Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31723 del 04/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 04/12/2019), n.31723
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5186-2019 proposto da:
F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ENNIO CERIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80014130928 COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO SEZIONE DI
CAMPOBASSO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto del T IBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il
28/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO
ANGELO DOLMETTA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1.- F.M., di origine togolese, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Campobasso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Salerno sezione di Campobasso, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure della protezione umanitaria.
Con decreto depositato il 28 dicembre 2018, il Tribunale molisano ha rigettato il ricorso.
2.- Il decreto ha rilevato, con particolare riferimento al tema del diritto di rifugio, che il racconto effettuato dal richiedente circa le ragioni dell’espatrio è “apparso generico e stereotipato”; e che, del resto, “i motivi prospettati nel ricorso non sono riconducibili a quelli indicati dalla normativa di riferimento”.
Con riguardo al tema della protezione sussidiaria, poi, il decreto ha rilevato, richiamandosi a report di Amnesty International, che il Togo presenta una “generica situazione si tensione politica”, che in ogni caso non viene a raggiungere la dimensione di quantità e qualità previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
Quanto al tema della protezione umanitaria, infine, il decreto ha osservato che “il fatto che il richiedente abbia svolto a tempo determinato come bracciante agricolo… non basta per integrare i presupposti per ottenere la protezione umanitaria, in quanto tale corso è indice “solo” di un inserimento del ricorrente nel tessuto lavorativo e sociale”.
3.- Avverso questo provvedimento F.M. ha presentato ricorso, affidato a un motivo di cassazione.
Il Ministero non ha svolto difese nell’ambito del presente giudizio, limitandosi a comunicare (in data 9 maggio 2019) la sua costituzione fuori termini, al “fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.- Il motivo di ricorso, che fa riferimento al tema della protezione sussidiaria (con estensione peraltro a quello della protezione umanitaria), assume violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. “Il decreto impugnato” – si rileva – “dev’essere cassato, non avendo il Tribunale approfondito le condizioni oggettive del paese di origine del richiedente”.
5.- Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso ha, infatti, tratto del tutto generico, condensandosi in una serie di enunciazioni relative alla ratio dell’istituto della protezione sussidiaria e della relativa normativa, con indicazione di alcuni precedenti di questa Corte. In effetti, quella appena sopra riportata (nel n. 4) appare esse l’unica asserzione per qualche verso riferibile alla controversia concretamente in esame.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 8 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019