

19, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO RESTUCCIA, rappresentato

e difeso dall’avvocato FRANCESCO SURIA;

– controricorrente –

e contro

ENPAF – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO LEOPARDI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 124/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 21/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza in data 7 febbraio- 21 marzo 2017 n. 124 la Corte d’Appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la opposizione proposta da S.A. nei confronti dell’ENPAF (ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FARMACISTI) e di RISCOSSIONE SICILIA spa avverso l’intimazione di pagamento notificata in data 19.9.2011 (complessivi Euro 6.313,92) e la cartella esattoriale presupposta, emesse per il recupero della contribuzione previdenziale dovuta all’ENPAF negli anni 2005 e 2006;

che a fondamento della decisione la Corte d’appello osservava che la notifica della cartella esattoriale presupposta era nulla per mancato rispetto del procedimento notificatorio previsto dall’art. 140 c.p.c., in quanto non risultava effettuata la affissione dell’avviso di deposito alla porta della abitazione dello SCALONE.

Tale nullità non era stata sanata dalla spedizione della raccomandata informativa, nella specie esitata per compiuta giacenza; il principio della sanatoria della nullità derivante dalla mancata affissione di detto avviso, pur enunciato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, riguardava il diverso caso in cui la raccomandata informativa fosse stata effettivamente consegnata al destinatario.

che avverso la sentenza ha proposto ricorso RISCOSSIONE SICILIA spa, articolato in due motivi, cui hanno opposto difese con controricorso S.A. ed ENPAF; l’avvocato FRANCESCO SURIA, intimato in qualità di difensore distrattario delle spese, non si è costituito;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

-con il primo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, -violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., e dell’art. 156 c.p.c.

Con il motivo si assume che la cartella era stata regolarmente notificata con il decorso dei dieci giorni dall’invio della raccomandata informativa, a nulla rilevando il fatto che il destinatario non avesse curato il ritiro presso l’ufficio postale dell’atto notificato; si trattava di un fatto ascrivibile alla sua inerzia, che non incideva sulla conoscenza legale dell’atto non ritirato;

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 113 c.p.c. e del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Con il motivo si contesta la pronuncia di condanna alle spese di lite, conseguente alla erronea statuizione sul merito;

che ritiene il Collegio si debba accogliere il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

Giova premettere che, essendo ancora in discussione la validità della notifica della cartella esattoriale, la questione non può annoverarsi tra i rapporti esauriti ai quali non si applicano gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, per effetto della quale nei casi di irreperibilità “cd. relativa” del destinatario, deve applicarsi l’art. 140 c.p.c., in forza del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60. E’ dunque necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti (v. Cass. n. 11057 del 9/5/2018, Cass. n. 9782 del 19/04/2018, Cass. n. 25079 del 26/11/2014).

Tanto premesso, è stato altresì chiarito (Cass. n. 19522 del 30/09/2016, Cass. n. 27479 del 30/12/2016) che l’omissione di uno deli adempimenti di cui al predetto art. 140 c.p.c. (nella specie l’affissione alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario dell’avviso di avvenuto deposito del piego) rende la notifica nulla e non inesistente- (in coerenza con la stretta limitazione delle ipotesi di inesistenza della notifica individuata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 14916 del 20/07/2016); tale nullità resta sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata informativa del deposito del piego nell’ufficio postale.

Inoltre detta raccomandata informativa, in relazione alla sua finalità, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo al regolamento postale.

Questa Corte ha da ultimo enunciato il principio, riferibile alla fattispecie di causa, al quale si intende assicurare continuità, secondo cui il raggiungimento dello scopo della notifica si verifica anche nel caso in cui il destinatario ha certamente ricevuto la raccomandata presso il proprio indirizzo ed ha scelto di omettere il ritiro presso l’ufficio postale del plico, determinando la compiuta giacenza (Cass. sez. lav. 09.01.2019 n. 265). In tali casi opera la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., che è superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell’impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass. n. 15315 del 04/07/2014);

che a tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto che il recapito della raccomandata informativa per compiuta giacenza non produca la sanatoria della nullità della notifica;

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, la sentenza impugnata deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., in accoglimento del primo motivo di ricorso- assorbito il secondo-e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Catania, che si conformerà nella decisione al principio di diritto qui ribadito;

che il giudice del rinvio provvederà- altresì- alla disciplina delle spese del presente grado

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia-anche per le spese- alla Corte d’Appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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