Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31723 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, (ud. 07/06/2018, dep. 07/12/2018), n.31723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28442/2011 R.G. proposto da:

M.G., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Benvenga,

con domicilio eletto presso Io studio dell’avv. Guido Orlando, sito

in Roma, piazza Cola di Rienzo, 69;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

Serit Sicilia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, con sede in Messina, via Ugo Bassi, 126;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sez. dist. di Messina, n. 102/27/10, depositata il 24

settembre 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2018

dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– M.G., in proprio e quale socio della estinta Fimet s.n.c., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Messina, depositata il 24 settembre 2010, di reiezione dell’appello dal medesimo proposto, nelle suindicate qualità, avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso per l’annullamento di due cartelle di pagamento, nonchè di relativi avvisi di accertamento, emessi, la prima, nei confronti della società per omesso versamento dell’i.v.a. e dell’i.lo.r., relativa all’anno 1996, e, la seconda, nei confronti del M., per omesso versamento i.r.pe.f. e altri tributi, relativi al medesimo anno;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che il giudice di appello aveva ritenuto gli atti impositivi legittimamente notificati e non investiti da rituale impugnazione;

– il ricorso è affidato a quattro motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

– la Serit Sicilia s.p.a. non spiega alcuna attività difensiva;

– il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo del ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., e, in subordine, art. 1306 c.c., nonchè del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2, per aver la decisione violato il giudicato rappresentato dalla sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Messina, n. 58/26/08 del 6 giugno 2008, nonchè la nullità della decisione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per le medesime ragioni;

– il motivo è fondato;

– il ricorrente allega, offrendo la relativa dimostrazione per via documentale, che, all’esito dell’impugnazione della prima delle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio (n. (OMISSIS)) da parte della Fimet s.n.c. – da questa proposta unitamente al contribuente e ai soci F.E., da F.A. e M.G. con unico ricorso e, quindi, proseguita autonomamente a seguito di provvedimento di separazione della Commissione provinciale delle posizione dei singoli ricorrenti – è stata pronunciata sentenza definitiva di annullamento di tale atto in ragione della omessa notifica dell’avviso di accertamento posto alla base della stessa (cfr. sentenza n. 58 del 6 giugno 2008 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Messina);

– l’accertamento giudiziale, divenuto definitivo, della nullità dell’avviso di accertamento per inesistenza della notifica tentata nei confronti della Fimet s.n.c., vertendo su un punto fondamentale comune anche alla presente controversia, in quanto idonea a inficiare la validità anche della prima delle cartelle di pagamento impugnate in questa sede dal contribuente, poichè ne fa venir meno il presupposto necessario, osta alla possibilità di riesaminare lo stesso punto accertato e risolto (cfr. Cass., ord., 30 ottobre 2017, n. 25798; Cass. 22 settembre 2011, n. 19310);

– all’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento dei motivi residui con cui il contribuente deduce la nullità della sentenza di appello, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 102 e 112 c.p.c., D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14 e artt. 24 e 111 Cost., il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 2909 c.c., nella parte in cui ha rigettato l’appello della Fimet s.n.c., società estinta, benchè nel suo interesse non fosse stato proposto alcun gravame e, invece, non si è pronunciata sull’appello proposto dal ricorrente (secondo motivo), la violazione dell’art. 2909 c.c., anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’accertata mancata notifica della impugnazione avverso gli atti impositivi posti a fondamento delle cartelle di pagamento contestate in questa sede che, invece, sarebbe stata ritenuta esistente e valida da altra sentenza passata in giudicato (terzo motivo), nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nella parte in cui il giudice di appello ha compensato le spese processuali, anzichè porle a carico dell’appellata (quarto motivo);

– la sentenza va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Messina, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Messina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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